User Tag List

Pagina 1 di 4 12 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 36
  1. #1
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Albo delle Leggi di POL 2010-2020

    Albo delle leggi di Pol 2.0


    I Legislatura

    N°1 - Autonomia & Autodeterminazione dei Popoli ( John Galt )
    N°2 - Riforma del welfare ( C@scista )
    N°3 - Riforma della rappresentanza sindacale ( C@scista )
    N°4 - Partecipazione dei lavoratori alle imprese ( C@scista )
    N°5 - Gestione della Delocalizzazione delle imprese ( Manfr )
    N°6 - Riforma della Giustizia ( Laico )
    N°7 - Edilizia Popolare ( John Galt / C@scista )
    N°8 - Riforma del diritto di Famiglia ( John Galt )
    N°9 - Divorzio breve ( Burton Morris )
    N°10 - Legge sul testamento biologico ( Albiy )
    N°11 - Legge sulle politiche familiari ( Occidentale / C@scista / Spycam )
    N°12 - Criteri di assegnazione della cittadinanza italiana ( Giò )
    N°13 - Svincolo di Beni e Risorse Demaniali a Sostegno delle Università ( Occidentale )
    N°14 - Riorganizzazione Economica delle Università ( Occidentale )
    N°15 - Abolizione del Valore Legale dei Titoli di Studio ( Occidentale )
    N°16 - Riforma 8xmille e 5xmille ( Albiy )
    N°17 - Riforma del matrimonio civile ( Supermario )
    N°18 - Principi di Intervento Minimo del Governo ( Rudy )
    N°19 - Riforma della Sanità ( C@scista / Occidentale )
    N°20 - Legge sul federalismo ( Haxel / C@scista )
    N°21 - Conservazione cellule staminali del cordone ombelicale ( Cabraizinho )
    N°22 - Anti corruzione pubblica amministrazione ( John Garat )
    N°23 - Privatizzazione parziale e riammodernamento RAI ( John Garat )
    N°24 - Regolamentazione della Prostituzione ( Cabraizinho )


    II Legislatura

    N°25 - Riforma del fisco ( Olivo )
    N°26 - Sicurezza sul lavoro ( SteCompagno )
    N°27 - Riforma del lavoro ( Olivo )
    N°28 - Legge sulla manovra ( John Garat )
    N°29 - Legge su politica estera ( Francpolitik )
    N°30 - Energia e ulteriori Politiche Ambientali ( Francpolitik )
    N°31 - Norme e regolamentazione dei Tirocini ( SteCompagno )
    N°32 - Legge contro la criminalità organizzata ( John Garat / Monsieur / SteCompagno )
    N°33 - Legge in materia economica ( John Garat / Haxel )
    N°34 - Liberalizzazione degli Ordini Professionali ( Francpolitik )
    N°35 - Regolamentazione sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali ( Haxel / SteCompagno )
    N°36 - Legge Juv sulle liberalizzazioni delle professioni (
    N°37 - Legge anti mafia ( Monsieur )
    N°38 - Legge di regolamentazione degli abusi edilizi ( Francpolitik / Occidentale )
    N°39 - Legge sulle questioni sanitarie ( C@scista / Occidentale / SteCompagno / Olivo )
    N°40 - Legge sulla sicurezza ( Daniele )
    N°41 - Legge per la Liguria e la Toscana ( Daniele )
    N°42 - Legge per il finanziamento della prevenzione dei disastri naturali ( C@scista / Occidentale )
    N°43 - Legge sulla spesa militare a venire e sulle strutture di gestione delle ff. aa. ( Italianista / Occidentale )
    N°44 - Legge sulla crescita ( Haxel )
    N°45 - Legge Italianista sulle Infrastrutture ( Italianista )
    N°46 - Statuto del Lavoro ( John Garat / SteCompagno )
    N°47 - Legge unificata sul Diritto di Famiglia ( C@scista )
    N°48 - Legge di riforma della Pubblica amministrazione ( Daniele )
    N°49 - Legge sui Provvedimenti a sostegno delle imprese operanti nel settore del commercio ( Daniele )
    N°50 - Legge n° 11 Politiche Familiari
    N°51 - Legge di finanziamento della scuola ( Monsieur / SteCompagno )
    N°52 - Legge sul turismo ( C@scista / Haxel )
    N°53 - Legge sull'immigrazione ( Daniele )
    N°54 - Riforma scolastica ( Francpolitik )


    III Legislatura

    N°55 - Emandamento Olivo su questioni sanitarie
    N°56 - Legge sulle unioni civili ( Cabraizinho / Cavaliere Nero / Gdem88 / SteCompagno )
    N°57 - Legge sul finanziamento della sanità ( Olivo )
    N°58 - Emandamento Newborn Bis modifica legge sulla giustizia
    N°59 - Legge sul diritto della navigazione ( Juv )
    N°60 - Legge per il contrasto di discriminazioni e violenze su base sessuale e di genere ( Gdem88 )
    N°61 - Legge sul matrimonio civile ( Cavaliere Nero / Cabraizinho / SteCompagno / Gdem88 )
    N°62 - Legge sulla regolazione del settore finanziari ( Olivo )
    N°63 - Legge sull'anagrafe pubblica degli eletti e disposizioni sulla trasparenza e l'informazione ( Gdem88 )
    N°64 - Legge sui dazi antidumping alle importazioni extraeuropee ( C@scista )
    N°65 - Legge sulla politica industriale ( Gdem88 / SteCompagno )
    N°66 - Legge per la tutela e il rilancio dell'industria italiana ( Haxel )
    N°67 - DDL Mozione Alcoa ( Juv )
    N°68 - DDL Mozione Ilva ( Juv )
    N°69 - Legge sul finanziamento dell'attività di bonifica dell'area urbana di Taranto ( Juv )
    N°71 - Documento sui rapporti con la Repubblica Islamica dell'Iran ( Italianista )
    N°72 - Legge sulla regolamentazione della libertà di opinione ( C@scista / Gdem88 )
    N°73 - Legge sulle questioni agricole ( Gdem88 )
    N°74 - DDL Sinistra Unita per l’abbattimento delle accise sui carburanti
    N°75 - DDL Juv Accise tabacchi ( Juv )
    N°76 - DDL Juv congelamento IVA sui carburanti ( Juv )
    N°77 - DDL Olivo n. 5 : Documento di indirizzo per la politica dell'Unione Europea ( Olivo )
    N°78 - Legge per l'adesione alle UE ( Olivo )
    N°79 - Legge sulla disciplina dell'attività circense - Di iniziativa popolare


    IV Legislatura

    N°80 - Legge su Chtulhu ( Iniziativa Popolare )
    N°81 - Legge costituzionale sulla abolizione dell'avvocatura generale
    N°82 - Legge sul tepore felino ( Benjamin Linus / Occidentale )
    N°83 - Legge sulla ludopatia ( Frankie D. / Von Dekken )
    N°84 - Mozione per la sensibilizzazione degli utenti di TP sul tema del femminicidio e della violenza sulle donne ( Gdem88 )
    N°85 - Legge sulla sensibilizzazione della comunità di TP in materia di femminicidio e violenza sulle donne ( Gdem88 / Frankie D.
    N°86 - Legge sull'insegnamento dell'autodifesa ( Benjamin Linus / Von Dekken )
    N°87 - Decreto presidenziale sulle restituzioni
    N°88 - Legge su CEA e ILVA ( Francpolitik )
    N°89 - Emandamento al n°63 ( n°65 n.d.r ) Legge sulla politica industriale ( Gdem88 / SteCompagno / Haxel )
    N°90 - Legge sul sistema previdenziale ( Francpolitik / Haxel )
    N°91 - Legge sull'internalizzazione dell'università pubblica ( Occidentale )
    N°92 - Legge in materia di Edilizia scolastica ( Francpolitik )
    N°93 - Decreto presidenziale in materia di banche e mercati finanziari
    N°94 - Indizione del referendum abrogativo della legge n° 54 ( n° 56 n.d.r ) sulle unioni civili
    N°95 - Decreto presidenziale in materia di riscossione dei tributi
    N°96 - Proclamazione dei risultati del referendum abrogativo della legge n° 54 ( n°56 n.d.r ) sulle unioni civili
    N°97 - Legge in materia di welfare abitativo ( Benjamin Linus )
    N°98 - Legge in materia di evasione fiscale ( Haxel / Occidentale / Perseo / Von Dekken )
    N°99 - Legge in materia di istruzione ( Francpolitik )
    N°100 - Legge in materia di riscossione dei tributi ( Haxel )
    N°101 - Legge in materia di biocarburanti ( Perseo )
    N°102 - Legge in materia di ricerca scientifica ( Haxel )
    N°103 - Legge in materia di orti urbani ( Benjamin Linus )


    XV Legislatura

    N°104 - DDL sulla tutela e sulla promozione del Made in Italy ( Supermario )
    N°105 - Disegno di legge sull'immigrazione ( Undertaker )
    N°106 - Disegno di legge per la liberalizzazione della prostituzione ( Traiano )


    XVI Legislatura

    N°107 -Legge n.1 sulla Lotta alla corruzione ( Daniele )
    N°108 -Legge n.2 sulla Legalizzazione della prostituzione ( Supermario )
    N°109 -Legge n.3 Sul testamento biologico e trattamento di fine vita ( Supermario )
    N°110 -Legge n°4 FDL per la conversione delle acciaierie italiane a tecnologie più efficienti
    N°111 -Regolamento della camera dei deputati
    N°112 -Decreto Legge n.1/2015 "Misure straordinarie infrastrutturali per la competitività"
    N°113 -Disegno di Legge Costituzionale recante modifica del quorum
    N°114 -Testo unico sulla riscossione dei tributi


    XVII Legislatura

    N°115 - Disegno di Legge del governo sull'immigrazione ( C@scista )
    N°116 - Disegno di Legge per l'efficienza dei lavori della camera ( Ronnie )
    N°117 - DDL del Governo sull'immigrazione ( C@scista )
    N°118 - DDL sull'antiproibizionismo ( Molly )
    N°119 - Mozione sulle carceri italiane ( Haxel )
    N°120 - Mozione sull'obbligatorietà delle vaccinazioni nelle comunità scolastiche ( Gdem88 )


    XIIX Legislatura

    N°121 - Mozione per il Piano di potenziamento globale della rete ferroviaria italiana ( Undertaker )
    N°122 - Mozione sulla Costruzione del ponte sullo stretto di Messina ( C@scista )
    N°123 - Mozione contro la reintroduzione parziale del governo Renzi del anatocismo su base annua ( C@scista )
    N°124 - Mozione per una riforma della norme anticorruzione sugli appalti ( Undertaker )


    XIX Legislatura

    N°125 - DDL sul nucleare ( Undertaker )
    N°126 - Mozione sulla tassazione impianti di telecamere urbane ( C@scista )
    N°127 - Mozione su abolizione legge Fornero ripresentata dal gruppo PSDL ( thomas lenin / John Garat )
    N°128 - Mozione sulal riforma per velocizzare i tempi dei processi ( Occidentale )
    N°129 - Mozione contro la promozione per legge per tutti alle scuole elementari e medie ( PCF )
    N°130 - Mozione sul Jobs act ( C@scista )
    N°131 - Mozione per sanzionare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione ( PCF )
    N°132 - Disegno di Legge di modifica della Legge Elettorale
    N°133 - Mozione sulla Legge Finanziaria ( Flaviogiulio )
    N°134 - Mozione Bill Gates
    N°135 - Mozione per evitare un futuro grave problema al servizio sanitario italiano ( PCF - RN - PL )
    N°136 - Disegno di Legge Costituzionale per le elezioni di settembre 2018 e maggio 2019
    N°137 - Mozione sul sistema infrastrutturale italiano ( Flaviogiulio )
    N°138 - Mozione sulle politiche familiari ( Haxel )


    XX Legislatura

    N°139 - Mozione sul baratto amministrativo ( PCF )
    N°140 Mozione sul caso dell'eurodeputato francese Josè Bovè ( C@scista )
    N°141 Legge di riforma della Costituzione
    N°142 Mozione d'iniziativa del Governo di Pol
    N°143 Mozione sulla questione libica
    N°144 Mozione sulla Grecia ( C@scista )
    N°145 Mozione d'iniziativa del Governo sulla linea Torino Lione (TAV)
    N°146 Mozione sul registro dei marchi di qualità dei prodotti tipici ( PCF )
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  2. #2
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 09-04-10 da presidente Cabraizinho
    Legge Jhon Galt n.1 del Senato

    Autonomia & Autodeterminazione dei Popoli



    Il Senato di PIR riconosce in materia di autodeterminazione dei Popoli:
    - il diritto di ogni Nazione a possedere un proprio Stato.
    - il diritto di ogni Nazione di richiedere democraticamente e pacificamente l'Indipendenza dallo Stato Centrale
    - il diritto all'indipendenza è riconosciuto a condizione che il movimento indipendentista ottenga consensi elettorali pari ad almeno il 60% dei votanti con almeno il 60% di partecipanti al voto
    - il diritto di ogni Nazione di contestare e non riconoscere la legittimità dello Stato centrale, qualora le sue legittime richieste presso lo Stato Centrale non fossero accolte

    Il Senato di PIR riconosce in materia di autonomia che:
    - ogni comunità ha diritto di richiedere dal proprio Stato deleghe di potere pur in un quadro unitario
    - ogni comunità ha il diritto di mantenere le proprie usanze, dialetti, tradizioni nel proprio territorio all'interno del proprio Stato

    Il Senato di PIR ritiene che solo una Nazione possa autodeterminarsi mentre una comunità locale possa solo ottenere più autonomia amministrativa.

    Il Senato di PIR ritiene che sia una Nazione:
    - un popolo che condivida comuni radici etniche
    - un popolo che condivida comuni radici culturali
    - un popolo che condivida comuni radici linguistiche
    - un popolo che condivida una comune storia
    - un popolo che condivida comuni tradizioni

    In calce a questa legge il Senato di PIR esprime anche il suo sostegno alla causa per l'Indipendenza portata avanti dai Popoli:
    - Tibetano
    - Ceceno
    - Curdo
    - Uiguro


    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 09-04-10 da presidente Cabraizinho

    Legge C@scista n.2 del Senato

    Riforma del Welfare




    Articolo 1
    L'indennità di disoccupazione viene erogata ai lavoratori che sono stati licenziati e possono far valere l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. A tal fine il lavoratore deve dimostrare di avere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ovvero almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

    Articolo 2
    L'indennità viene corrisposta per 12 mesi.

    Articolo 3
    La domanda per percepire l’indennità in questione deve essere presentata , entro 60 giorni dal licenziamento, allegando la lettera di licenziamento che accerti lo stato di disoccupato .

    Articolo 4
    l'indennità di disoccupazione è corrisposta nella misura del:
    - 80% della retribuzione

    Articolo 5
    Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
    - ha percepito tutte le giornate di indennità;
    - accetta un nuovo lavoro;
    - diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
    - rifiuta per 3 volte l'offerta di un nuovo impiego o un'offerta di formazione professionale
    - viene condannato con sentenza definitiva per un reato penale

    Articolo 7 – Sicurezza in ambito lavorativo
    I datori di lavoro che non rispettino le norme di sicurezza previste sono puniti con una pena dai quattro ai sedici anni di reclusione.
    I lavoratori che, messi in condizioni di farlo, non applichino dette norme di sicurezza sono sottoponibili a immediato licenziamento con giusta causa, e puniti con una pena dai due ai sei anni di reclusione.

    Articolo 8 – Riforma del trattamento di fine rapporto
    A ciascun lavoratore è conferita totale libertà di scelta sull'utilizzo delle somme accantonate, sui modi di impiego e sulla data del ritiro delle stesse.

    Articolo 9 – Regolarizzazione e fedeltà fiscale
    I datori di lavoro che non regolarizzeranno la posizione contributiva dei loro dipendenti sono puniti: a) con una multa da 24 a 100 volte la mensilità corrisposta al lavoratore medesimo; b) con la reclusione da due a sei anni


    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 09-04-10 da presidente Cabraizinho

    Legge C@scista n.3 del Senato

    Riforma della rappresentanza sindacale




    Articolo 1
    possono partecipare alla stipula dei contratti collettivi con le aziende solo i sindacati che rispettano i requisiti previsti dagli articoli due e tre

    Articolo 2
    L'iscrizione dei lavoratori di ogni singola azienda ad un sindacato ha validità limitata ad un solo anno alla scadenza del quale l'iscrizione deve essere esplicitamente rinnovata. E' vietata ogni forma di rinnovo automatico della tessera sindacale.

    Articolo 3
    I lavoratori iscritti ai sindacati per la durata della loro iscrizione annuale possono consentire una trattenuta del loro stipendio non superiore ad un quinto in favore del sindacato: L'obbligo di versare la trattenuta cessa con lo scadere annuale dell'iscrizione

    Articolo 4
    Le organizzazioni sindacali sono sottoposte alle medesime condizioni fiscali dei partiti politici e delle altre associazioni politiche fra cittadini




    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 09-04-10 da presidente Cabraizinho

    Legge C@scista n.4 del Senato

    Partecipazione dei lavoratori alle imprese





    Articolo 1
    Le imprese possono stipulare un contratto collettivo volto a istituire una delle forme seguenti di informazione, consultazione, partecipazione, o coinvolgimento dei lavoratori nell’andamento azienda:
    a) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa, mediante acquisto delle azioni attraverso gli enti giuridici di cui al successivo capoverso b ;
    b) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa attraverso la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.

    Articolo 2
    Partecipazione azionaria dei lavoratori
    1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
    2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell’impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.




    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  3. #3
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 19-04-10 da presidente Cabraizinho

    Legge Manfr n.5 del Senato:

    Gestione della Delocalizzazione delle imprese.







    Introduzione



    Il Senato di Politicainrete riconosce la centralità del Lavoro come momento di autorealizzazione della persona, e ne tutela la dignità. Allo stesso modo, riconosce il ruolo di promozione e di crescita sociali della libera impresa.
    Tuttavia, nell'approcciarsi alla globalizzazione gli Stati e le imprese hanno spesso fatto ricorso a metodi che si pensavano superati nell'epoca del monetarismo e delle supply-side economics trionfanti. Pratiche note da tempo come "socializzazione delle perdite, privatizzazione dei profitti", e che impoveriscono il Paese e la sua struttura produttiva senza un giustificato motivo. Se non è pensabile di bloccare in toto quegli effetti negativi che la globalizzazione economica presenta, come l'ovvia tendenza delle imprese a spostarsi laddove i costi di produzione siano minori, si può tuttavia cercare di porre un freno all'uso disinvolto di denaro e di suolo pubblici a sostegno di attività produttive destinate a essere semplici pedine temporanee nel gioco dell'economia globale.
    Piuttosto che sussidiare un'azienda per evitare che sposti altrove le sue produzioni, mantenendo l'impossibile miraggio di fare concorrenza a paesi con differenti strutture del mercato del lavoro e elevati differenziali salariali tramite compressione della domanda nazionale e incentivi alle imprese, è meglio lasciar fare il suo corso al mercato, ma investire le risorse collettive nella protezione e nella formazione dei lavoratori in prima persona.
    Nel proporre queste norme, facciamo nostri spunti di svariata provenienza, dalla normativa in materia di incentivi della Regione Marche alla risposta argentina alla crisi finanziaria di alcuni anni fa.


    Proposte



    -Per promuovere la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, su tutto il territorio nazionale la concessione di contributi a imprese locali o estere viene immediatamente sospesa, e si applica l'interesse legale ai contributi già erogati, nei seguenti casi:
    - delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della
    produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell’impresa entro cinque anni dall’erogazione del contributo;
    - mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall’erogazione del contributo;
    - mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

    Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono disporre in qualunque momento ispezioni e controlli, anche a campione, al fine di verificare l’effettivo rispetto delle disposizioni dettate dalla legge.

    Entro il 31 Marzo di ogni anno, le Giunte Regionali sono tenute a redigere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

    -In attuazione del dettato comunitario sulla prevenzione della disoccupazione di lunga durata e la promozione dell'autoimprenditorialità, viene incentivata dallo Stato, di concerto con Regioni, Province e Comuni la trasmissione di imprese ai lavoratori riuniti in cooperative ai fini di salvaguardare l’occupazione e il patrimonio di competenze accumulato.

    -Lo Stato e gli enti locali sostengono le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno operato per finalità di salvaguardia occupazionale: a tal fine, in caso di bancarotta o fallimento o discontinuità dell'azienda stessa e dietro richiesta dei lavoratori, i suddetti enti rilevano d'ufficio l'azienda per poi cederla ai lavoratori stessi.

    -L'azienda rilevata dai lavoratori potrà, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, ricevere supporto per la formazione, l'assistenza tecnica e il tutoraggio, e ricevere prestiti senza interessi a sostegno della fase d'avvio dell'attività o, in alternativa, ricevere sgravi fiscali temporanei sugli utili conseguiti.



    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 06-05-10 da presidente Cabraizinho

    Legge Laico N.6 sulla Giustizia

    Governo sulla giustizia

    In Italia urge una riforma della giurisdizione che la renda competitiva con quelle degli altri paesi europei. La riforma dovrà prescidere da lotte politiche e ispirazioni vendicative che nulla hanno a che vedere con il diritto e la sua corretta applicazione. Certamente deve essere accorciata la durata complessiva del processo civile , base per una competitività economica seria, e aumentata la certezza della pena soprattutto per chi mira a raggiungere una prescrizione sempre troppo vicina che costringe il Pubblico ministero a non accertare al meglio le responsabilità.

    Per questi motivi proponiamo:

    GIURISDIZIONE CIVILE


    1) Completamento delle riforme del processo civile puntando principalmente sulla riduzione dei tempi e su un maggior numero di riti speciali accelerati rispetto all'ordinario, il piano straordinario di smaltimento degli arretrati, anche attraverso giudici onorari, e il ricorso alla mediazione civile.

    2)Informatizzazione completa del sistema di notifiche alle parti e sperimentazione del processo online per cause con valore inferiore a 10mila Euro.

    3)Inserimento del principio nel proceso civile della libera transazione tra le parti permettendo ad avvocati e magistrati di parlarsi anche privatamente non solo in fase preliminare del processo ma in qualsiasi fase con la possibilità di chiudere immediatamente il processo in caso di accordo.

    4)Le sentenze di ogni grado dovranno statuire, oltre che sull'oggett, se c'è stata lite temeraria da parte di uno dei contendenti.In caso affermativo condanna al pagamento , immediatamente esecutivo, del danno ingiusto causato.

    GIURISDIZIONE PENALE

    1)Triplicamento dei tempi di prescrizione nella materia penale , soprattutto nei reati contro la PA. Abrogazione contestuale della legge Ex-Cirielli sull'accorciamento dei tempi della prescrizione.

    2)Punizione delle evasioni fiscali da 10mila euro in su con sanzioni anche penali.
    Abolizione della depenalizzazione del falso in bilancio con sanzioni raddoppiate.

    3)Aumento dei riti speciali per reati bagatellari e limitazione al ricorso per cassazione con caparra da versare in caso di ricorso e perdita della stessa in caso di ricorso respinto.

    5)Ampliamento degli edifici carcerari per evitare che i detenuti condannati definitivamente siano insieme agli indagati/imputati in custodia cautelare.

    6)Interdizione perpetua dai pubblici uffici ai condannati in II° grado per reati contro la PA, anche se assolti in cassazione. Stessa pena accessoria per i prescritti o beneficiari di indulto.

    7) Limitazione della divulgazione pubblica delle intercettazioni e sanzioni per chi non rispetta la riservatezza degli atti durante le indagini preliminari.

    8)Applicazione totale del principio di parità delle parti. Eguale possibilità di impugnazione della sentenza di primo grado da parte di PM e imputato.


    ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

    1)Possibilità di passaggio da funzioni giudicanti a requirenti, o viceversa, consentito solo 1 volta nell'arco della carriera al massimo entro 5 anni dall'assunzione nell'ordine dei magistrati.

    2)Eliminazione dei limiti al risarcimento per diniego di giustizia e resposabilità dei magistrati.

    MISURE AGGIUNTIVE (EMENDAMENTO HAXEL)

    1) regolamentazione degli gli scatti di carriera e le sanzioni disciplinari. Introduzione di criteri meritocratici nella valutazione dei magistrati. Proposta di sanzioni pecuniarie per giudici e avvocati colpevoli di colpevoli ritardi.
    2) Introduzione responsabilità civile (come da referendum non rispettato) e penale dei giudici
    3) Maggiori investimenti nei mezzi e nel personale per assicuare tempi della giustizia compatibili con quelli delle altre democrazie occidentali, snellimento e informatizzazione delle procedure.
    4) Modifiche del diritto processuale: sospensione dei processi in caso di imputato irreperibile, incentivazione dei tentativi di conciliazione, motivazione della sentenza contestuale alla decisione, divieto del Ricorso in Cassazione in caso di patteggiamento, impugnazione del difensore e accusatore entro 30 giorni, incentivazione uso Giurì per reati diffamazione o perseguibili a querela, riduzione dei tempi per valutare l’incompatibilità

    Il Presidente di Politicainrete promulga

    Manfr






    PRECEDENTE LEGGE ORA ABROGATA



    Legge NEWBORN n.6 del Senato

    Riforma della Giustizia






    Introduzione


    La situazione della giustizia italiana è pessima secondo tutti gli indicatori e soprattutto nel confronto con altri paesi europei. La durata dei processi, la non certezza della pena, i costi, l’eccessivo protagonismo di certi magistrati sono problemi non più rinviabili ma da affrontare immediatamente anche perché il livello di fiducia dei cittadini nella giustizia è crollato a livelli bassissimi. La riforma della giustizia non può più essere un tabù e nonostante istinti di conservazione di una certa “casta” è il momento di intervenire drasticamente.
    Il senato propone una riforma complessiva che vada a cambiare l’impianto stesso del sistema giudiziario prendendo in considerazione modifiche degli organi, dei processi, delle pene e ovviamente delle leggi.


    Proposte

    1) Completamento delle riforme del processo civile e penale puntando principalmente sulla riduzione dei tempi e dei riti, il piano straordinario di smaltimento degli arretrati e il ricorso alla mediazione civile.
    2) Razionalizzazione degli uffici giudiziari con accorpamento delle procure più piccole e forte digitalizzazione degli stessi con uso massiccio delle notifiche via mail
    3) Separazione degli ordini, carriere e funzioni di pm e giudici e parità tra difesa e accusa
    4) Modifica dei regolamenti in senso restrittivo per gli scatti di carriera e le sanzioni disciplinari. Introduzione di criteri meritocratici nella valutazione dei magistrati. Proposta di sanzioni pecuniarie per giudici colpevoli di colpevoli ritardi. I giudici che in piu di tre processi hanno impiegato piu di 4 anni perdono il diritto all'aumento dello stipendio per almeno 5 anni.
    5) Riforma del Csm con modifica della composizione e dell’elezione dei giudici del consiglio e contestuale limitazione dell’istituto del parere preventivo sugli atti parlamentari
    6) Introduzione responsabilità civile (come da referendum non rispettato) e penale dei giudici
    7) Abbandono delle norme sull’obbligatorietà dell’azione penale
    8) Riduzione sostanziale del ricorso alla prescrizione nella materia penale ed ad un suo forte rafforzamento nelle materie civile e fiscale.
    9) Divieto dell’appello all’accusa dopo un’assoluzione in primo grado nei processi penali, salvo rilevanti nuove prove.
    10) Modifiche del diritto processuale: sospensione dei processi in caso di imputato irreperibile, incentivazione dei tentativi di conciliazione, motivazione della sentenza contestuale alla decisione, divieto del Ricorso in Cassazione in caso di patteggiamento, impugnazione del difensore entro 30 giorni, incentivazione uso Giurì per reati diffamazione o perseguibili a querela, riduzione dei tempi per valutare l’incompatibilità
    11) Norme stringenti per la certezza della pena con limitazione delle attenuanti e riduzioni della pena e valutazione di modifiche alla Legge Gozzini. Allo stesso tempo più attenzione al ricorso a misure cautelari che deve essere deciso da un organo collegiale soprattutto in mancanza di prove certe
    12) Limitazione della divulgazione pubblica delle intercettazioni e sanzioni per chi non rispetta la riservatezza degli atti.
    13) Maggiori investimenti nei mezzi e nel personale per assicuare tempi della giustizia compatibili con quelli delle altre democrazie occidentali, snellimento e informatizzazione delle procedure.



    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 06-05-10 da presidente Cabraizinho

    Legge JHON GALT / C@SCISTA n.7 del Senato

    Edilizia Popolare





    Presentazione


    Quello di una Casa è un bene primario a cui ogni Cittadino in quanto Uomo o Donna ha diritto al fine di poter vivere una vita felice e realizzata.
    Compito dello Stato deve essere quello di abbattere ogni ostacolo di natura materiale e finanziaria affinchè ogni Cittadino possa avere un'abitazione di sua proprietà dove poter vivere.
    In Italia le giovani coppie rinviano l'aquisto della casa in cui andare a vivere (e spesso rinviano per questo la formazione della coppia continuando invece a vivere come "bamboccioni" con i loro genitori) perchè scoraggiate dai tassi di interesse praticati dalle banche con un conseguente danno per la società in cui per motivi sociali si rallenta troppo la formazione di nuove famiglie con i ben noti effetti sull’invecchiamento della popolazione. Certo esistono le case popolari che vengono date in affitto a prezzi scontati a chi viene inserito in graduatoria ma la soluzione è assolutamente insufficiente: da una parte si è creato un sistema “strozzato” dove alle graduatorie finiscono per accedere solo in pochi e dall’altra si è creato un terrificante sistema di abusi in certe realtà del mezzogiorno e del centro nord in cui le case popolari vengono occupate da abusivi senza titolo.
    La soluzione che ritengo invece piu adatta è quella di permettere alle giovani coppie non l’affitto quanto l’acquisto di una casa di proprietà ma senza regali grazie ad un prestito (il mutuo sociale che mi riservo di spiegare piu dettagliatamente in seguito) che verrà poi restituito a rate (si punta ad una responsabilizzazione insomma) ma senza gli interessi terrificanti praticati dalle banche che attualmente di fatto rendono altrimenti impossibile praticare questa strada .
    Allo stesso modo si deve riscoprire un Umanesimo urbano, far tornare le Città ad essere luoghi dove al centro vi è l'Uomo.
    Per questo motivo si propongono le seguenti misure atte a realizzare questi ntendimenti.


    Proposte


    1) Piano-Casa che fornisca unità abitative a costo popolare a chi lo necessità, favorendo una virtuosa collaborazione fra pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni) e privato (puoi costruire le tue case costose a patto che mi aiuti nella costruzione delle case popolari).
    2) Riqualificazione dell'attuale patrimonio immobiliare popolare che passi attraverso:
    I) Lotta agli abusivi, in modo da ristabilire un ordine ed una giustizia nell'assegnazione degli alloggi
    II) Ristrutturazione degli edifici e loro riqualificazione, in modo che le case popolari non siano casermoni coacervo di sporcizia e degrado ma modelli abitativi positivi
    3) Intervenire con una misura di mutuo sociale così articolata:

    Articolo 1
    Possono accedere al MUTUO SOCIALE solo famiglie in cui nessun componente del nucleo risulti proprietario di altro immobile. Il mutuo potrà essere utilizzato esclusivamente per acquistare la prima casa

    Articolo 2
    Visto il carattere permanente della formula del MUTUO SOCIALE possono accedere solo famiglie con cittadinanza italiana e residenti da almeno 5 anni nella regione. Per le altre rimangono le altre forme di assistenza abitativa.

    Articolo 3
    La famiglia restituisce il MUTUO SOCIALE con una rata che non può superare 1/5 delle entrate economiche familiari. Ossia se la famiglia ha entrate per 1000 euro la rata del MUTUO SOCIALE è di 200 euro mensili.

    Articolo 4
    Se tutti i membri maggiorenni della famiglia risultano disoccupati la famiglia può dichiarare lo stato di TOTALE DISOCCUPAZIONE e il pagamento del mutuo viene interrotto senza che si perda il diritto di proprietà. La famiglia riprenderà il pagamento del mutuo quando tornerà ad avere introiti economici.

    Articolo 5
    La famiglia che dichiara lo stato di TOTALE DISOCCUPAZIONE viene seguita costantemente da un'assistente sociale inviato dall' Istituto Regionale per il MUTUO SOCIALE. Le funzioni dell'assistente sociale sono di aiuto sociale mirate all'ottenimento di un nuovo lavoro ma anche di controllo. Qualora l'assistente sociale scopra che una componente della famiglia che dichiara TOTALE DISOCCUPAZIONE in realtà lavora e dichiara il falso per non pagare il mutuo la famiglia in questione perderà il titolo di proprietà e la casa sarà assegnata ad un'altra famiglia.

    Articolo 6
    La proprietà della casa acquisita con MUTUO SOCIALE è vincolata: la casa non può essere rivenduta, affittata, messa a garanzia di un prestito o ipotecata. La casa ottenuta con mutuo sociale è quindi economicamente inerte e deve essere utilizzata esclusivamente come abitazione per la famiglia che ne è proprietaria.
    Non può essere quindi né pignorata né confiscata


    Finanziamento del mutuo

    La L. 431/98, all'art. 11, dispone l'istituzione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, di un fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione; il suo ammontare viene stabilito, di anno in anno, con la legge finanziaria. Giusto per fornire una idea dell'ammontare di queste cifre diciamo che la legge modificativa di quella appena citata - L. 21/01, art. 3 comma 2 - nella parte riguardante il programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo, autorizza l'assunzione di impegni di spesa quindicennali per 70 miliardi a partire dal 2000 e per 81 miliardi a partire dall'esercizio successivo.

    La copertura di tale cifre avverrà grazie ad una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo "fondo speciale". Tali risorse, unitamente a quelle messe a disposizione da IACP - in qualunque modo denominati - e Regioni - più province autonome di Trento e Bolzano - costituiranno contributi alle cooperative di costruzione ed ai comuni interessati.

    Verranno inoltre utilizzati i fondi per l'edilizia residenziale pubblica e gli specifici finanziamenti europei. Dopo la costruzione del primo lotto si instaurerà un circolo economico chiuso, in cui i soldi incassati dalle rate pagate da chi usufruisce del Mutuo Sociale e i soldi incassati dall'affitto dei locali commerciali saranno destinati alla costruzione dei nuovi quartieri da destinare a Mutuo Sociale.

    4) Riqualificazione dei quartieri periferici delle Città creando nuovi centri di aggregazione sociale e ristrutturando gli stessi quartieri in maniera esteticamente bella e funzionale ponendo al centro l'Uomo
    5) Esenzione di tutti oneri fiscali previsti della legge "Bucalossi"per le case sotto i 120 mq.
    6) Esenzione del IVA sulle opere di restruttuazione per le case sotto i 120 mq.
    7) Esenzione di tutte le spese comunali per le case sotto i 120 mq.
    8) Esenzione per il proprietario di un immobile di ICI, IVA, IRPEF, IRPEG sulle case date in affitto agli iscritti alle graduatorie per un alloggio redatte dal Comune di residenza.
    In questo caso il Comune di residenza stabilirà anche una rata d' affitto equa e vantaggiosa per gli affittuari.
    9) Case e immobli sequestrati alla criminalità organizzata verranno suddivise e ridistribuite ai cittadini che vivono attualmente in case pericolanti e inagibili.



    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  4. #4
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 06-05-10 da presidente Cabraizinho

    Legge JHON GALT n.8 del Senato

    Riforma del Diritto di Famiglia






    Presentazione


    Con l'incremento del numero dei divorzi sempre più famiglie (o ex-famiglie) si trovano in situazioni difficili e a volte drammatiche.
    Genitori che portano i propri figli all'estero lontano dall'altro genitore naturale, persone che a causa degli alimenti sono costrette a dichiarare bancarotta e a finire in carcere, figli usati come strumenti di vendetta verso l'ex-partner sono solo alcuni esempi di questa crisi di valori.
    Per evitare questo la Repubblica deve rivedere alcune norme del Diritto di Famiglia che quantomeno tentino di risolvere parte di queste situazioni.
    Si propongono pertanto le seguenti modifiche:

    Proposte


    a) Incentivazione e valorizzazione dell'affidamento congiunto dei figli
    b) Maggiori controlli sull'espatrio dei figli minorenni affidati ad un solo coniuge, creazione di un sistema che impedisca l'espatrio (anche in area UE) dei minori senza l'autorizzazione anche del consorte non-affidatario (ovviamente escludendo quei casi di genitori allontanati dai figli perchè violenti, etc)
    c) Verifica annuale su chi sia la "parte forte" e la "parte debole" in una coppia divorziata, in modo da ricalibrare annualmente l'importo degli alimenti
    c1) Qualora si tratti di lavoratori dipendenti, basandosi sulle sue buste paga
    c2) Qualora si tratti di lavoratori autonomi con una certificazione apposita verificata dall'agenzia delle entrate
    d) Chi non riesce a pagare più gli alimenti ne è esentato
    e) Chiunque contravvenga al punto c) dichiarando apposta meno reddito per non pagare gli alimenti incorre nelle sanzioni per chi evade le tasse con una aggravante (ulteriore aggravante se si hanno figli).



    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 06-05-10 da presidente Cabraizinho

    Legge MORRIS n.9 del Senato

    Divorzio breve





    Presentazione

    L´obiettivo è quello di abolire il termine triennale che deve oggi intercorrere dalla separazione legale al divorzio, in modo da rendere più celere, rapido e snello il passaggio giudiziario per giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. E per condurre l’Italia più vicina al contesto giuridico europeo, nel quale la definizione dei procedimenti giudiziari è molto più rapida e nel quale, in molti casi, non è prevista la separazione personale come istituto giuridico.
    Al 2006 ci vogliono 670 giorni, in media, per concludere un divorzio giudiziale e 130 per un divorzio congiunto, che non dovrebbe avere eccessive discussioni.
    La parcella per gli avvocati: un giro d'affari che è stato stimato dalla stampa, tra i 500 milioni e il miliardo di euro l'anno. Nel resto d'Europa, a parte Irlanda e Polonia, si sono adottate legislazioni che tendono a ridurre al massimo i tempi per ottenere lo scioglimento del matrimonio e i costi per ottenerlo. Ci vogliono 670 giorni, in media, per concludere un divorzio giudiziale e ben 130 per un divorzio congiunto, che non dovrebbe avere eccessive discussioni. Ma poi ci sono picchi: si raggiungono tranquillamente i 10 anni.


    Proposte


    Valorizzare la volontà e la responsabilità dei singoli attraverso l'eliminazione della procedura della separazione, inserendo al suo posto un passaggio di mediazione familiare, al termine del quale si può accedere direttamente al divorzio. Eliminare comunque la procedura della separazione in caso di accordo tra coniugi sulle condizioni che li riguardano.
    Riduzione dei tempi massimi per una procedura di divorzio a 1 anno per coppie con figli e 6 mesi per coppie senza figli.



    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 19-05-10 da presidente Cabraizinho

    Legge ALBY n.10 del Senato - Testamento Biologico






    Presentazione


    Un qualunque cittadino, in grado di intendere e volere, può decidere di rifiutare le cure che giudica troppo invasive. Il Testamento Biologico nasce con il fine di permettere ad una persona cosciente di poter esprimere la propria volontà sulle cure a cui verrà sottoposta quando si troverà in una situazione di non coscienza. Il Testamento Biologico è un documento attraverso cui ogni persona cosciente può esprimere la propria volontà circa le cure a cui potrebbe essere sottoposta quando non sarà cosciente, attuando così il dettato costituzionale sulla libertà di cura e uniformandoci alla legislazione vigente in gran parte del mondo occidentale.
    In considerazione di ciò è presentata la seguente proposta di legge:

    Disposizioni in materia di accertamento della volontà del malato in relazione all'obbligo di cura:

    Art.1:

    E' facoltà di ogni persona, nel pieno delle sue facoltà mentali e a partire dal compimento della maggiore età, decidere liberamente sull'opportunità di essere sottoposto a cure mediche, tramite la redazione di un Testamento Biologico.

    Art.2:
    Il Testamento Biologico viene compilato dal diretto interessato e consegnato presso l'ufficio appositamente creato presso l'ASL locale.
    Il Testamento Biologico verrà inserito in una banca-dati digitale gestita dal SSN a cui tutti gli ospedali potranno accedere per consultare le volontà dei pazienti in cura presso di loro.
    La custodia della copia cartacea del Testamento sarà cura della locale ASL.
    La redazione, custodia ed esecuzione del Testamento Biologico è assolutamente gratuita. Il cittadino potrà avvalersi della consulenza del suo medico di fiducia per la redazione dello stesso.

    Art.3
    Il Testamento Biologico avrà validità fino ad indicazione di modifica o di cessata validità da parte del richiedente.

    Art.4
    In caso di incoscienza del firmatario,il Testamento Biologico farà fede per l'accertamento della sua volontà sulla continuazione o interruzione della terapia. E' fatto obbligo ai medici e agli operatori sanitari di rispettare la volontà espressa della persona.

    Art.5

    La forma di un contratto di Testamento Biologico è la seguente:

    DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ANTICIPATA PER I TRATTAMENTI SANITARI

    Io sottoscritto/a __________________________
    nato/a il ___________ a ___________________ prov |__|
    residente a ______________ prov |__|
    indirizzo __________________________________________________

    nel pieno delle mie facoltà mentali, in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue in merito alle decisioni da assumere nel caso io necessiti di cure mediche.

    CONSENSO INFORMATO

    1. |_| Voglio essere informato sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetto da malattia grave e non guaribile.
    2. |_| Nel caso in cui fossi affetto da malattia grave e non guaribile, delego a essere informato e a decidere in mia vece il signor/ la signora
    ___________________________________________
    nato/a il ____________ a __________________ prov. |__|
    residente a _____________________ prov. |__|
    indirizzo _________________________________________
    3. |_| Voglio essere informato sui vantaggi e sui rischi degli esami diagnostici e le terapie.
    4. |_| Autorizzo i medici curanti ad informare le seguenti persone:
    _________________________________________
    _________________________________________
    _________________________________________
    _________________________________________

    DISPOSIZIONI GENERALI

    In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare le mie decisioni ai medici, formulo le seguenti disposizioni riguardo i trattamenti sanitari.
    Disposizioni che perderanno di validità se, ripresa la piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle.
    Dispongo che i trattamenti:
    1. |_| Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero.
    |_| Non siano continati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero.
    2. |_| Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il manteninmento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero.
    |_| Non siano continuati se il loro risultato fosse il manteninmento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero.
    3- |_| Siano iniziati e continuati continuati anche se il loro risultato fosse il manteninmento in uno stato di paralisi con incapacità totale i comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all'ausilio di mezzi tecnologici.
    |_| Non siano continuati se il loro risultato fosse il manteninmento in uno stato di paralisi con incapacità totale i comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all'ausilio di mezzi tecnologici.

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

    Qualora io avessi una malattia allo stadio terminale, o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile, o una malattia che necessiti l'utilizzo permanente di macchine o se fossi in uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) considerata irreversibile dai medici dispongo che:

    1. |_| Siano |_| Non siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze (come l'uso di farmaci oppiacei) anche se il ricorso ad essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita.
    Nelle situazioni sopra descritte:
    2. In caso di arresto cardiorespiratorio |_| sia |_| non sia praticata su di me la rianimazione cardiopolmoare.
    3. |_| Voglio |_| Non voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica.
    4. |_| Voglio |_| Non voglio essere idratato o nutrito artificialmente.
    5. |_| Voglio |_| Non voglio essere dializzato.
    6. |_| Voglio |_| Non voglio che mi siano praticati interventi di chirurgia d'urgenza.
    7. |_| Voglio |_| Non voglio che mi siano praticate trasfusioni di sangue.
    8. |_| Altre disposizioni personali:
    __________________________________________________ _______
    __________________________________________________ _______
    __________________________________________________ _______

    NOMINA FIDUCIARIO

    Qualora io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, nomino mio rappresentante fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nella presente carta, il signor/ la signora
    __________________________________________________ _____________
    nato/a a ________________________il ____________________prov. |__|
    residente a ___________________________________________ prov. |__|
    indirizzo_________________________________________
    n° tel. _____________________

    Nel caso in cui il mio rappresentante fiduciario sia nell'impossibilità di esercitare la sua funzione delego a sostituirlo in questo compito il signor/ la signora
    __________________________________________________ _____________
    nato/a il _______________a_____________________prov. |__|
    residente a ___________________________________prov |__|
    indirizzo _________________________________________
    n° tel_____________________

    MODALITà DEL DECESSO
    1. |_| voglio che il medico nei casi in cui io abbia scelto l'interruzione delle cure e nel caso in cui il mio corpo fosse diretto alla morte per disidratazione compiesse un'iniziezioni che provochi in me una morte meno dolorosa rispetto a quella per disidratazione
    2. |_| non voglio che il medico nei casi in cui io abbia scelto l'interruzione delle cure e nel caso in cui il mio corpo fosse diretto alla morte per disidratazione compiesse un'iniziezioni che provochi in me una morte meno dolorosa rispetto a quella per disidratazione

    ASSISTENZA RELIGIOSA

    1. |_| Desidero l'assistenza religiosa della seguente confessione: _____________________
    2. |_| Non desidero l'assistenza religiosa.
    3. |_| Desidero |_| Non desidero un funerale.
    4. |_| Desidero un funerale religioso secondo la confessione da me professata.
    5. |_| Desidero un funerale non religioso.

    DISPOSIZIONI DOPO LA MORTE

    1. |_| Autorizzo |_| Non autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti.
    2. |_| Autorizzo |_| Non autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici.
    3. |_| Dispongo che il mio corpo sia inumato.
    4. |_| Dispongo che il mio corpo sia cremato.

    DATA _____________________ In fede,


    Si autorizza il tratttamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 a solo fine dell'iniziativa pubblica "sottoscrivi il tuo Testamento biologico".

    DATA_____________________ In fede.






    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 09-06-10 da presidente Cabraizinho

    Legge Occidentale/C@scista/Spycam n.11 del Senato - Politiche Familiari



    Art. 1
    Viene introdotto il quoziente familiare
    Il quoziente familiare consente di dividere il reddito per il numero dei componenti del nucleo cui viene attribuito.
    Attualmente, in Italia, l'imposta sul reddito viene applicata all'insieme degli utili e redditi dei membri della famiglia fiscale.
    Composta dal contribuente stesso, dal coniuge, dai figli minorenni e da eventuali persone invalide conviventi.
    Con il quoziente, le quote vengono rideterminate in relazione al proprio ruolo e ai carichi di famiglia.
    Esempio esplicativo: in una famiglia con un reddito complessivo di 30 mila euro l'anno dove lavorano due persone, si pagheranno tasse come se ci fossero due redditi di 15 mila euro ciascuno.

    Art. 2
    Sono previsti incentivi statali sia sotto forma di fondi che di defiscalizzazione alle aziende che mettono a disposizione per i figli dei e delle dipendenti asili aziendali.

    Art. 3
    Sono previste ulteriori defiscalizzazioni specifiche sui salari, sugli straordinari e sulle tredicesime per le famiglie il cui reddito rientri nelle fasce basse o mediobasse con uno o più figli a carico.

    Art 4
    Sono previsti buoni regionali che coprano l'intero costo di tutti i testi scolastici per le scuole elementari, medie e superiori per le famiglie il cui redito rientri nelle fasce basse o mediobasse a carico delle regioni.

    Art. 5
    Sono instituiti fondi statali a disposizione dei comuni per l'apertura di nuovi asili e per la restaurazione ed il miglioramento degli ambienti scolastici.

    Art. 6
    E' prevista l'instituzione di "carta convenzioni" a sostegno del consumo familiare, da assegnare a tutte le famiglie con neonati da consumarsi specificatamente in beni necessari al neonato stesso (pannolini, medicinali, cibo). La carta avrà valore fino al 5 anno d'età del bambino.

    Art. 7
    Sono previsti ulteriori sgravi fiscali per quelle famiglie che mantengano anche anziani a carico in casa ed è fortemente raccomandata la creazione da parte dei comuni di appositi enti il cui scopo sia l'assistenza o l'aiuto all'assistenza degli anziani a carico

    Art.8
    Vengono abolite le tasse di successione e donazione



    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 09-06-10 da presidente Cabraizinho

    Legge Giò91 n.12 del Senato - Criteri di assegnazione della cittadinanza italiana





    Preambolo


    La cittadinanza italiana viene concessa agli stranieri residenti.
    Tale atto non si configura in alcun modo come un diritto automatico, ma come una concessione e non è determinata dalla valutazione dell’interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell’interesse dello Stato e della comunità nazionale ad accogliere come cittadino il richiedente.
    L’amministrazione, a tutti i livelli, ha potere discrezionale assoluto ed insindacabile nella concessione della cittadinanza.

    Proposta di Legge

    Articolo Primo
    Casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione:
    Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:

    I
    Per acquisto volontario.
    Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, dopo aver soddisfatto determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana)



    II
    Per matrimonio.
    Dopo cinque anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio.

    III
    Per naturalizzazione (residenza).
    Se si risiede legalmente in Italia da 12 anni, consecutivamente.
    Se il richiedente proviene da un paese membro dell'Unione Europea, è possibile presentare la domanda dopo soli 6 anni di residenza continua in Italia, nel rispetto della legalità.

    Lo straniero dovrà presentare richiesta all’Ufficio Naturalizzazione nel luogo di residenza.
    L’autorizzazione all’inizio della procedura di naturalizzazione verrà avviato solo nel caso in cui lo straniero soddisfi i seguenti requisiti:
    1
    Residenza continuata come da articolo secondo comma III.
    2
    Certificato penale che attesti che non siano state commesse violazioni delle normative vigenti.
    3
    Nessun collegamento rilevato con associazioni o enti che minaccino o attentino alla sicurezza dello Stato Italiano.
    4
    Possesso di documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale sul territorio italiano che sia in regola con le normative sul lavoro e con gli obblighi contributivi e fiscali.
    5
    Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l’integrazione dello straniero nella comunità nazionale italiana.


    Articolo Terzo
    Norme sull’Esame per la Cittadinanza
    Tale esame consisterà in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello di conoscenza della lingua, delle leggi e delle norme costituzionali italiane conseguito dal candidato.
    Il mancato superamento di tale esame costituirà elemento ostativo fondamentale per l’avvio della pratica di naturalizzazione.
    Lo straniero respinto potrà ritentare l’esame non prima di due anni dopo il primo tentativo.
    Il richiedente respinto proveniente da paesi facenti parte dell'Unione Europea potrà ritentare dopo un anno.




    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  5. #5
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 12-06-10 da presidente Cabraizinho
    Legge Occidentale n.13 del Senato - Svincolo di Beni e Risorse Demaniali a Sostegno delle Università

    Veicolazione di Interventi per Razionalizzare il Sistema delle Università
    Questa legge si propone i seguenti scopi di base, da realizzarsi senza reale aggravio di spesa.

    1
    Incentivazione legislativa e fattuale da parte dello Stato tesa a sviluppare una sinergia tra Enti Locali e Atenei per spingere verso la realizzazione di Poli Universitari a carattere regionale che leghino tra loro i vari atenei insistenti sullo stesso territorio.
    (Esempio: in Toscana non esistono legami di rilievo tra i tre Atenei di Pisa, Firenze e Siena)

    Questo non solo per razionalizzare l'offerta formativa e i servizi, ma anche per creare strutture comuni operative per sostenere i progetti esterni di start-up di aziende sorte da innovazioni originate dalle Università. (anche qui esiste l’esempio del progetto Start Up del Polo di Navacchio in provincia di PISA)
    2
    Agevolare la cessione di beni demaniali in esubero agli Atenei che ospitino più di 50.000 studenti allo scopo di alleggerire i gravami della popolazione studentesca in termini di alloggio e decongestionare i quartieri a maggiore densità studentesca.

    3
    Creazione di una Autorità per attuare una revisione dei criteri di valutazione degli Atenei, dopodichè realizzare una drastica riorganizzazione che miri nell’ordine:

    4
    A rivalutare e rafforzare gli insegnamenti umanistici, eliminando nel contempo i “rami secchi“ nozionistici e rafforzando le aree operative come Archeologia e Paleontologia, languenti e neglette in maniera non degna di un paese che tanto ha da dire e dare nel campo culturale.
    Limitare gli sprechi e le duplicazioni negli insegnamenti, oltre a snellire i corsi di laurea, proliferati scioccamente negli ultimi anni.

    5
    Inserire nell’ordinamento la prassi di valutazioni ripetute e pluriennali effettuate dal Ministero o per conto di esso.
    In particolare tali valutazioni dovrebbero coinvolgere:
    Standard qualitativi di servizi e insegnamenti
    Numero degli studenti in possesso di laurea che abbiano una occupazione stabile dopo due anni dal conseguimento del titolo stesso.
    Pubblicizzazione delle verifiche dei titoli e delle competenze dei docenti.
    Verifica e incentivazione delle agevolazioni in termini di edilizia popolare di servizi e di diritto allo studio garantite dal singolo Ateneo e dal sistema nel suo complesso agli studenti.


    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 12-06-10 da presidente Cabraizinho

    Legge Occidentale n.14 del Senato - Riorganizzazione Economica delle Università


    1
    Istituzione di un nuovo formulario attuativo nazionale dei contratti di lavoro nelle università, che elimini le differenze tra i docenti adesso esistenti, e da cui i vari atenei non possano discostarsi oltre un 5% per ciascuna tipologia di retribuzione.

    2
    Abolizione di tutte le norme che permettono ai professori e ai rettori di rimanere nelle università oltre i 65 anni.
    Questo per “svecchiare” il personale e limitare progressivamente il permanere di privilegi connessi a vecchi contratti di assunzione e uniformare a nuove norme tutte le tipologie di assunzione e retribuzione del personale medesimo.

    3
    Omologazione del personale accademico in tre sole categorie ovvero:

    1) Professori, assunti tramite concorso di abilitazione nazionale, da tenersi ogni 5 anni e tenuto da commissioni formate da Docenti universitari stranieri della stessa disciplina. Il MIUR stabilirà i criteri oggettivi di ammissione al concorso (pubblicazioni, titoli, esperienze, etc)

    2) Lettori, assunti dalle singole facoltà o dagli atenei con contratto di 7 anni. Per il reclutamento dei Lettori i candidati dovranno superare una selezione eseguita da una commissione, formata da esperti di una società esterna di Risorse Umane, chiamata alla valutazione del suo curriculum e dei suoi titoli (secondo i criteri oggettivi stabiliti dalle Facoltà).

    3) Ricercatori, assunti per 5 anni prolungabili solo se per concludere la ricerca in atto. Vengono reclutati dalle Università secondo progetti di ricerca approvati dalla Commissione Scientifica dell'Università. Il reclutamento è sempre valutato da una commissione esterna di risorse umane secondo requisiti oggettivi stabiliti dalla Facoltà. I ricercatori sono obbligati a svolgere solo ricerca e non possono essere utilizzati come esercitatori o assistenti (o peggio come segretari-schiavi) dei professori.

    4
    Il processo di assunzione e formazione del personale docente provvederà ad eliminare le figure dell’associato e del ricercatore a vita esistenti nel nostro ordinamento da troppo tempo, tramite la chiamata alla cattedra tramite i concorsi di abilitazione nazionale.

    5
    Modifica dei criteri nazionali di valutazione dei progetti scientifici delle università italiane, per renderli rispondenti ai criteri e agli standard fissati dagli altri paesi europei e dall’UE, in modo da instaurare una regolamentazione che porti all’ assegnazione dei fondi FFO in base al reale merito.

    6
    I Professori già titolari di cattedra saranno sottoposti a valutazioni di qualità del loro operato di carattere qualitativo e quantitativo, ripetute su base biennale.
    Tali valutazioni si ripercuoteranno sia sugli scatti di stipendio che sulla possibilità di assumere incarichi in seno alle commissioni dei concorsi di idoneità.
    Una eventuale valutazione inferiore alla media escluderà il professore da essa colpito dalla possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali in seno alla facoltà o all’ateneo di riferimento



    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 12-06-10 da presidente Cabraizinho

    Legge Occidentale n.14 del Senato - Riorganizzazione Economica delle Università


    1
    Istituzione di un nuovo formulario attuativo nazionale dei contratti di lavoro nelle università, che elimini le differenze tra i docenti adesso esistenti, e da cui i vari atenei non possano discostarsi oltre un 5% per ciascuna tipologia di retribuzione.

    2
    Abolizione di tutte le norme che permettono ai professori e ai rettori di rimanere nelle università oltre i 65 anni.
    Questo per “svecchiare” il personale e limitare progressivamente il permanere di privilegi connessi a vecchi contratti di assunzione e uniformare a nuove norme tutte le tipologie di assunzione e retribuzione del personale medesimo.

    3
    Omologazione del personale accademico in tre sole categorie ovvero:

    1) Professori, assunti tramite concorso di abilitazione nazionale, da tenersi ogni 5 anni e tenuto da commissioni formate da Docenti universitari stranieri della stessa disciplina. Il MIUR stabilirà i criteri oggettivi di ammissione al concorso (pubblicazioni, titoli, esperienze, etc)

    2) Lettori, assunti dalle singole facoltà o dagli atenei con contratto di 7 anni. Per il reclutamento dei Lettori i candidati dovranno superare una selezione eseguita da una commissione, formata da esperti di una società esterna di Risorse Umane, chiamata alla valutazione del suo curriculum e dei suoi titoli (secondo i criteri oggettivi stabiliti dalle Facoltà).

    3) Ricercatori, assunti per 5 anni prolungabili solo se per concludere la ricerca in atto. Vengono reclutati dalle Università secondo progetti di ricerca approvati dalla Commissione Scientifica dell'Università. Il reclutamento è sempre valutato da una commissione esterna di risorse umane secondo requisiti oggettivi stabiliti dalla Facoltà. I ricercatori sono obbligati a svolgere solo ricerca e non possono essere utilizzati come esercitatori o assistenti (o peggio come segretari-schiavi) dei professori.

    4
    Il processo di assunzione e formazione del personale docente provvederà ad eliminare le figure dell’associato e del ricercatore a vita esistenti nel nostro ordinamento da troppo tempo, tramite la chiamata alla cattedra tramite i concorsi di abilitazione nazionale.

    5
    Modifica dei criteri nazionali di valutazione dei progetti scientifici delle università italiane, per renderli rispondenti ai criteri e agli standard fissati dagli altri paesi europei e dall’UE, in modo da instaurare una regolamentazione che porti all’ assegnazione dei fondi FFO in base al reale merito.

    6
    I Professori già titolari di cattedra saranno sottoposti a valutazioni di qualità del loro operato di carattere qualitativo e quantitativo, ripetute su base biennale.
    Tali valutazioni si ripercuoteranno sia sugli scatti di stipendio che sulla possibilità di assumere incarichi in seno alle commissioni dei concorsi di idoneità.
    Una eventuale valutazione inferiore alla media escluderà il professore da essa colpito dalla possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali in seno alla facoltà o all’ateneo di riferimento



    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 12-06-10 da presidente Cabraizinho
    Legge Occidentale n.15 del Senato - Abolizione del Valore Legale dei Titoli di Studio

    1
    Il riconoscimento giuridico dei titoli di studio, in base ai profili previsti dallo schema nazionale degli ordinamenti didattici, disciplinato dai connessi regolamenti ministeriali, viene a cadere, cosi come la specifica protezione ad esso connessa.
    2
    Per garantire il mantenimento degli standard sinora certificati dalle varie autorità accademiche e dal Ministero Competente, verranno istituiti in sostituzione degli appositi Albi Nazionali delle Competenze, cui si accederà tramite Esame Pubblico, dopo aver frequentato corsi di abilitazione ad esso dedicati, posti sotto la responsabilità organizzativa degli Atenei e di apposite commissioni generate dagli Albi, in modo da creare professionalità e svincolare dal mero dato certificativo l’esercizio di determinate professioni. Il valore legale del titolo di studio è abolito ma è vietato l'esercizio della professione medica della professione di architetto di avocatoe di notaio a chi non abbia compiuto un percorso di formazione universitario

    In tal modo si spera di introdurre maggiore competizione tra i vari atenei e di spingere alla ricerca di meritocrazia in seno alle università e alle strutture destinate allo sviluppo di professionalità.



    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 12-06-10 da presidente Cabraizinho
    Legge Alby n.16 del Senato - Riforma 8xmille e 5xmille

    Art.1 - E' abolita dall'anno di imposta 2010 la possibilità di devolvere il cosidetto 8 per mille a qualuque istituzione religiosa.
    Art.2 - Dall'anno di imposta 2010 tutti i fabbricati di proprietà di ogni chiesa, di tutte le parrocchie e tutti gli enti ad esse collegati dovranno versare ai rispettivi comuni l'Imposta Comunale sugli Immobili.
    Art.3 - Sui versamenti, erogazioni o devoluzioni personali ad ogni chiesa, a tutte le parrocchie e a tutti gli enti ad esse collegati non si applicano detrazioni o deduzioni.


    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 12-06-10 da presidente Cabraizinho
    Legge Supermario n.17 del Senato - Riforma del matrimonio civile



    Presentazione

    Preso atto che la società è profondamente cambiata, gli stili di vita sono cambiati e il mondo del lavoro è radicalmente cambiato, il Senato di Politicainrete.net ritiene che l' attuale istituzione del matrimonio civile non risponda più alle nuove esigenze dei propri cittadini.
    Pertanto riteniamo giusto quindi riformarlo completamente, basandolo su un contratto privato fra due persone anche dello stesso sesso, stipulato il quale lo Stato conferirà lo status di "famiglia" ai firmatari.

    Proposte


    - È istituito presso ogni Comune un Registro dei nuovi matrimoni civili, nel quale persone di sesso diverso o delle stesso sesso possono liberamente depositare un contratto privato siglato di comune accordo con cui definiscono liberamente i profili della loro futura vita in comune.

    - Le parti contraenti mantengono ciascuna il proprio cognome, salvo che, all'atto della stipula del contratto, stabiliscano che una delle due parti, o entrambe, aggiungano al cognome dell'una quello dell'altra.



    Il presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 17-07-10 da presidente Cabraizinho
    Legge RUDY n.18 del Senato - Principi di Intervento Minimo del Governo





    Il Senato di PIR invita gli organi legislativi reali a:

    1) Attenersi strettamente agli obblighi costituzionali e a cessare il diffuso malcostume di delegare i processi legislativi ad altri soggetti amministrativi, non eletti dal popolo. Conseguentemente a negare diritti di "veto" implicito o esplicito, a questi soggetti non autorizzati dalla carta costituzionale.

    2) Prima di votare un qualsivoglia atto di legge, verificare che l'esercizio di quel potere sia autorizzato espressamente dalla Costituzione.

    3) Nell'esercizio della propria autorita' costituzionale, a non finanziare occupazione pubblica attraverso la creazione di posizioni lavorative "burocratiche" che distanzino il privato cittadino dagli organi legislativi. A tal fine sono da evitarsi le posizioni lavorative in aree particolarmente critiche circa l'amministrazione e l'interpretazione della legge per soggetti non eletti direttamente dal popolo. Da ultimo, a promuovere la formazione civica del lavoratore pubblico "conscio" delle limitazioni costituzionali, dei poteri dei vari parlamenti, nazionali, federali o regionali e del suo ruolo nella macchina pubblica.

    4) Approvare un limite del numero di mandati consecutivi dei vari eletti, in modo da riavvicinare il potere legislativo al popolo.



    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  6. #6
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 17-07-10 da presidente Cabraizinho
    Legge C@scista - Occidentale n.19 del Senato - Riforma della Sanità



    Proposta di Legge




    Del finanziamento del sistema sanitario

    Più di un quarto della spesa sanitaria totale in Italia (il 26.4%) è al momento già a carico delle famiglie (ticket, prestazioni non riconosciute, prestazioni private, assicurazioni facoltative).
    La quota pubblica, che era finanziata dalle imposte per i dipendenti e dal contributo sanitario per gli indipendenti, oggi è finanziata per circa il 50% dall'IRAP, imposta regionale che era intesa come una forma di federalismo fiscale.
    In pratica l'IRAP è pagata al 100% dalle imprese, fatto unico nell'occidente.



    Articolo 1
    Il finanziamento della sanità rimane prevalentemente pubblico

    Articolo 2
    Il finanziamento della spesa sanitaria basato sull'IRAP non puo' superare il 40% del finanziamento pubblico della sanità
    Il finanziamento puo essere integrato con ticket, prestazioni non riconosciute, prestazioni private e assicurazioni facoltative ma in misura non supoeriore al 25% del finanziamento complessivo


    Selezione dei dirigenti e dei primari delle unità sanitarie

    Articolo 3
    il ruolo di primario o dirigente e' incompatibile con quello di professore associato o ordinario presso qualsiasi facolta' italiana sia essa pubblica o privata. Ai Primari e' cmq garantita la carica di professore aggiunto, con possibilita' di insegnamento, retribuita in base alle ore di insegnamento effettuate a tassi di mercato.

    Articolo 4
    I dirigenti e i primari delle unità sanitarie potranno essere selezionati solo tramite un concorso pubblico in cui la selezione è basato sulla loro precedente esperienza e su un esame orale.

    Articolo 5
    la commissione che procede al concorso non puo essere nominata dalla regione ma è composta per metà dai primari attuali dell'unita sanitaria locale a cui il personale da selezionare è destinato e per metà da primari di un'unità sanitaria locale di un'altra provincia non confinante.

    Riorganizzazione della Sanità

    Articolo 6
    In ogni regione ci saranno tante ASL quante sono le provincie italiane attuali

    Articolo 7
    E' vietato creare un numero di ASL superiore a tale limite

    Articolo 8
    Ad ogni regione (o al nuovo ente locale che dovesse in futuro prenderne il posto) farà capo una singola Direzione Amministrativa ed Esecutiva di approvigionamento dei medicinali e dei presidi sanitari, sottoposta a controllo annuale come in Germania

    Articolo 9
    I piccoli ospedali (vengono considerati tali quelli con un'utenza limitata a 20 mila cittadini) dovranno essere chiusi o dovranno fondersi tra loro per crearne uno unico con un'utenza di almeno 50mila persone .
    piccoli ospedali destinati alla chiusura potranno però riconvertirsi in cliniche private o case di riposo

    Incentivi all'efficienza delle liste di attesa negli ospedali

    Articolo 10
    il 20% del finanziamento generale viene erogato a ciascun ospedale solo se questo dimostrerà di aver reso piu rapido rispetto all'anno precedente dialmeno il 30% il sistema delle liste di attesa dei propri pazienti




    Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)


    Diritto di Iscrizione

    -) l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e' diritto di tutti i cittadini Italiani, cittadini UE residenti in Italia, cittadini extra-UE residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno, sia esso per motivi famigliari, di lavoro, o umanitari.

    Modalità d' iscrizione.

    -) l'iscrizione al SSN avviene in automatico al momento di registrazione presso l'anagrafe del comune di residenza. Al momento della registrazione viene rilasciata una tessera sanitaria temporanea rilasciata per una durata non superiore ai 60 giorni. Durante i 60 giorni il Comune e l'Asl sono obbligati a effetturare gli opportuni controlli e a rilasciare una tessera sanitaria definitiva. Lo sforamento dei 60 giorni comporta possibili sanzioni amministrative da stabilirsi in sede opportuna. Nel caso in cui dai controlli emergesse qualche irregolarita' circa la posizione del cittadino nel Comune in questione, e' obbligatoria la segnalazione alle autorita' competenti, e inoltre viene sospesa con effetto immediato la tessera sanitaria.

    Diritto di Distaccarsi dal Servizio Sanitario Nazionale

    -) E' consentito distaccarsi dal SSN da parte di cittadini che ne facciano opportuna richiesta al Comune di residenza. Tale rinuncia deve essere effettuata in forma esplicita tramite la compilazione di apposita modulistica. La rinuncia viene accettata in maniera automatica per cittadini che presentino evidenza di simile copertura sanitaria su strutture private attraverso la sottoscrizione di apposite polizze assicurative. In assenza di copertura alternativa al Cittadino e' consentito rivolgersi, in seconda istanza, ad autorita' amministrative, che sono obbligate a informare il cittadino circa i rischi della propria scelta prima di procedere con l'accettazione della domanda. Con la rinuncia il Cittadino viene espunto dalle liste sanitarie e la sua tessera sanitaria viene ritirata.



    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 17-07-10 da presidente Cabraizinho
    Legge Haxel C@scista N.20 sul FEDERALISMO

    Presentazione ed enunciazione degli intenti
    Sempre più c'è un bisogno di concedere agli enti locali dei poteri amministrativi e legislativi , per gestire al meglio tutte quelle attività che lo Stato da solo avrebbe difficoltà a gestire, in particolar modo il fedferalismo fiscale può essere davvero un arma che metta in ordine i conti degli enti locali, evitando sprechi e abusi, ma sopratutto che questi soldi possano davvero contribuire a uno sviluppo economico e sociale dei cittadini presenti in una determinata località. Punto fondamentale e base del federalismo deve però essere il comune e solo successivamente la regione perchè in Italia la vera unità politico amministrativa veramente viva perchè realmente sentita dai cittadini non è la regione (in fondo esistente da solo poco piu di un secolo) o l'ancora piu artificiosa provincia ma il comune entità esistente da secoli e in cui davvero il cittadino della strada si riconosce e che sente propria.
    Dal punto di vista legislativo invece potenzierei la competenza delle leggi regionali e limitatamente al territorio comunale anche la competenza dei regolamenti comunali.

    Proposte
    Articolo 1
    lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

    gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
    la cittadinanza federale;
    la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;
    il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
    l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la protezione doganale e dei confini;
    le ferrovie federali e il traffico aereo;
    il sistema postale e le telecomunicazioni;
    lo stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;
    la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;
    la collaborazione dello Stato e delle Regioni nelle questioni relative:
    alla polizia criminale;
    alla difesa dell'ordinamento federale liberal-democratico, e della stabilità e della sicurezza dello Stato o di una Regione (tutela della Costituzione);
    alla difesa contro iniziative nel territorio dello Stato, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa, pregiudichino interessi internazionali dell'Italia, come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale.
    la statistica per scopi federale
    Articolo 2
    La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:

    il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
    lo stato civile;
    il diritto di riunione e di associazione;
    il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
    a) la disciplina in materia di armi ed esplosivi;
    la protezione del patrimonio culturale italiano da ogni trasferimento all'estero;
    i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
    l'assistenza pubblica;
    la cittadinanza nelle Regioni;
    i danni di guerra e il risarcimento;
    l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per i prigionieri di guerra;
    a) le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;
    la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianale, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);
    a) la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione di enti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;
    il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;
    la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
    Articolo 3
    il trasferimento delle proprietà terriere, delle ricchezze naturali, e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
    la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
    il promuovimento della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
    i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi d'insediamento;
    le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
    a) la garanzia economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
    la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali.
    la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
    il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'istituzione e la decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
    le ferrovie secondarie, che non siano ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
    la rimozione dei rifiuti, la lotta all'inquinamento dell'atmosfera e la lotta ai rumori.

    La legislazione concorrente si estende inoltre alle retribuzioni ed all'assistenza degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato

    II
    articolo 4
    le provincie e le comunità montane sono soppresse e tutte le competenze esercitate finora dalle provincie (in particolare in tema di trasporti edilizia scolastica e viabilità) passano alle regioni ed ai comuni.
    La soppressione delle provincie non si applica alle provincie autonome

    Articolo 5
    Per i comuni per i comuni con meno di 10000 abitanti è obbligatorio costituire un consorzio su determinati servizi (polizia locale, nettezza urbana, edilizia pubblica, e riscossione delle imposte)

    Articolo 6
    i comuni assumono la competenza di riscuotere tutte le imposte dello Stato Italiano e il cittadio versa direttamente agli uffici del comune le imposte di ogni tipo

    articolo 7
    il 40% delle imposte raccolte rimane a disposizione del comune che lo ha raccolto e viene utlizzato dal Comune per i servizi del territorio comunale.

    Articolo 8
    il restante 60% viene versato dal Comune alla regione

    Articolo 9
    le regioni trattengono presso di se il 20 per cento delle tasse ricevute dai comuni utilizzandole in parte per perequare le differenze economiche tra i vari comuni della regione (distribuendone una parte ai comuni meno ricchi della regione) e nella restante parte per le finalità (in particolare sanità e strade) perseguibili solo a livello regionale .Il fondo perequativo regionale Viene deciso dalla regione sulla base dei bilanci annuali dei comuni assegnando ai comuni che risulteranno aver raccolto meno fondi rispetto alla media dei comuni della regione una parte delle tasse destinate alla regione.

    Articolo 10
    Il resto delle tasse ricevute dai comuni viene ceduto dalle rgioni allo stato centrale per le finalità nazionali (difesa giustizia politica estera pensioni ecc).

    Articolo 11
    lo stato nazionale creerà con i fondi che gli arrivano in "terza battuta" (dai comuni dopo essere passati dalle regioni) un fondo perequativo nazionale tra le regioni. L'entità del fondo di perequazione interregionale viene decisa ogni tre anni dalla conferenza regionale stato - regioni . La decione puo anche essere presa a maggioranza nella conferenza nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità.il ricorso al fondo di perequazione nazionale interregionale non puo' essere chiesto nella conferenza stato regioni dalle regioni che abbiano superato di oltre il 6% i costi standard della spesa regionale per amministrazione viabilità rifiuti sanità stato sociale gestiti a livello regionale .Tale fondo può essere usato solo per integrare i mancati fondi nei capitolati riguardanti la scuola, la sanità ed i trasporti locali.La sola eccezioni a questo vincolo è prevista per le regioni i cui costi sono addirittura migliori della media nazionale dellle regioni. Tali regioni potranno utilizzare il fondo perequativo nazionale mettendo a bilancio un 1% in più da dedicare alla ricerca scientifica. Accanto al fondo di perequazione (che ha un chiaro scopo extra-ordinario) lo Stato si impegna a stanziare risorse per un fondo parallelo destinato alle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico a quelle Regioni che nel lungo periodo riescono a raggiungere l'obiettivo dei costi standard e i piani di rientro nel bilancio, sotto forma di incentivo verso le classi dirigenti all'impegno per il risanamento, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno
    I costi standard della spesa regionale consistono nella media nazionale annua della spesa di tutte le regioni italiane.

    Articolo 12
    Ove gli importi frutto della tassazione destinata allo Stato Centrale per coprire i costi dello Stato Sociale si rivelassero inferiori alle necessita' stabilite, le eccedenze verranno destinate alla costituzione di due appositi fondi, uno creato per fare da riserva finanziaria per fare fronte alle improvvise necessita' delle istituzioni locali, l'altro invece finalizzato ad abbattere le aliquote di tassazione.
    Articolo 13
    Qualora la tassazione destinata allo Stato Centrale non fosse sufficiente a coprire i costi dello Stato Sociale (in particolar modo Pensioni, Sussidi, Cassa Integrazione, Assegni sociali e familiari ecc...), le percentuali andranno rimodulate al ribasso provocando un minore gettito a Comuni e Regioni e favorendo maggiori entrate allo Stato centrale
    art.14
    Il Presidente della Regione divide la sua regione in Enti per la Sostenibilità Energetica, che possono coprire anche l'intero territorio regionale, di cui nomina i presidenti. Ogni Ente si occupa di garantire l'indipendenza energetica della sua area mediante le energie rinnovabili. Le regioni possono collaborare l'una con l'altra, aprendo tavoli bilaterali o multilaterali nell'ottica di ottimizzare la produzione energetica rinnovabile nel territorio nazionale

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR








    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    LEGGE N.20 PRECEDENTE ORA ABROGATA.


    Legge GALT n.20 del Senato - Riorganizzazione dello Stato.



    Principi Generali


    La presente Legge vuole riorganizzare il territorio dello Stato in unità amministrative locali più funzionali che rispecchino maggiormente la struttura economico-sociale del territorio e che garantiscano un reale livello intermedio fra il cittadino e lo Stato centrale.



    Art. 1

    Con la presente legge sono soppresse tutte le regioni, le province ed i comuni . Sono altresì soppresse tutte le comunità montane, consorzi di bonifica e qualsiasi altro ente intermedio democratico o costituito da precedenti enti amministrativi.


    Dei Dipartimenti


    Art. 2

    Sono costituiti, quali organi intermedi fra il Cittadino e lo Stato Centrale, i Dipartimenti. I Dipartimenti saranno più grandi delle attuali province ma più piccoli delle attuali Regioni, al fine di creare una dimensione ottimale di unità amministrativa.
    Ogni Dipartimento è guidato da un Presidente eletto per 5 anni con mandato rinnovabile per una volta a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini secondo un sistema a doppio turno.
    Ogni Dipartimento elegge un'assemblea di minimo 9 e massimo 21 (a seconda della popolazione del Dipartimento) consiglieri dipartimentali eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini.
    Ogni dipartimento non potrà avere meno di 300.000 abitanti. I confini del dipartimento dovranno rispecchiare le caratteristiche economiche, sociali e demografiche della popolazione.
    Le attuali province di Aosta e Trieste sono escluse da questa legislazione e costituiscono dipartimenti autonomi.
    Tutte le competenze che la Costituzione Italiana non affida esplicitamente al Governo Centrale sono competenza de Dipartimenti.
    Viene abolito lo Status di Regione a Statuto Autonomo. Ai distretti appartanementi alle attuali Regioni e Province Autonome, viene garantita la rappresentanza negli organi di Governo Nazionali in modo almeno paritario a quella attuale.


    Dei Distretti Metropolitani


    Art. 3

    I Dipartimenti la cui superficie è coperta in massima parte da un grande centro urbano e da una cerchia di altri comuni limitrofi conglomerati in un unico super-ammasso urbano si costituiscono come Distretti Metropolitani.
    Per i Distretti Metropolitani valgono le norme espresse nell'articolo precedente per i Dipartimenti, ad eccezione:
    - del numero dei consiglieri, che è da un minimo di 7 ad un massimo di 15
    - del nome del Presidente che è sostituito con quello di Sindaco
    - nei Distretti Metropolitani non esistono Comuni ma solo un unica entità. Il distretto metropolitano si organizza in circoscrizioni sul modello di quelle adottate da altre aree metropolitane in Europa come Londra

    Art. 4

    Il Distretto Metropolitano di Roma assume il nome di Distretto Federale.


    Dei Comuni


    Art. 5

    Nei Dipartimenti i Comuni sono tutti quei conglomerati urbani con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. I centri abitati con meno di 5.000 abitanti sono uniti ad altri simili in un entità comunale che non abbia un diametro superiore ai 15km dal centro abitato principale.
    I Comuni eleggono un sindaco a suffragio universale e diretto secondo un sistema a doppio turno.
    I Comuni eleggono un consiglio comunale formato da 9 consiglieri nei comuni con meno di 15.000 abitanti e fino a 15 per i centri maggiori.
    Ogni dipartimento regola il livello di autonomia dei singoli comuni, seguendo le linee guida contenute nella Costituzione.
    Ai comuni frontalieri, ovvero di confine con altre Nazioni e in cui siano presenti etnie corrispondenti ad almeno il 30% della popolazione viene conferito lo stato di Comune Frontaliero il quale puo' richiedere al proprio dipartimento supporto economico/fiscale opportunamente giustificato.


    Delle province autonome e riorganizzazione enti disciolti.


    Art. 6

    -Sono soppresse tutte le province autonome.

    -Tutte le strutture amministrative facenti capo agli Enti disciolti dovranno essere del pari disciolti,
    Anche quelli facenti capo al Governo Centrale.
    Non ha senso alcuno conservare una Prefettura in una Provincia che non esiste più.
    A ciascun Dipartimento dovrà essere assegnato un Prefetto, che conserverà le competenze e le attribuzioni del Prefetto odierno, in attesa di nuove leggi che precisino le modifiche da apportare.

    -Il personale degli enti, compresi quadri e dirigenti, verrà riassegnato ove necessario nelle strutture in loco, o in altre del Dipartimento ove si rendesse necessario.

    -Tutte le consulenze e i contratti assegnati dagli Enti Soppressi verranno dichiarati decaduti ipso facto e rescissi l’anno seguente alla soppressione degli enti stessi, per mantenere i servizi e permettere la riorganizzazione degli stessi.
    Verrà concessa una indennità pari ad un anno dei pagamenti ai fornitori fissati nel contratto.
    Tale indennità avrà natura di accordo risolutivo tra le parti e non potrà essere impugnato dai contraenti una volta firmato, pena la nullità della pattuizione.



    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 26-10-10 da presidente Cabraizinho
    Legge Cabraizinho n.21 del Senato - Conservazione cellule staminali del cordone ombelicale


    Premessa
    La presente proposta di legge vuole essere un contributo per consentire anche alle donne italiane la conservazione per uso autologo delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale del proprio figlio, potendo scegliere tra la "donazione", attraverso le banche pubbliche, o la "conservazione autologa" attraverso le banche private convenzionate e accreditate, mantenendo la possibilità di una "donazione" successiva attraverso le banche pubbliche convenzionate, qualora soggetti compatibili ne facciano richiesta.


    Articolo 1: Finalità
    a) Ogni donna ha il diritto di conservare per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità, il sangue del proprio cordone ombelicale per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. È altresì suo diritto scegliere se destinare il proprio cordone ombelicale alla collettività, attraverso un atto libero e gratuito, o se conservarlo per proprio uso.
    b) La raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione di cellule staminali emopoietiche (sono le cellule in grado di auto-riprodursi e dare vita ad altre cellule dalle quali derivano tutte le cellule del sangue) sono consentite in ogni caso.


    Articolo 2: Autorizzazione di strutture private
    a) Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e alla conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione e alla conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale.
    b) Le strutture di cui al comma a, al fine di ottenere l'autorizzazione prevista, devono stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione degli antigeni leucocitari umani (HLA) dei campioni di sangue del cordone ombelicale conservati e per rendere disponibili le informazioni raccolte sulle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale presso le banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo.
    c) Nel caso di compatibilità degli HLA del sangue del cordone ombelicale conservato da una struttura privata autorizzata, il centro trasfusionale convenzionato (vedi comma b) provvede a:

    - richiedere l'autorizzazione al proprietario, fornendo, se richiesto, un'adeguata informativa medica;
    - rimborsare il proprietario delle spese da lui sostenute;
    -richiedere alla struttura privata senza oneri a carico di quest’ultima, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile, da essa conservato, ed inviarlo alla struttura privata richiedente.


    Articolo 3: Cessione del cordone ombelicale
    Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture private di cui all'articolo 2, rimane in ogni caso di proprietà della donna alla quale appartiene. E' sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne fa richiesta.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 26-10-10 da presidente Cabraizinho
    Legge GARAT n.22 del Senato - Anti corruzione pubblica amministrazione

    Art. 1
    Sono previste revisioni delle normative già vigenti tesa ad aumentare la durata e la gravità delle sanzioni di qualsiasi tipo per i dipendenti di qualsiasi livello della PA che abbiano commesso reati legati allo svolgimento dei loro uffici.

    Art. 2
    E' previsto la sospensione immediata ed automatica per qualsiasi dipendente della PA di qualsiasi livello che sia sottoposto a processo per reati quali la sottrazione di fondi pubblici o la corruzione per tutto il periodo del procedimento.
    In caso risulti l’innocenza dell’imputato, lo Stato è tenuto a risarcire gli stipendi, i contributi e l’anzianità perduti.

    Art. 3
    E' prevista l'aggiunta automatica della pena accessoria dell'inibizione all'accesso a qualsiasi ruolo nella PA alle sanzioni computate dai magistrati nei confronti di coloro che abbiano commesso reati quali sottrazione di fondi pubblici o corruzione.

    Art. 4
    La durata della sanzione accessoria prevista dall'Art. 3 avrà durata stabilita dal magistrato competente in base alla gravità del reato commesso.

    Art. 5
    I dipendenti della PA che abbiano commesso il reato di sottrazione di fondi pubblici sono tenuti alla restituzione completa delle somme sottratte anche tramite il pignoramento e la vendita delle proprietà personali.

    Art. 6
    E' prevista l'istituzione di speciali ispettori con competenza in ambito regionali, il cui compito sarà la verifica dei criteri di trasparenza e correttezza dell'operato dei dipendenti di qualsiasi livello della PA.

    Art. 7
    E' posto un limite numerico su base mensile alle consultazioni esterne che i dirigenti dei vari organi della PA potranno utilizzare.
    Tale limite verrà stabilito a livello regionale.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  7. #7
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 26-10-10 da presidente Cabraizinho
    Legge GARAT n.23 del Senato - Privatizzazione parziale e riammodernamento RAI

    Art. 1
    Due due delle tre frequenze televisive pubbliche con le strutture collegate verranno privatizzate.

    Art. 2
    La privatizzazione avverrà tramite asta pubblica il cui accesso è garantito a qualsiasi soggetto, cordata o impresa che abbia i seguenti parametri:

    2.1. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non sia in alcun modo collegabile ad attività politiche/ partitiche.
    2.2. Sia assicurata oltre ogni dubbio la copertura finanziaria ed i necessari presupposti tecnici.
    2.3. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non abbia alcun collegamento con la malavita.
    2.4. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non sia già proprietario di altri mass media italiani.

    Art. 3
    L'asta pubblica dovrà avvenire nel massimo rispeto die parametri di trasparenza e nel massimo rispetto delle normative vigenti e verrà fatta sotto il controllo di una apposita commissione parlamentare il più trasversale e plurale possibile.

    Art. 4
    Il soggetto, la cordata o l'impresa che vinceranno l'asta dovranno garantire che, in caso di riduzione del personale ci sia un adeguato piano di trasferimento/prepensionamento a tutela dei dipendenti delle reti privatizzate.

    Art. 5
    La rete che rimarrà pubblica dovrà finanziarsi tramite un canone giusto da stabilirsi in sede parlamentare, quindi viene ridotto lo spazio pubblicitario al minimo necessario.

    Art. 6
    La direzione della rete pubblica viene affidata ad un CdA di nomina parlamentare, che però dovrà rispettare parametri meritocratici e di preparazione.

    Art. 7
    La rete che rimarrà pubblica dovrebbe dedicarsi principalmente a sport, informazione e cultura.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Legge approvata in data 26-10-10 da presidente Cabraizinho
    Legge Cabraizinho n.24 del Senato - Regolamentazione della Prostituzione


    Premessa:
    Attualmente in Italia la prostituzione non è regolamentata. Questo però non vuol dire che questo fenomeno non sia diffuso nel territorio italiano: migliaia di donne attualmente si prostituiscono ogni anno e pian piano si è formato un mercato clandestino molto pericoloso poiché le prostitute spesso sono vittime di abusi e violenza da parte di persone con precedenti penali che rappresentano i capi dell’organizzazione territoriale. Si è formato quindi un vero e proprio “mercato della prostituzione”. Per evitare questa situazione pericolosa che coinvolge anche cittadini e cittadine stranieri, la presente legge propone di legalizzare la prostituzione (come è già avvenuto con ottimi risultati in Olanda e in Germania, ad esempio) per garantire sicurezza alle prostitute e ai clienti oltre ai cittadini del territorio che vivono più sicuri.

    Articolo1: Prestazione di servizi sessuali remunerati
    L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.

    Articolo 2: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati
    1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata da cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno, di età superiore ai 18 anni.
    2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
    3. La stipula dei contratti di cui al comma 2 deve essere accompagnata da una dichiarazione di consenso scritto.
    4. L'esercizio della prostituzione è consentito solo sulla base di controlli sanitari periodici ed obbligatori.
    5. La fruizione delle prestazioni sessuali è consentita solo a persone maggiorenni e comporta l'utilizzo del preservativo.
    6. Le imprese, individuali o collettive, operanti nel settore della prostituzione sono tenute ad osservare la legislazione vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il mancato rispetto della normativa e degli obblighi igienico-sanitari delle prostitute è punito con la revoca della licenza.
    7. Qualora una prostituta fosse messa incinta da un cliente ignoto o che non intende riconoscere il nascituro, lo Stato provvederà ad aiutare economicamente la donna."
    Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicainrete Politicain

    Articolo 3: Postriboli
    I tenutari predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza. Tali aree non possono essere collocate in prossimità di luoghi di culto, asili e scuole. Gli standard sanitari e di sicurezza di dette aree saranno periodicamente controllate dalle autorità competenti ed eventuali effrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.

    Articolo 4: Reati
    1. E' punito con una pena di reclusione da 1 a 3 mesi l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici. Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.
    2. E' punito con la reclusione fino a 12 anni chi costringe con la violenza le donne a prostituirsi mettendo in piedi una vera e propria tratta degli schiavi
    3. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
    4. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 10 e i 30 anni.


    Articolo 5: Pagamento dei tributi
    E’ fatto obbligo per le prostitute il pagamento dell’IVA con aliquota ordinaria del 20% per tutte le prestazioni sessuali remunerate. Qualora non si adoperi all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale come previsto dalla legge, sono previste sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro.

    Articolo 6
    Le imprese, individuali o collettive, operanti nel campo della prostituzione sono tenute al rispetto del Testo Unico sulla Privacy. I registri dei clienti e l'identità degli stessi può essere consultata solo dall'autorità giudiziaria. La divulgazione di nomi e dati dei clienti da parte di imprese o dipendenti operanti nel campo della prostituzione è punita con una una pena da 1000 a 10000€, sei mesi di reclusione e la perdita della licenza ad operare nel settore.
    Ogni prostituta ha diritto, qualora cessi la sua professione, di non risultare come tale in nessun archivio o elenco pubblico, al fine di preservarne le possibilità di trovare altri impieghi.
    E' diritto delle prostitute o ex-prostitute difendersi qualora qualcuno usi la loro professione o ex-professione a scopo diffamatorio. Tale reato è punito dal 500 ai 20000€ di multa.

    Articolo 7
    Al fine di favorire l'imprenditorialità e l'autonomia delle lavoratrici o lavoratori del ramo della prostituzione lo Stato favorirà con agevolazioni fiscali, incentivi e supporto tecnico la formazione di Cooperative di Lavoro di prostitute.

    Articolo 8
    Il 5% delle entrate fiscali annue provenienti dal settore della prostituzione viene dirottato ad un fondo di solidarietà gestito dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute il cui scopo è il sostegno per quelle prostitute che hanno contratto malattie veneree croniche (AIDS, Epatite, etc) durante il loro lavoro.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  8. #8
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 22-06-11 da presidente Manfr
    LEGGE OLIVO N.25 del Senato - Riforma del Fisco


    PRESENTAZIONE

    Tenuto conto che in Italia ci sono 23 milioni di famiglie con attività reali mediamente per 231.000 € allora un'imposta del 6 per mille genera un gettito di 32 miliardi di €. Escludendo le attività reali esenti il gettito supponiamo sia di 28 miliardi di €.
    Le imposte comunali che sostiurebbe l'IMU su tutte l'ICI hanno un gettito di 11 miliardi di €, rimangono 17 miliardi di €.
    Il gettito IRPEF complessivo è stato di 165 miliardi di €. Stimando così la distribuzione dei gettiti per scaglioni (grazie ad una microsimulazione statistica che ovviamente non ho fatto io essendo roba di livello molto avanzato ma che serve perfettamente allo scopo):
    0 - 15.000 € 1% (aliquota 23%, gettito 1,65 miliardi di €)
    15.000 - 28.000 € 16% (aliquota 27%, gettito 26,4 miliardi di €)
    28.000 - 55.000 € 35 % (aliquota 38%, gettito 57,75 miliardi di € )
    55.000 - 75.000 € 15% (aliquota 41%, gettito 24,75 miliardi di €)
    > 75.000 € 33 % (aliquota 43%, gettito 54,45 miliardi di €)
    Possiamo sapere gli effetti della riduzione delle aliquote sul gettito:
    Dal 23 al 17%: -17% pari a 0,4 miliardi di €
    Dal 27 al 23%: -15% pari a 3,9 miliardi di €
    Dal 38 al 33%: -13% pari a 7,6 miliardi di €
    In totale sono 12 miliardi di € di gettito in meno quindi rimangono ancora 5 miliardi di €.
    Il gettito IRES complessivo con aliquota al 27,5% è stato di 37 miliardi di €. Una diminuzione dell'aliquota al 23,5% oltre ad equalizzare la tassazione sugli investimenti finanziari e sugli investimenti sul capitale proprio eliminando così gli effetti distorsivi ha un costo di 5,4 miliardi di €.
    Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui redditi di capitale il gettito complessivo con aliquota al 12,5% è stato di 0,9 miliardi di €. L'aliquota al 23,5% comporta maggiore gettito per 0,76 miliardi di €.
    Tenuto conto delle approssimazioni dell'intera manovra è assicurata la copertura finanziaria. L'aumento dell'imposizione su immobili e plusvalenze finanziarie permette una sostanziale riduzione delle tasse sui redditi delle persone e delle imprese. Inoltre si verifica un sostanziale riequilibrio nei confronti del centro dell'autonomia impositiva locale, realizzando in modo più compiuto il federalismo ora a metà del guado.



    PROPOSTE

    Disposizioni in materia di tributi

    Art. 1 E' abolita l'ICI e sostituita dall'imposta municipale IMU come tributo proprio dei comuni compartecipato dalle regioni e gravante sugli immobili con aliquota del 6 per mille del valore. E' demandato ai comuni il compito di determinare il valore minimo imponibile non superiore a 50.000 € al di sotto del quale praticare l'esenzione totale, e di determinare il valore massimo non inferiore a 400.000 € al di sopra del quale applicare una maggiorazione dell'aliquota fino ad un massimo di 4 punti per mille.

    Art. 2 E' ridotta l'aliquota IRES dal 27,5 al 23,5 per cento. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze è fissata al 23,5 per cento.

    Art. 3 Sono ridotte sui redditi dei lavoratori dipendenti e autonomi le aliquote IRPEF al 23, al 27e al 38 per cento rispettivamente al 17, al 23 e al 33 per cento.

    Art. 4 A copertura delle misure previste agli art. 2, 3 è prevista la riduzione per un pari ammontare dei trasferimenti statali a comuni e regioni.

    Art. 5 A copertura delle misure previste all'art. 4 sono previste le misure di cui all'art. 1.

    Art. 6 L'INPS attraverso un meccanismo di abbattimento progressivo del rendimento dei contributi versati determina un importo massimo mensile delle pensioni di anzianità pari a 2.500 € da rivalutarsi annualmente all'inflazione. Determina inoltre per ottenere un importo dello stesso ammontare una riduzione della aliquote contributive sul lavoro privato dipendente, con eccezione dei lavoratori privati dipendenti qualificati come dirigenti.

    IL PRESIDENTE PROMULGA

    Manfr, Presidente di Politicainrete.
    Legge approvata in data 23-06-11 da presidente Manfr
    LEGGE STEDIESSINO N. 26 - Sicurezza sul Lavoro

    INTRODUZIONE

    Il tema dei morti sul lavoro è uno dei più tristi e più squallidi nella nostra società, e purtroppo è anche uno di quei temi più all'ordine del giorno anche se oscurati dai Media e dall'Informazione se non nei casi clamorosi.
    Siamo in un Paese in cui il Ministro dell'Economia ha sentenziato "la legge 626 è un lusso che non ci possiamo più permettere" senza nessuna replica di condanna vera, forte e bipartisan (figuriamoci), la legge 626 del 1994 è di fatto entrata nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro del 2008, noi riteniamo vada difesa e semmai riformata ed ampliata garantendo maggiore sicurezza, maggiori pene, maggiore responsabilità ed incentivi fiscali per le aziende virtuose, quest'ultimo punto (quello relativo agli incentivi) sarà oggetto di un altro DDL.

    ARTICOLI

    Articolo 1 La pena massima prevista dal sistema sanzionatorio a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro viene elevata dall'attuale periodo di 1 anno e 6 mesi di reclusione ad periodo di 10 anni di reclusione.

    Articolo 2 Le pene erogate a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro non sono in alcun caso commutabili in pene pecuniarie.

    Articolo 3 Viene istituito per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di costituire un Tavolo Per la Sicurezza Interna alla quale dovranno partecipare con sedute semestrali i Rappresentanti della sicurezza (eletti dai lavoratori),i Rappresentanti Sindacali,il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda (RSPP), un ispettore indicato dal Ministero del lavoro (in ambito provinciale) e le Forze dell'Ordine locali. Compito del Tavolo è assicurare un vigile e continuativo controllo della sicurezza strutturale e sanitaria dell'ambito lavorativo.

    Articolo 4 Viene fatto divieto alle imprese che stiano subendo un processo per violazione delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro di partecipare a gare per appalti pubblici statali. A tal proposito sarà quindi necessario presentare un apposito certificato, rilasciato dal ministero del lavoro (necessariamente entro quindici giorni dalla data della richiesta, allo scadere del quale sarà possibile presentare una autocertificazione), per poter partecipare alle gare d'appalto.

    Articolo 5 I sindacati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento che il datore di lavoro consenta loro di visionare e controllare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, per un massimo di 4 volte annuali. Nel caso in cui la richiesta dei sindacati non venga rispettata questi hanno facoltà di rivolgersi al ministero del lavoro che potrà procedere a sospendere l'attività dell'impresa per il tempo necessario al sindacato per svolgere le operazioni di controllo richieste.

    Articolo 6 Un'azienda il cui proprietario abbia precedenti penali a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro che venga rilevata da un nuovo proprietario, anche se incensurato, non potrà riprendere le attività prima che il Tavolo per la Sicurezza Interna o il ministero del lavoro in caso di assenza o impossibilità per il primo, non abbia verificato che la sicurezza e la salubrità dell'ambito lavorativo.

    Articolo 7 Un lavoratore o una lavoratrice che abbiano riscontrato lesioni gravi in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza sul luogo di lavoro e le famiglie di un lavoratore o una lavoratrice che abbiano perso la vita in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza hanno facoltà di chiedere un risarcimento pecuniario all'impresa in questione (che deciderà il Giudice del Lavoro tenendo presente alcuni parametri) come risarcimento del danno prima e durante il processo contro i/il colpevole della violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro.

    Articolo 8 In caso di responsabilità evidenti del Subappaltatore per carenze in materia di sicurezza, la responsabilità giuridica di tali violazioni verrà ripartita in parti uguali tra l'azienda appaltatrice ed il subappaltatore.

    Articolo 9 Il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione mensile nei casi in cui l'assenza dal luogo di lavoro sia causata da un infortunio conseguente a negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza interna per tutto il periodo di convalescenza.

    Articolo 10 Il datore di lavoro che, per aumentare la produttività, impedisca l'utilizzo degli strumenti di sicurezza dei macchinari e delle strutture lavorative, potrà subire il sequestro temporaneo dei macchinari e/o l'erogazione di una multa a seguito di un rapporto dell'ispettore del ministro del lavoro, su segnalazione di uno o più dipendenti dell'impresa.

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR
    Legge approvata in data 28-06-11 da presidente Manfr
    LEGGE OLIVO N. 27 SUL LAVORO
    PRESENTAZIONE

    Questa proposta prova ad aggredire quella parte dei cronici problemi dell'economia italiana determinati dall'attuale legislazione giuslavoristica attraverso una riforma del rapporto di lavoro e della contrattazione.
    Per quanto riguarda il rapporto di lavoro la riforma ha tre principi ispiratori: primo una maggiore equità di tutele, oggi sbilanciate con la ben nota dualità i cui costi ricadono unicamente sui lavoratori giovani; secondo una maggiore flessibilità dell'impiego del fattore lavoro, la cui rigidità oggi è una delle cause della cronica carenza di investimenti esteri, contemperata da una sufficiente protezione dalla disoccupazione e da efficaci meccanismi di reinserimento; terzo una maggiore produttività, stagnante da un decennio e tra le maggiori cause della stagnazione di crescita e salari, che si cerca di incentivare con la consapevolezza di non essere inamovibili.
    Per quanto riguarda la contrattazione la riforma si basa su due principi: primo il decentramento, come condizione essenziale per l'attrazione degli investimenti; secondo un forte collegamento tra salario e produttività come condizione essenziale di competitività.



    PROPOSTE


    Norme in materia di rapporto di lavoro

    Art. 1 La disciplina degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica a tutte le imprese e a tutti i rapporti di lavoro di nuova stipulazione e in essere purché a termine o parasubordinati, dai quali i lavoratori traggano almeno i due terzi del loro reddito e questo in ogni caso sia inferiore a 40.000 €. Per gli altri rapporti di lavoro di nuova stipulazione è prevista la libera recedibilità salvo diversa disposizione dei contratti individuali.

    Art. 2 Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio o irrogato per motivo disciplinare in difetto di giustificazione può essere impugnato dal lavoratore. E' nullo ed è prevista la reintegrazione o un risarcimento. Il licenziamento dopo il ventesimo anno di anzianità è presunto come discriminatorio per età e il datore di lavoro deve dimostrarne in giudizio la necessità.

    Art. 3 Il licenziamento determinato da motivo economico richiede un preavviso di un mese per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di dodici mesi. Il lavoratore ha diritto ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro pari a un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.

    Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile, subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata, che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.

    Art. 5 Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore licenziato un trattamento complementare mensile subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il trattamento complementare mensile è corrisposto dal datore di lavoro nella misura: del 30% della retribuzione lorda mensile il primo anno, del 20% il secondo e del 20% il terzo.

    Art. 6 La retribuzione minima oraria, da applicare a ogni prestazione di lavoro, è determinata annualmente dal CNEL assumendo come limite inferiore il 40 per cento della retribuzione media.

    Art. 7 Qualunque prestazione di lavoro che ricade nei casi di cui all'art. 1 è assoggettata ad un'aliquota previdenziale pari al 33 per cento.


    Norme in materia di contrattazione

    Art. 8 La disciplina degli articoli 9, 10, 11, 12 riguarda tutte le imprese e tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri disciplinati da contratto collettivo nazionale e o da contratto aziendale.

    Art. 9 Il contratto collettivo nazionale stipulato dal sindacato o coalizione maggioritaria è la disciplina applicabile in tutta la categoria salvo che ad un livello inferiore un sindacato o coalizione maggioritaria abbia stipulato un altro contratto di contenuto diverso purché il sindacato stipulante in deroga sia radicato in almeno quattro regioni.

    Art. 10 Sono determinati a livello nazionale gli incrementi salariali applicati a tutta la struttura retributiva volti a mantenere inalterata la capacità di acquisto, prendendo come riferimento gli obiettivi di inflazione della Bce. Sono determinate a livello nazionale per ogni settore le regole che legano il salario all’andamento della produttività aziendale, da applicare ex-post alle imprese in cui durante il periodo coperto dal contratto nazionale non sia stato possibile sottoscrivere un contratto aziendale.

    Art. 11 I contratti stipulati in deroga al contratto nazionale devono contemplare premi di produttività positivi o negativi definiti ex-ante e immediatamente monetizzati in base ai risultati aziendali.

    Art. 12 Sono detassati totalmente i guadagni di produttività futuri misurati in termini di crescita del valore aggiunto al netto dell’inflazione per un periodo di tempo prestabilito di cinque anni.

    Disposizioni finali

    Art. 13 Ai rapporti di lavoro indicati all'articolo 1 non si applicano le disposizioni della legge n. 2 ma la disciplina di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

    Art. 14 Sono esclusi dai trattamenti di cui agli articoli 4 e 5 i lavoratori che vengono condannati con sentenza definitiva per un reato penale e i lavoratori diventati titolari di un trattamento pensionistico diretto.


    Emendamendo Garat

    Art. 1: E' fatto divieto alle regioni di eccedere la spesa media nazionale calcolata in termini per abitante di oltre il 6% per quanto riguarda il personale pubblico proprio e degli enti sottordinati.
    Art. 2: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
    Art. 3: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nei quali il limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, sia precarie che a tempo indeterminato, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
    Art. 4: Nel caso in cui ci sia uno sforamento è attivata una procedura di mobilità che sia compatibile con l'abilitazione professionale di massima, la classe stipendiale e il livello gerarchico dei dipendenti.
    Art. 5: La procedura di mobilità è attuata su base territoriale, avendo per oggetto le strutture di Pubblica Amministrazione nelle quali siano riscontrate comprovate mancanze di personale, entro i confini della medesima Regione.
    Art. 6: Le strutture verso cui è indirizzata la procedura di mobilità cui sono sottoposti i dipendenti in esubero possono essere sia nazionali, che regionali, che locali, senza che sia fatto alcun riguardo per la struttura di provenienza del dipendente.
    Art. 7: È esperita l'offerta di pensionamento anticipato al personale in sovrannumero.
    Art. 8: Se il sovrannumero non è sostenibile in alcuna maniera, ovvero il personale ha rifiutato il trasferimento, ovvero le procedure di mobilità e di pensionamento anticipato non hanno esaurito il personale in esubero, è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
    Art. 9: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 8 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui l'amministrazione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza del livello a cui è situata l'amministrazione.
    Art. 10: La procedura di inserimento nella categoria di esubero segue i criteri del merito e dell'anzianità di servizio.
    Art. 11: Ai fini di cui all'art. 10, è istituita la procedura di rilevazione del merito. Tale rilevazione è annuale e la sua redazione è in capo al capo dell'unità operativa di appartenenza del dipendente: la sua revisione è in capo al superiore gerarchico di questi.

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR
    Legge approvata in data 19-09-11 da presidente Manfr
    Legge Garat sulla manovra

    Art. 1: La retribuzione mensile dei Parlamentari viene automaticamente stabilita all'inizio di ogni legislatura sulla base di un calcolo della media statistica delle mensilità al momento dell'apertura della legislatura degli aventi ruolo equivalente dei paesi appartenenti all'Unione Europea.
    Art. 1.2: E' inoltre prevista una ulteriore riduzione del 30% del totale sulla retribuzione per quei Parlamentari che abbiano una fonte di reddito esterna superiore ai 10.000 euro mensili.
    Art. 1.3: Vengono dimezzati i membri eletti di ambedue le Camere della Repubblica.
    Art. 1.4: Sono abrogati i finanziamenti pubblici per l'editoria, salvo eccezioni parziali per quei giornali ritenuti meritevoli di supporto pubblico per motivazioni storiche e sociali.
    Art. 1.5: E' instituita la commissione parlamentare per la tutela dell'editoria, il cui primo compito è la selezione di quei giornali di valore storico o sociale e di conseguenza meritevoli di supporto.
    Art. 1.6: E' secondo compito della commissione stabilire per quei giornali ritenuti meritevoli di supporto l'entità dei finanziamenti pubblici, entro parametri di obbiettività e correttezza.
    Art. 1.7: Sono completamente abrogati i finanziamenti pubblici alle emittenti televisive private politiche.
    Art. 1.8: Laddove il Parlamentare ricopra una qualsiasi altra carica pubblica elettiva a qualsiasi livello amministrativo ha l'obbligo di rinunciare alla retribuzione ed ai contributi pensionistici dovuti per l'incarico secondario.
    Art. 1.9: E' abrogato l'accesso al rimborso delle spese elettorali per i partiti che non riescano ad ottenere almeno una percentuale superiore al 2% anche se in coalizioni o ad ottenere per lo meno un seggio alla camera/consiglio comunale/consiglio regionale in qualsiasi competizione elettorale a qualsiasi livello amministrativo.
    Art. 1.10: E' instituita la commissione di controllo del rimborso elettorale, il cui scopo è la verifica della correttezza e della trasparenza delle richieste di rimborso delle spese presentate dai partiti.
    Art. 1.11: laddove la commissione verifichi scorrettezze nella richiesta ha facoltà di rifiutare completamente il rimborso.
    Art. 1.12: Sono aboliti tutti i finanziamenti pubblici ai partiti.
    Art. 1.13: E' fatto l'obbligo ai partiti di dichiarare con massima trasparenza tutti finanziamenti ricevuti, con previa ricevuta fiscale all'inizio di ogni anno, presso la corte dei conti.
    Art. 1.14: E' fatto obbligo di accorpare i giorni di accesso ai seggi elettorali e di votazione per qualsiasi consultazione elettoale laddove non abbiano una distanza maggiore ad un mese tra le due consultazioni.
    Art. 1.15: Viene introdotto un tetto massimo mensile al costo delle consulenze esterne per tutti i compartimenti della PA, da stabilirsi tramite commissione parlamentare.

    Art. 2: Dalla data di approvazione della suddetta legge è abrogato la disciplina speciale di calcolo dell'età pensionabile e dei contributi previsto per i Parlamentari italiani.
    Art. 2.2: E applicata ai Parlamentari la disciplina ordinaria di calcolo dell'età e dei calcolo dei contributi.

    Art. 3: L'utilizzo dei mezzi pubblici a disposizione esclusiva dei parlamentari è strettamente limitato alle funzioni politiche dei parlamentari stessi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare le auto blu per qualsiasi altra motivazione non strettamente legata alle suddette funzioni.
    Art. 3.2: Qualsiasi violazione di quanto previsto in capo all'Art. 3 comporta automaticamente una riduzione del 5% del totale della retribuzione mensile ed il rimborso delle spese.

    Art. 4: E' prevista una riduzione dell'1% sul totale della retribuzione mensile del Parlamentare ogni qualvolta sia assente ad una seduta, salvo l'assenza sia dovuta a motivazioni strettamente legate all'espletazione dei compiti del Parlamentare o motivazioni di particolare importanza.

    Art. 5: Tutti quegli immobili appartenenti al demanio pubblico che non siano utilizzati o immediatamente utilizzabili a fini di utilità pubblica, di ordine pubblico o culturale o privi di un valore storico sono messi all'asta.
    Art.5.2: All'asta sono accettati tutti coloro che possano dimostrare la solvibilità e la capacità economica ed organizzativa di gestire gli immobili.

    Art. 6: le co-partecipazioni di quelle imprese a partecipazione pubblica che abbiano un bilancio negativo vengono messe all'asta. Può partecipare all'asta qualsiasi soggetto che possa dimostrare di possedere:
    - Un patrimonio almeno triplo rispetto al valore dell'impresa in vendita
    - Un piano industriale che tuteli almeno il 75% dei posti di lavoro esistenti sul territorio italiano, almeno fino alla data del pensionamento dei dipendenti al momento dell'asta.
    - Una certificazione legale circa l'assoluta mancanza di rapporti con organizzazioni malavitose, passati procedimenti per falsi in bilancio e fallimenti.
    - Ulteriori parametri di valutazione delle aziendada considerarsi soggette a quanto previsto in capo all'Art. 7 saranno aggiunti tramite apposito DDL.
    Art. 6.1: Sono automaticamente escluse quelle aziende ritenute di interesse strategico per il paese. Tali eccezioni verranno stabilite tramite apposita commissione parlamentare.

    Art. 7: E' abrogato qualsiasi finanziamento pubblico ad istituzioni scolastiche private, salvo quelle ritenute meritevoli di tutela e supporto statale in base a criteri di merito e prestigio.
    Art. 7.2: Al fine di stabilire quali siano le istituzioni scolastiche private meritevoli di tutela e supporto statale è istituita la commissione parlamentare per il supporto all'eccellenza scolastica, che valuterà in base ai parametri espressi in capo all'Art. 9.

    Art. 8: Sono sospesi i finanziamenti per tutte le grandi opere pubbliche.
    Art. 8.1: E' istituita la commissione parlamentare di valutazione dei finanziamenti alle opere pubbliche, il cui scopo è rivalutare le priorità delle opere pubbliche stesse e stabilire a quali vadano indirizzati i finanziamenti e quali non debbano essere finanziate. Tale commissione valuterà entro parametri puramente tecnici.

    Art. 9: E' fatto obbligo per quei comuni rientranti nella cintura urbana di grandi città di unirsi alle sudette città, tenendo conto di parametri di densità abitativa e di collegamenti viari per eventuali eccezioni.

    Art. 10: E' prevista la possibilità per i comuni che ritengano di non poter offrire un servizio pubblico di trasporto cittadino o nettezza urbana la possibilità di appaltare tramite apposita gara il servizio ad enti privati.

    Art. 11: E' prevista la riduzione complessiva delle spese militari entro quanto previsto nel prospetto del ministero competente alla difesa.

    Art. 12: E' istituita l'IGR, Imposta sulle Grandi Ricchezze, di natura Ordinaria, del valore dello 0,7% sui patrimoni complessivi dei nuclei familiari pari o superiori agli 800.000 euro.

    Art. 13: Vengono tagliati gli stipendi della fascia superiore della PA per un totale di 6 miliardi da distribuirsi entro i prossimi 3 anni.

    Art.14: si tassa la finanza speculativa (emendamento Haxel)

    Il totale calcolato è circa di 50 miliardi.

    Il Presidente di Politicainrete promulga

    Manfr
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  9. #9
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 19-09-11 da presidente Manfr
    Legge italianista sulla politica estera

    Presentazione degli Intenti
    Troppo a lungo si è ignorata la necessità di attuare una seria e coerente politica estera mirante alla difesa degli interessi nazionali. La parola chiave della nostra diplomazia sarà equilibrio e lungimiranza. Equilibrio nei rapporti con i diversi attori del sistema globale e lungimiranza nelle nostre azioni. La difesa degli interessi nazionali verrà ovviamente attuata nel pieno rispetto di tutte le leggi nazionali ed internazionali.
    E’ necessario inoltre rinnovare i rapporti privilegiati con gli alleati "storici" e sostenere in modo convinto l’europeismo nell'ambito di un rapporto paritario tra gli Stati membri. E’ altresì necessario consolidare e costruire rapporti anche con le nuove realtà emergenti come Cina, India, Russia, Brasile e Messico.. Sarebbe un gravissimo errore sottovalutare il peso che questi nuovi attori avranno nel prossimo futuro.

    Proposte del Governo:
    -Ritiro programmato e scaglionato dall'Afghanistan che inizierà nel mese di gennaio 2012 e dovrà concludersi entro e non oltre il gennaio 2013.
    -Riduzione immediata del contingente militare italiano in Libano. Si passerà dagli attuali 1.549 militari delle diverse Forze Armate a 450 uomini dell'Esercito. La Marina metterà a disposizione un’unità per il pattugliamento costiero per un altro anno.
    -Ritiro del contingente italiano dal Kosovo composto da 550 militari. Continuerà invece la partecipazione nazionale alla missione di polizia guidata dall'Unione Europea per l'addestramento delle forze di sicurezza locali (Eulex)
    -Creazione di un unico Tribunale Militare con sede nella Capitale e con autorità su tutti i casi di giustizia militare nazionale. Tutti gli altri tribunali militari sono aboliti. Riduzione del numero di ufficiali delle FFAA fino a raggiungere livelli proporzionali all’effettivo numero di uomini presenti nelle stesse Forze Armate.
    -Vendita di tutte le proprietà non indispensabili appartenenti al Ministero della Difesa.
    Il risparmio totale dei tagli alla difesa ammonterebbe a circa 5 miliardo di euro annui.
    -Vista la scarsità di risorse e la volontà di ridurre i costi ove possibile, il pattugliamento navale del Canale di Sicilia viene affidato esclusivamente alle unità d'altura della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. Alle unità della Guardia Costiera viene inoltre assegnato il compito di soccorrere qualsiasi imbarcazione richieda assistenza in zone di giurisdizione nazionale. La Marina Militare avrà un ruolo di supporto laddove si verificassero incidenti di una certa gravità.
    -Vista l'impossibilità di negare lo status di rifugiato a priori per tutti i clandestini, non vi saranno cambiamenti immediati nell'attuale strategia di accoglienza. Il Ministero degli Esteri intende comunque attuare una più stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno per trovare una soluzione definitiva a questo problema.
    -Attuare una campagna europea per il controllo del flusso migratorio che coinvolga tutti gli Stati dell'Unione che si affacciano sul Mediterraneo (principalmente Malta e Grecia).


    -Creazione di un unico Tribunale Militare Nazionale con sede nella Capitale con autorità su tutti i casi di giustizia militare nazionale. Tutti gli altri tribunali militari sono aboliti. Riduzione del numero di ufficiali delle FFAA fino a raggiungere livelli proporzionali all’effettivo numero di uomini presenti nelle stesse Forze Armate.

    Il Presidente di Politicainrete promulga

    Manfr
    Legge approvata in data 17-10-11 da presidente Manfr
    Legge Francpolitik sulla Energia e ulteriori Politiche Ambientali

    Normative in materia energetica e ambientale

    Premessa

    Il nostro Paese, in questi anni, non ha inserito ai primi posti dell’agenda politica la tematica ambientale. La deforestazione, i gas serra e lo sfruttamento incontrollato delle risorse globali porteranno a ingenti problemi di carattere economico, sociale e umanitario. Inoltre, a ciò si aggiunge una dipendenza cronica dall’estero in materia energetica, che grava pesantemente sulle tasche dei cittadini e attenta la piena indipendenza della Nazione.

    Per tali ragioni, l’Italia si impegna a rispettare in pieno gli accordi con l’Unione Europea e i protocolli di Kyoto, attuando e superando gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, di maggiore efficienza per il 20%, e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per almeno il 20%.

    In ottemperanza alla volontà popolare, poi, il nostro Paese non può esimersi dalla rinuncia alla produzione di energia da fonti riconducibili alla fissione nucleare, ma non per questo ne preclude la ricerca, anzi incentivata e incoraggiata.

    Art. 1

    L’Italia incentiva la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili.
    Sono classificate fonti rinnovabili:
    Biomasse
    Idroelettriche
    Geotermiche
    Eoliche
    Solari

    1.1 Biomasse

    Sono riconosciute all’interno di detta categoria, quali fonti rinnovabili, solamente la combustione di scarti di lavorazione dell'industria agroalimentare o del legno e la combustione dei soli rifiuti organici.

    1.2 Idroelettriche

    Sono riconosciuti all’interno di detta categoria, quali fonti rinnovabili, gli impianti idroelettrici propriamente detti, che sfruttano l’energia potenziale di acqua posta in alta quota, e gli impianti che sfruttano l’energia delle maree, l’energia del moto ondoso, l’energia delle correnti marine, l’energia a gradiente salino e l’energia ricavata da processi di osmosi.

    1.3 Geotermiche
    All’interno di tale categoria viene riconosciuto, quale fonte rinnovabile, l’esclusivo sfruttamento di energia generata per mezzo di fonti di calore geologiche.

    1.4 Eoliche

    Sono riconosciuti all’interno di detta categoria, quali fonti rinnovabili, tutti gli impianti che sfruttino l’energia cinetica del vento per trasformarla in energia elettrica.

    1.5 Solari

    All’interno di detta categoria, lo Stato riconosce quali fonti rinnovabili gli impianti che, conformi alle normative UE in tema di sicurezza, producano energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica, termica o termodinamica.

    Art. 2

    Le normative in tema di sostegno e regolamentazione delle energie rinnovabili precedenti a tale testo sono abrogate.

    Eventuali integrazioni sono delegate al Ministero dello Sviluppo Economico.

    Art. 3
    Tutti gli impianti che producano energia da fonti rinnovabili, secondo i parametri dettati dall’art. 1 del presente testo di legge, sono incentivati dallo Stato.

    L’obiettivo di detto disegno di legge è raggiungere entro il 2020 una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore al 35% dell’energia totale prodotta in Italia, e superiore ai 90 TWh.

    Art. 4
    È istituito, a partire dal 1° gennaio 2012, il Quinto Conto Energia, nell’ambito del finanziamento pubblico agli impianti fotovoltaici.

    La produzione di energia fotovoltaica è distinta in quattro classi: domestico, riqualificazione, architettonicamente integrati, industriali.

    Per ogni classe lo Stato elargisce un differente contributo a cadenza mensile.

    Hanno diritto ad accedere al Quinto Conto Energia esclusivamente impianti fotovoltaici rispettanti la normativa IEC 61215 che siano allacciati alla rete elettrica.

    1.1 Domestico

    Gli impianti ad uso domestico, posizionati sui tetti di private abitazioni o su porzioni di terreno inferiori ai 50 mq, e comunque con potenza installata inferiore ai 50 kWp, sono così finanziati per una durata di anni 20:
    0,400 €/kWh sino al raggiungimento di 15 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,396 €/kWh sino al raggiungimento di 20 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,386 €/kWh sino al raggiungimento di 30 TWh di potenza installata sull’interno territorio nazionale
    0,376 €/kWh sino al raggiungimento di 45 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,356 €/kWh sino al raggiungimento di 50 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,336 €/kWh sino al raggiungimento di 60 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale

    1.2 Riqualificazione

    Gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica, edificati su ampli spazi sopra tetti di industrie o capannoni per non più di 1.000 mq, o in zone incolte da più di 5 anni, sono così finanziati per una durata di anni 20:

    0,450 kW/h sino al raggiungimento di 5 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,400 kW/h sino al raggiungimento di 10 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,380 kW/h sino al raggiungimento di 15 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,360 kW/h sino al raggiungimento di 20 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale

    1.3 Architettonicamente integrati

    Gli impianti fotovoltaici architettonicamente integrati, destinati alla produzione di energia elettrica, edificati in contesti architettonici già esistenti o in costruzione per una dimensione non superiore ai 10.000 metri cubi, sono così finanziati per una durata di anni 20:

    0,500 kW/h sino al raggiungimento di 2 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,450 kW/h sino al raggiungimento di 5 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,400 kW/h sino al raggiungimento di 10 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale

    1.4 Industriali

    Gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica, installati su tetti di industrie e superfici comunque superiori a 1.000 mq, e comunque con potenza maggiore ai 51 kWp, sono così finanziati per una durata di anni 20:

    0,350 kW/h sino al raggiungimento di 5 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,300 kW/h sino al raggiungimento di 10 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,250 kW/h sino al raggiungimento di 15 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale

    Art. 5

    Il contributo CIP6, pubblicato in G.U. n.° 109 il 12 maggio 1992) viene destinato, a partire dal Primo Gennaio 2012, alle sole fonti rinnovabili.

    Le fonti “assimilate” non sono più coperte da finanziamento statale.

    Art. 6

    L’Imposta sul Valore Aggiunto imponibile sulla produzione e sulla vendita di impianti che sfruttino fonti di energia rinnovabile è ridotta al 4%.

    Art. 7
    Qualsiasi altra fonte di energia rinnovabile, differente dal fotovoltaico, viene incentivata e finanziata dallo Stato attraverso un piano nazionale.

    È costituito un fondo nazionale, finanziato con priorità assoluta, da suddividere secondo criteri di proporzionalità della popolazione, attenendosi al censimento generale della popolazione 2011, per adeguare gli edifici pubblici a una maggiore efficienza energetica.

    Art. 8

    È stabilita priorità assoluta per l’allacciamento degli impianti che sfruttino fonti rinnovabili rispetto ad altri tipi.

    Art. 9

    Qualsiasi progetto di edificio ad uso abitativo o commerciale che non preveda un piano di autosufficienza energetica, con saldo annuo pari a zero di consumi energetici, e di taglio dell’inefficienza energetica, dovrà essere rigettato a partire dal Primo Gennaio 2014.

    A cavallo tra il Primo Gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, gli enti preposti a rilasciare autorizzazioni, potranno accogliere solamente progetti di edifici ad uso abitativo o commerciale che siano certificati quale classe energetica A.

    Per gli edifici ad uso industriale, i progetti dovranno presentare una copertura del 60% dei consumi energetici da parte di sistemi autosufficienti a partire dal Primo Gennaio 2013.

    Art. 10

    Ogni nuova costruzione, sia essa ad uso abitativo o ad uso industriale, dovrà presentare a partire dal Primo Gennaio 2011 una doppia tubatura di rifornimento per l’acqua: una ad uso igienico – culinario con allacciamento alla rete potabile, l’altra ad uso non strettamente necessario con allacciamento a fonti non potabili.

    Art. 11

    Tutte le costruzioni che riusciranno a ridurre in modo definitivo i consumi energetici rispetto all’anno 2010 almeno del 40%, consentiranno al proprietario di dedurre dal reddito imponibile sino al 50% del costo dei lavori atti al raggiungimento di tale obiettivo.

    È data facoltà alle Regioni di stabilire i modi e le forme attraverso le quali attuare tale norma.

    Art. 12

    Tutte le nuove imprese che assumano più di cinque dipendenti e che non siano riconducibili a società già operanti nel settore, si vedono esenti dal pagamento dell’IRPEG qualora operino nell’ambito del riciclo dei rifiuti per i primi tre anni di esercizio.

    Per aprire tali aziende, sono aboliti controlli preventivi e si potrà usufruire di un particolare regime di autocertificazione, purché entro un anno dall’inizio dell’attività ottengano i dovuti certificati.

    Esente da questo status speciale è il certificato antimafia.

    Art. 13

    Lo Stato, riconoscendo la pubblica utilità del trasporto alternativo a quello tradizionale, istituisce un regime fiscale agevolato per tutte le autovetture che siano alimentate interamente a bioetanolo, biocarburante o energia elettrica.

    Per il loro acquisto, viene istituita un’imposta sul valore aggiunto agevolata al 5%.

    Le aziende produttrici esclusivamente automobili delle suddette categorie, si vedono applicare un’aliquota IRPEG al 14,5%.

    Art. 14

    La vendita di bioetanolo e biocarburanti in genere è agevolata con l’eliminazione di qualsivoglia accisa sul prezzo alla pompa.

    Art. 15

    La ricerca è tutelata in qualsiasi campo. Lo Stato riconosce la pubblica utilità della ricerca in materia energetica e ne agevola l’esercizio.

    È istituito un fondo nazionale da ripartire secondo criteri di merito agli istituti di ricerca che riusciranno a sviluppare modelli di centrali sfruttanti energia dalla fissione o dalla fusione nucleare che raggiungano un livello di sicurezza prossimo all’infallibilità.

    La commissione valutatrice dei requisiti di metodo è costituita dai membri dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e sta a questo solo organo la valutazione definitiva.

    Art. 16

    L’Italia rinuncia a costruire sul proprio territorio nazionale una qualsiasi tipologia di centrale elettronucleare uguale o minore alla III generazione plus.

    Qualora l’avanzamento tecnologico dovesse fornire nuove possibilità di sviluppo, eventuali centrali dovranno essere comunque costruite con l’assenso delle popolazioni locali circostanti ai siti migliori individuati da specifiche commissioni scientifiche.

    Art. 17

    È consentita, a esclusivi fini di ricerca scientifica, la costruzione di impianti elettronucleari che generino una potenza inferiore ad un MWp.

    La loro edificazione dovrà comunque essere concertata con le amministrazioni locali ed eseguita in zone a rischio sismico e rischio idrogeologico prossimo allo zero.

    Art. 18

    È vietata entro le 6 miglia dalla costa la pesca a strascico e qualsiasi genere di attività ittica che preveda la distruzione totale o parziale del fondale marino entro tale fascia protetta.

    La trasgressione alle norme nazionali e alle direttive europee in materia di pesca verrà duramente sanzionata attraverso il ritiro definitivo della licenza di pesca e un'ammenda che andrà da un minimo di € 10.000 sino ad un massimo di € 20.000.000. L'autorità giudiziaria potrà disporre la detenzione di chi sarà accertato colpevole del reato, nei casi più gravi.

    È istituito il Comitato Nazionale Marittimo, presieduto dal Ministro dell'Interno, al quale spetta il coordinamento tra Guardia Costiera, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Forze Armate nelle attività di vigilanza e prevenzione dei reati commessi all'interno delle acque nazionali.

    Art. 19

    A copertura dei fondi stanziati in favore della produzione di energia rinnovabile sono istituite nuove accise sul tabacco.

    Gli aiuti stanziati in precedenza a fondo perduto dal Primo Conto Energia e da disposizioni antecedenti allo stesso, sono soppressi, fatte salvo le somme erogate a cittadini che abbiano acceso un mutuo presso Istituto di Credito, che sia ancora attivo in data Primo Gennaio 2012, al fine di installare un impianto ricevente remunerazione.
    __________________

    Il Presidente di Politicainrete promulga,

    Manfr
    Legge approvata in data 17-10-11 da presidente Manfr
    LEGGE STEDIESSINO - Norme e regolamentazione dei Tirocini

    INTRODUZIONE

    Per presentare questa proposta di legge di regolamentazione dei tirocini, bisogna partire da una considerazione importante : il mercato del Lavoro italiano è afflitto dalla precarietà non solo nei casi di rapporto di lavoro tout-court ma anche sotto il profilo dei cosiddetti "stages", termine inglese che indica i nostri tirocini formativi.
    Il mondo dei tirocini vive un mix di precarietà e di ingiustizia, precarietà perchè come si può leggere nel rapporto 2007 dell'Isfol (istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori) tra tutti i tirocini solo il 26,5% di essi si è risolto con una assunzione o con l'inizio di una collaborazione tra tirocinante e azienda/impresa/struttura, ingiustizia perchè spesso e volentieri si assumono tirocinanti per supplire a mancanze di personale e cosi facendo il tirocinio si trasforma in un rapporto di lavoro di fatto però non retribuito in maniera adeguata e privo di una serie di tutele e diritti.
    E' per sanare questa precarietà e questa ingiustizia che questa proposta di legge presenta alcune semplici norme che potrebbero cambiare la natura dei tirocini e renderla più giusta e più adatta al tessuto sociale del nostro Paese, per evitare nuove generazioni fragili, insicure e rassegnate.

    ARTICOLI

    Art.1 I tirocini formativi non possono prolungarsi oltre i 9 mesi.

    Art. 2 Non si possono utilizzare tirocinanti per sostituire personale dipendente o per svolgere mansioni manuali, esecutive e ripetitive

    Art. 3 Il tirocinante ha diritto ad un compenso sotto forma di "borsa di studio", pari al 40% lordo dell'inquadramento lavorativo che gli spetterebbe se fosse assunto, in caso di tirocinio universitario la percentuale è del 10%

    Art. 4 L'azienda/struttura/impresa che ha avviato il tirocinio ha l'obbligo di estendere al tirocinante i servizi aggiuntivi (mensa, buonipasto, spese trasporto) di cui usufruiscono i lavoratori regolarmente assunti

    Art. 5 Il tirocinante ha diritto ad un trattamento assicurativo contro gli infortuni e gli incidenti, da concordare con l'azienda/struttura/impresa che ha avviato il tirocinio

    Art. 6 In caso di gravi violazioni o mancate applicazioni delle norme agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 l'Ispettorato del Lavoro può effettuare sanzioni o togliere a quelle imprese/aziende/strutture ed istituti a loro collegati la possibilità di promuovere e avviare tirocini

    Art. 7 In caso di gravissime violazioni rispetto alle applicazioni delle norme agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 il tirocinante può impugnare queste violazioni presso l'Ispettorato del Lavoro che qualora fossero confermate le suddette violazioni può imporre all'azienda/struttura/impresa l'assunzione a tempo indeterminato del tirocinante
    PDL Juv sulle liberalizzazioni delle professioni
    Art.1 Alle vigenti norme che regolamentano le professioni si aggiungono i seguenti obblighi per tutti gli ordini professionali.
    - 1.1 E' fatto divieto agli Ordini Professionali di istituire un numero fisso e determinato di aderenti. Chiunque in possesso dei normali requisiti può iscriversi.
    - 1.2 E' fatto divieto agli Ordini Professionali di imporre tariffari minimi ai propri aderenti.
    - 1.3 E' fatto divieto agli Ordini professionali di limitare la possibilità degli iscritti di fare pubblicità alla propria attività

    Il Presidente di politicainrete promulga
    Manfr
    Legge approvata in data 17-10-11 da presidente Manfr
    LEGGE CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Monsieur-Garat-SteDiessino
    Lotta al Caporalato e al Lavoro Nero


    INTRODUZIONE

    In seno a questo Disegno di legge fondamentale contro la criminalità organizzata, decisiva per un vero e sano sviluppo economico, sociale e soprattutto morale delle regioni del Mezzogiorno e dell’Italia tutta, in quanto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ho ritenuto opportuno allegare una parte dedicata ad una rigorosa stretta nei confronti di due strumenti che la criminalità organizzata (ma non solo) utilizza per far rimanere le regioni del Sud Italia nelle sacche di ingiustizia ed illegalità che conosciamo.

    Sebbene in un contesto di discussione delle politiche del Sud questa parte del DDL è evidentemente rivolta a risolvere le problematiche del caporalato del lavoro nero in tutta Italia, visto che i fenomeni di sfruttamento nei confronti ad esempio dei lavoratori immigrati nel campo dell’edilizia sono è presenti al Nord come al Sud.

    Volendo recepire qui su Transatlantico lo spirito della politica reale che sul tema del caporalato ha finalmente raggiunto una intesa bipartisan andando a studiare, scrivere e approvare forse l’unica parte positiva della pessima manovra del Governo Berlusconi, ci si augura un confronto franco e un interessamento trasversale delle forze politiche.

    ARTICOLI

    Art. 1 E' instituito il reato di capolarato per chiunque recluti soggetti in stato di oggettivo bisogno e/o di povertà tramite organizzioni o semi-organizzazioni con l' utilizzo di metodi illegali, in special modo violenti o/e intimidatori.

    Art. 1.2 E' prevista, per coloro che siano riconosciuti colpevoli in sede giudiziale del reato definito in capo all'Art 1, la pena minima di anni 6 di detenzione e la pena massima di 12 anni di detenzione.

    art. 2 E' prevista la sanzione pecuniaria accessoria di euro 1500 per ogni rapporto illegale riconosciuto, da aggiungersi a facoltà del giudice. Nel caso in cui il soggetto riconosciuto colpevole non sia cittadino italiano o cittadino europeo è previsto, se esistono accordi bilaterali preventivi, il rimpatrio, per consentire che la pena sia scontata nel paese di cui sia posseduta la cittadinanza.

    Art. 3 Se la vittima del lavoro di caporalato è un minorenne è previsto il raddoppio della pena carceraria prevista in capo all'Art. 1.2 e della sanzione pecuniaria in capo all'Art. 2

    Art 4 Se il titolare di una azienda viene riconosciuto complice o ispiratore dell'autore del reato previsto in capo all'art 1 viene prevista l'estensione della condanna detentiva e della sanzione pecuniaria, oltre alla possibilità di ulteriori sanzioni da stabilirsi in sede giudiziaria.

    Art 4.2 Alle imprese il cui titolare sia riconosciuto complice o ispiratore dell'autore del reato previsto in capo agli art. 1 e 2 è negata qualsiasi forma di agevolazione fiscale e di aiuti pubblici, così come la partecipazione a gare d'appalto pubbliche.

    Art. 5 E' instituito il reato di assunzione di lavoratore in nero. Tale reato consiste nell'assunzione del lavoratore senza un contratto legale o con un contratto legale che non riconosca allo stesso le condizioni minime di retribuzione, contributi pensionistici, condizioni di lavoro e di sicurezza stabilite entro termini di legge e di trattative sindacali nazionali.

    Art. 5.2 Nel caso in cui sia riconosciuta in sede giudiziaria la colpevolezza di tale reato sono applicate le stesse pene previste in capo agli Art 1, 2, 3 e 4 per il reato di capolarato

    Il Presidente di politicainrete promulga
    Manfr
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  10. #10
    Forumista senior
    Data Registrazione
    04 Sep 2018
    Località
    Italia
    Messaggi
    1,847
     Likes dati
    751
     Like avuti
    434
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    73 Thread(s)

    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 17-10-11 da presidente Manfr
    Legge Garat Haxel Economia

    Art. 1: E' previsto, a partire dalla data di approvazione di questa legge, un regime di esenzione fiscale totale dei ricavi e degli investimenti per le nuove società ed imprese a regime societario cooperativo della durata di tre anni. Al termine del periodo previsto, salvo ulteriori modifiche, verrà riapplicato il normale regime fiscale.
    Tale regime verrà applicato entro i territori delle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Calabria.

    art. 2: e' prevista la detassazione totale degli investimenti finanziari sia di provenienza estera che nazionale ad imprese che abbiano sede legale e fiscale entro i territori delle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.
    Art. 2.1: Il regime di detassazione previsto in capo all'Art. 2 per gli investimenti finanziari è altresi applicato anche ai finanziamenti alle ricerche per nuove tecnologie di istituti ed enti privati e pubblici che abbiano sede entro i territori delle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

    Art. 3: è instituito il database informatico per gli investimenti pubblici delle aree sottoutilizzate, il cui scopo è la creazione di un archivio unico in cui siano indicate le somme, le condizioni, i soggetti a cui i finanziamenti siano stati erogati ed i progetti in cui i fondi siano stati usati.
    Tale database sarà competenza condivisa del ministero dell'Economia e di quello dello Sviluppo Economico. Dovrà essere consultabile attraverso una apposita homepage.

    Il Presidente di Politicainrete promulga,

    Manfr
    Legge approvata in data 17-10-11 da presidente Manfr
    LEGGE FRANCPOLITIK - Liberalizzazione degli Ordini Professionali

    Articolo 1

    Sono aboliti gli ordini professionali dei notai, degli igegneri, dei chimici, degli avvocati, degli architetti, dei medici chirurgi e degli odontoiatri, degli infermieri, dei veterinari, dei farmacisti, dei giornalisti, dei geologi, dei biologi, dei dottori agronomi e forestali, dei consulenti del lavoro, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei tecnologi alimentari, dei consulenti in proprietà industriale, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e le regolamentazioni da essi emanate circa i prezzi e le condizioni lavorative.

    Articolo 2

    Le professioni sono suddivise in tre classi.
    La prima comprende gli Ingegneri, gli operatori di legge, gli Architetti, i Medici Chirurgi, gli Odontoiatri, i Geologi e gli Psicologi.
    La seconda include tutte le professioni non menzionate tutte le professioni non ricadenti nella prima classe.
    La terza categoria conta tutte le professioni che non richiedano, al fine del loro corretto svolgimento, particolari conoscenza tecniche o professionali. Sono individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico tra le professioni della seconda classe, a cadenza quinquennale.

    Articolo 3

    È istituito un Registro Nazionale, aggiornato di anno in anno dal Ministero dello Sviluppo Economico per ogni professione.
    L’accesso al Registro è gratuito è disciplinato dai soli requisiti di merito presenti in questo testo di legge.
    Nessun cittadino può spacciarsi per professionista qualora non sia iscritto al relativo Registro Nazionale.

    Articolo 4

    Per accedere alla prima classe delle professioni, il cittadino deve essere in possesso della laurea nel relativo campo disciplinare e può ottenere direttamente l’iscrizione al Registro senza ulteriori esami o tirocini. Nessuno può accedere a tale classe qualora non sia in possesso del titolo di studio necessario.
    Per entrare nel pieno esercizio di una professione facente capo alla seconda classe, il cittadino deve essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure deve frequentare un tirocinio al termine del quale dovrà affrontare un Esame di Stato, regolamentato dall’articolo 4 del presente testo di legge.
    Al fine di accedere alla terza classe delle professioni, l’ingresso è libero, purché il cittadino si iscriva al relativo Registro Nazionale.

    Articolo 5

    Il Ministero dello Sviluppo Economico organizza a cadenza annuale un esame nazionale per ogni professione catalogata come accessibile a seguito di abilitazione, composto da una prova scritta ed una pratica.

    L'organizzazione della prova e la sua valutazione entro parametri di trasparenza e correttezza è affidata ad una apposita commissione di professionisti da estrarsi a sorte tra i professionisti abilitati entro un mese dall'istituzione della prova.

    Qualora il candidato passi l’esame, riceverà l'abilitazione allo svolgimento della professione.

    Articolo 6

    Per accedere all’esame nazionale il candidato deve aver portato a termine un anno di tirocinio.

    Il periodo di tirocinio deve essere svolto presso un professionista già abilitato e deve essere retribuito secondo una libera contrattazione nel rispetto delle condizioni minime e massime previste dalle legge dello Stato.

    Articolo 7

    Nel caso in cui si verifichi che siano state commesse gravi violazioni di legge nello svolgimento dell'attività professionale è prevista la possibilità dell'emissione della condanna accessoria al ritiro dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività per un periodo di tempo da stabilirsi in sede processuale.

    Articolo 8

    È posto alla Pubblica Amministrazione il divieto di emanare regolamentazioni che limitino l’accesso alla prova di abilitazione ed alle attività professionali, al di fuori delle norme previste in capo agli articoli 3 e 4, a meno di grave pericolo per la Sicurezza Nazionale.

    Articolo 9

    I professionisti abilitati sono liberi di riunirsi in apposite associazioni di categoria, purché queste rispettino parametri di trasparenza e democraticità interna, con il compito di garantire il mantenimento di un livello qualitativo adeguato nei servizi, attraverso l'imposizione di norme regolamentari e l’esercizio del potere disciplinare.
    L’organizzazione delle associazioni è centralizzata e ne fanno parte ventiquattro membri, di cui dodici professionisti e dodici laici, tutti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
    Le organizzazioni delle associazioni di categoria delle professioni mediche di ogni fascia sono nominate dal Ministero della Salute.
    E' compito delle associazioni di categoria, attraverso le proprie organizzazioni, individuare ed emanare le regole di buona condotta professionale. E' vietato a tali regole di includere norme attinenti la sfera economica dell’attività professionale.
    Le associazioni di categoria giudicano tramite commissioni apposite i casi di sospetta trasgressione delle regole di buona condotta professionale, rendendo pubblicamente disponibili gli esiti dei procedimenti. Le pene che tali commissioni possono comminare vanno dalla ammonizione, alla sospensione, fino alla radiazione dal Registro Nazionale.


    Articolo 10

    Qualora le associazioni di categoria lavorino affinché non sia garantita la libertà di accesso alle professioni, o affinché i prezzi non siano concorrenziali, i membri dell'associazione in questione che abbiano collaborato a tali comportamenti possono essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria dall’Autorità Giudiziaria, il cui importo andrà stabilito in sede giudiziaria. In caso di reiterazione del reato, l’Associazione sarà sciolta.

    Articolo 11

    Qualora ad un cittadino sia negato da un professionista abilitato senza giustificate motivazioni economiche, sanitarie oppure organizzative, l'accesso al tirocinio previsto in capo all'Art 4, questi avrà facoltà di sporgere denuncia contro quanti lo hanno respinto senza motivazioni legittime e, qualora venisse dimostrato che i motivi del diniego siano illegittimi o legati a scopi corporativi, il cittadino avrà diritto ad un equo risarcimento ed il professionista colpevole potrà essere multato in sede processuale.

    Il Presidente di Politicainrete promulga,

    Manfr
    Legge approvata in data 17-10-11 da presidente Manfr
    LEGGE HAXEL-STEDIESSINO – Regolamentazione sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali

    INTRODUZIONE

    La legge 142 del 1990 ha dato il via alla privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali permettendo la trasformazione delle Municipalizzate in società regolate dal diritto privato con capitale o interamente pubblico, o a gestione mista o con capitale interamente privato.

    Questo Disegno di Legge si pone l’obiettivo di regolare e fissare dei parametri entro la quale è possibile passare da una municipalizzata ad una società a gestione mista, per determinati tipi di servizio pubblico, recependo anche lo spirito dei Referendum di giugno sull’acqua pubblica.

    ARTICOLI

    Art. 1 E’ impedita la possibilità di affidare a società con capitale interamente privato la gestione dei servizi pubblici locali riguardanti il trasporto pubblico, energia elettrica e gas, reti fognarie, gestione dei cimiteri, nettezza urbana e manutenzione delle strade.

    Art. 2 E’ istituita la possibilità di affidare i servizi pubblici locali indicati nell’articolo 1 a società di gestione mista con una percentuale di quote di partecipazione privata non superiori al 40%

    Art. 3 Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato e degli acquedotti viene prevista la ri-pubblicizzazione delle società per azioni esistenti in enti pubblici regolati dal diritto pubblico, per istituzionalizzare lo spirito del referendum di giugno

    Art. 4 Laddove l’ente locale predisposto non dovesse essere in grado di ripubblicizzare le società per azioni di cui parla l’art.3 è possibile mantenere una società di gestione mista temporanea (fino a quando la situazione economica e di bilancio dell’ente locale sarà in difficoltà) con una percentuale di quote di partecipazione privata non superiore al 25%

    Art. 5 E' deciso l'obbligo per ogni Ente locale di istituire tramite delibera del consiglio comunale l'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi pubblici locali

    Art. 6 L'agenzia tramite studi e controlli frequenti dovrà stilare, in piena autonomia ed indipendenza, un rapporto annuale sullo stato di gestione e di qualità dei servizi, potrà inoltre adoperare un giudizio/parere preventivo rispetto alle intenzioni di eventuali modifiche di gestione dei servizi pubblici da parte del consiglio comunale.

    Il Presidente di politicainrete promulga
    Manfr
    Legge approvata in data 19-10-11 da presidente Manfr
    Legge Juv sulle liberalizzazioni delle professioni

    Art.1 Alle vigenti norme che regolamentano le professioni si aggiungono i seguenti obblighi per tutti gli ordini professionali.
    - 1.1 E' fatto divieto agli Ordini Professionali di istituire un numero fisso e determinato di aderenti. Chiunque in possesso dei normali requisiti può iscriversi.
    - 1.2 E' fatto divieto agli Ordini Professionali di imporre tariffari minimi ai propri aderenti.
    - 1.3 E' fatto divieto agli Ordini professionali di limitare la possibilità degli iscritti di fare pubblicità alla propria attività

    Il Presidente di politicainrete promulga
    Manfr
    Legge approvata in data 21-10-11 da presidente Manfr
    PDL Monsieur antimafia

    Art. 1: E' vietata la candidatura, ad ogni organo elettivo, e la nomina, ad ogni ruolo, dirigenziale e non di chiunque sia inquisito per mafia, a meno che il processo non sia già tenuto e l'imputato prosciolto in primo grado.

    Art. 2: E' consigliato agli istituti scolastici, una volta ogni due mesi, nei tre anni della scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di instituire delle ore di Educazione all'Antimafia nelle regioni di Campania, Calabria e Sicilia.
    Art. 2.1: Nel caso in cui gli istituti aderiscano all'indicazione la Procura Nazionale Antimafia deciderà quali magistrati saranno tenuti a dare le lezioni. La decisione può essere delegata alla Direzione Distrettuale Antimafia di competenza territoriale.

    Art. 3: Per l'elezione a Procuratore Nazionale Antimafia è abolito ogni limite di età.

    Art. 4: E' istituito il Tribunale della prevenzione, unico organo giudiziario specializzato nelle misure di prevenzione del crimine mafioso e nella scoperta dei legami tra mafia e apparati. Tale Tribunale risponderà solo al CSM e al popolo italiano del suo operato.

    Art. 5: E' istituito un Fondo ordinario che garantisca alle cooperative che gestiscono i terreni confiscati il credito necessario. Sono istituiti un albo di queste cooperative e un'agenzia per la gestione dei beni confiscati.

    Il Presidente di PIR promulga,

    Manfr
    Legge approvata in data 20-11-11 da presidente Manfr
    Legge di regolamentazione degli abusi edilizi Francpolitik Occidentale

    Art. 1

    Qualsiasi edificio costruito commettendo abuso edilizio in zone di rilievo storico, culturale, artistico o paesaggistico deve essere demolito.

    Qualsiasi costruzione edificata compiendo illecito in zone a rischio sismico e idrogeologico deve essere demolita.

    Art. 2

    Eventuali illeciti commessi nell’edificazione di un fabbricato ad uso abitativo che non influiscano sulla stabilità dell’edificio stesso e che non deturpino il paesaggio circostante, devono essere dichiarati ai comuni di appartenenza entro e non oltre il 31 luglio 2012.

    Ogni ente comunale dovrà poi costituire una commissione tecnica, composta da tre geologi, due paesaggisti e due ingegneri, che valuteranno attraverso controlli in ciascuna abitazione i requisiti richiesti dal presente testo di legge.

    La commissione dovrà poi, stilando una relazione finale, approvare a maggioranza dei due terzi le domande presentate dai cittadini. Qualora il parere dovesse risultare positivo, per ottenere la regolarizzazione dell’illecito il proprietario dell’immobile dovrà pagare una sanzione pecuniaria in relazione alla gravità individuata dalla Commissione stessa.

    Le sanzioni non potranno comunque essere inferiori al 10% del valore catastale dell’immobile.

    I fabbricati che non dovessero presentare i requisiti richiesti dovranno vedere smantellati o demoliti gli elementi contestati dalla Commissione.

    Art. 3

    I comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 e inferiore a 200.000 potranno disporre di un numero di Commissioni Tecniche, aventi le componenti previste dall’art. 2, maggiore di uno ed entro i cinque.

    I comuni con un numero di abitanti superiore a 200.001 e inferiore a 750.000 potranno disporre di un numero di commissioni tra cinque e dodici.

    I comuni con un numero di abitanti superiore a 750.000 potranno disporre di commissioni sino al numero di venti.

    Art. 4

    I comuni dovranno costituire le Commissioni Tecniche a partire dal 29 febbraio ed entro e non oltre il 30 aprile 2012. I componenti delle commissioni, di cui l’art. 2, dovranno essere assunti con contratto di durata annuale non rinnovabile, scelti attraverso concorsi pubblici, e gli enti comunali potranno allocare risorse a copertura delle richieste del presente testo di legge in deroga al Patto di Stabilità.

    Art. 5

    I comuni dovranno individuare i fabbricati abusivi di cui l’art. 1, per mezzo dei catasti.

    È creato a tal proposito, un sistema centralizzato informatico che possa mettere in relazione i dati satellitari più recenti con le mappe catastali aggiornate al 31 dicembre 2011.

    I comuni dovranno provvedere alla demolizione delle costruzioni abusive previste dall’art. 1, indicendo una gara di appalto europea entro e non oltre il 30 giugno 2012. Gli enti comunali potranno finanziare le demolizioni in deroga al Patto di Stabilità Interno.

    Art. 6

    Qualora i comuni non provvedano alle dovute demolizioni entro i termini previsti dalla legge la competenza passa alle Regioni. Qualora i comuni si oppongano agli abbattimenti portati avanti dagli enti regionali, le giunte comunali saranno sciolte dai Prefetti per decreto del Ministro dell’Interno e gli enti saranno commissariati sino alla completa demolizione dei fabbricati, o sino alle elezioni se in scadenza prossima.

    Art. 7

    Le Commissioni Tecniche, di cui l’art. 2, dovranno completare i sopralluoghi entro il 31 dicembre 2012 fornendo i dovuti certificati di idoneità entro e non oltre il 28 febbraio 2013.

    Eventuali crolli imputabili a carenze strutturali subiti da costruzioni aventi superato il vaglio delle Commissioni, vedranno il concorso di responsabilità civile e penale degli appartenenti alle Commissioni che avessero rilasciato il certificato di idoneità.

    Tutti i cittadini che dovessero ricevere l’approvazione della Commissione Tecnica dovranno pagare la sanzione pecuniaria entro e non oltre il 31 luglio 2013.

    Le costruzioni che non avessero dovuto superare il vaglio delle Commissioni o che non avessero visto regolarizzata la propria posizione entro i termini previsti nel precedente comma, dovranno essere demolite secondo i criteri di cui l’art. 5.
    Il parlamento nazionale italiano e i consigli comunali e regionali possono' varare leggi di condono edilizio per le tipologie previste dall'articolo 3 a maggioranza semplice

    Art. 8

    Il Parlamento nazionale italiano e i consigli comunali e regionali possono eccezionalmente varare regolamenti o leggi generali di condono edilizio esclusivamente per le tipologie previste dall'articolo 3 a maggioranza di due terzi.

    Art. 9

    Non è possibile in alcun caso sanare mediante condono opere che risultino costruite in aree a rischio idrogeologico e/o con possibilità di causare danni a cose o persone altrui e che rientrino nei casi elencati all'articolo 1.

    Il Presidente promulga,
    MANFR
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

 

 
Pagina 1 di 4 12 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate
    Di Supermario nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 76
    Ultimo Messaggio: 22-10-14, 13:38
  2. Albo delle leggi approvate
    Di Supermario nel forum Archivio della Comunità di Pol
    Risposte: 105
    Ultimo Messaggio: 24-07-13, 16:02
  3. <<<Albo delle leggi approvate dalla Camera dei Deputati>>>
    Di Popolare nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 11
    Ultimo Messaggio: 03-10-10, 14:39
  4. Proposta istituzione ALBO dei partiti di POL
    Di Liberalix nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 22-04-05, 14:49

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito