art. 616 C.P. - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza:
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30,98 a € 516,46.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
art. 618 C.P. - Rivelazione del contenuto di corrispondenza:
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103,29 a € 516,46.
Il delitto è punibile a querela.
E' evidente che i reati ex art. 618 c.p, 615 e 623-bis si riferiscano a comunicazioni " a sè non dirette", quindi a intromissioni nella corrispondenza altrui. Se la comunicazione è "diretta alla persona di chi poi la divulga", i tre reati sopra indicati non possono trovare ambito alcuno di applicazione. Le ipotesi criminose non riguardano una semplice pubblicazione del testo di una mail ma la sua intercettazione più o meno fraudolenta, e queste email non sono state intercettate, ma divulgate dal diretto destinatario.
La questione, quindi, potrebbe assumere prettamente connotati civilistici, o interessare l'ambito penale solo se concernente "dati personali":
Ai sensi della legge sulla privacy, in ogni caso, le email non si possono pubblicare senza consenso se contengono dati personali e/o riferimenti che consentano ad un lettore di risalire alla personalità dell' altro corrispondente (es. se con l'e-mail viene girato anche l'indirizzo e-maildell'altro partecipante alla comunicazione, o se comunque viene fatto capire in qualche modo chi sia).Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", CAPO VI "Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto", SEZIONE I "Diritti relativi alla corrispondenza epistolare":
Art. 93
- Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
- Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
- Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
- E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
La pubblicazione dei dati personali, infatti, è punita penalmente ex Art. 167 del Codice della Privacy:
Qui la situazione è complicata dal fatto che non si tratta di e-mail, ma di messaggi privati (girati tramite e-mail se non ho capito male). Altra complicazione è data dal fatto che con la mera pubblicazione del messaggio privato e del nick del suo autore non si risale ad alcun dato paragonabile ad un indirizzo di posta elettronica e di conseguenza ad una persona reale, ma solo astrattamente ad un nick-name.(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
Nel caso di specie i contenuti dei Messaggi privati non potevano essere girati ad altri senza il consenso di Templares se dagli stessi emergevano dati personali, vale a dire dati tali da consentire l'identificazione di chi c'è dietro il nick Templares. Altrimenti credo che la questione debba restare punibile in termini disciplinari all'interno di questo sito, e che non determini conseguenze legali al di fuori dello stesso. Se si trattava di trattative politiche, oltretutto, e non aspetti relativi alla vita privata ( e se comunque non sono stati divulgati dati personali), ci si deve andare ancora più piano
Nella più totale ignoranza di cosa ci fosse scritto in quei messaggi, io direi comunque di stare tranquilli e di verificare con serenità se possano essere stati commessi reati alla luce di quanto sopra premesso.
Premetto che non voglio in alcun modo contestare le scelte dell'Amministrazione, che nell'ambito disciplinare è pienamente legittimata a prendere tutte le decisioni che ritiene più opportune. Anzi affermo che l'Amministrazione è anche liberissima di tenere aperto questo thread o di chiuderlo, ma dato che l'argomento è serio forse dovremmo parlarne seriamente. Da giurista mi sembrava doveroso apportare il mio contributo.
Tanto vi dovevo,
Avv. Carmelo Impusino , LIBERAMENTE (Magistrato della Corte Costituzionale di Politicainrete - che spero possa sopravvivere a questo ciclone insieme a tutto il Forum - ).