Art. 49
La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.
Art. 51
La Camera elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti per le prime due sedute e dei 2/3 dei componenti a partire dalla terza seduta.
In diversa votazione, la Camera elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti. Fino alla nuova elezione, e comunque fino alla scadenza, sono prorogati i poteri dei precedenti componenti.
Art. 52
Uno dei Giudici, l'Avvocato Generale o il suo Vice può essere rimosso con un voto della Camera che esprima la stessa maggioranza che lo ha eletto.
Decade altresì dall’incarico per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, assenza superiore ai 30 giorni, o ban.
Viene sostituito mediante un voto della Camera che si esprima con la stessa maggioranza che aveva eletto il componente da sostituire. In caso di mancata elezione per tre volte del componente subentrante, lo stesso viene designato dal Presidente di PIR, nel rispetto del criterio con cui il sostituendo era stato a suo tempo eletto.
Art. 56
L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.
Art. 68
La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.