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Va preliminarmente precisato che la figura di Capo del Governo (o di Premier) è assunta automaticamente dal Presidente di Politicainrete qualora non vadano a buon fine i tre tentativi previsti dalla Costituzione, così come si può evincere dal termine "assume" previsto dall'art.28 Cost.
Temporaneamente, quindi, il Presidente di Politicainrete diviene in solitaria Capo di un Governo privo di Ministri e sottosegretari, con l'obbligo di nominare, però, un esecutivo vero e proprio di comune accordo con tutti i partiti politici eletti in Parlamento, cercando di riunire intorno a sè sui nomi dei ministri e dei sottosegretari la più ampia maggioranza trasversale possibile.
Dopo l'assunzione dell'incarico di Premier da parte del Presidente di Politicainrete, la procedura di nomina del Governo prevede quindi due ulteriori fasi:
1) una prima fase, nella quale il Presidente di Politicainrete , già Premier per le considerazioni sopra svolte, deve obbligatoriamente provare ad ottenere il consenso di tutti i partiti in merito all'opportunità di nominare un Governo del Presidente che sia composto anche da una compagine ministeriale e da sottosegretari . E' legittimo ritenere che, laddove manchi il comune accordo di tutti i partiti politici, l'unica strada possibile sia tornare alle urne.
2) una seconda fase, immediatamente successiva al raggiungimento del comune accordo tra tutti i partiti politici, concernente la designazione concreta dei ministri che andranno a comporre l'esecutivo . In tale fase il Presidente deve semplicemente “provare” a riunire intorno a sè, nella scelta dei nominativi dei componenti dell’esecutivo, la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura”.
Ordina a chiunque spetti di eseguirla e farla eseguire.
A norma dell'art. 68 Cost., il Ministro della giustizia o un moderatore pubblichi la presente sentenza nell'archivio di Politicainrete.
A norma dell'art. 10 del regolamento della Corte, inoltre, la presente sentenza, completa del dispositivo, sia pubblicata integralmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'archivista di Stato entro 48 ore dall'emissione della sentenza