E' Convocata la Camera dei Deputati per Sabato 4 Settembre ore 19, con odg la modifica del regolamento della camera avanzata dall'onorevole falcoconservatore. Vista l'importanza della proposta, la seduta durerà 3 giorni per dare tempo a ciascuno di intervenire e formulare eventualmente degli emendamenti. Appena conclusa la fase dibattimentale si passa immediatamente al voto per i due giorni seguenti.
RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
ARTICOLO 1
L'art. 1 del Regolamento, tenendo conto della Sentenza del Collegio dei Probiviri emanata il 9/04/09, è così modificato:
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista.
Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.
Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.
[NOTA: Questa proposta di modifica tiene conto in modo integrale della sentenza dei Probiviri, ma a parere del sottoscritto la Costituzione deve essere modificata per consentire anche alla Camera di dotarsi, sul punto, di una disposizione più chiara e comprensibile.]
ARTICOLO 2
L'art. 2 del Regolamento è così modificato:
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. Nella prima seduta dopo le elezioni la Camera è presieduta provvisoriamente dal deputato più anziano d'età forumistica, e in caso di più deputati con pari data di iscrizione al Forum da colui che vanta il maggior numero di messaggi.
L'ordine del giorno della prima seduta prevede in modo esclusivo l'elezione del Presidente della Camera, che avviene per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Al fine di abbreviare le operazioni, il Presidente Provvisorio ha la facoltà di diminuire a 48 ore la fase di discussione delle sedute dedicate all'elezione del Presidente.
ARTICOLO 3
All'art. 6 del Regolamento è aggiunto il comma:
Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.
ARTICOLO 4
Dopo il primo comma dell'art. 7 del Regolamento è aggiunto il comma:
Le leggi popolari ordinarie e le leggi di revisione costituzionale devono essere accompagnate dalle firme necessarie per la presentazione previste dalla Costituzione, con link apposito al thread di raccolta delle firme. Nel thread delle proposte di legge vanno presentate anche le proposte di modifica del presente Regolamento.
Le mozioni di sfiducia verso i magistrati, il Presidente della Camera ed il Governo, nonché la mozione di Censura parlamentare verso il Presidente di PIR, vanno presentate sul Forum Camera con apposito messaggio pubblico, corredato dalle firme necessarie.
I proponenti hanno sempre la facoltà di ritirare le proprie proposte con messaggio ufficiale.
ARTICOLO 5
Dopo l'art. 7 del Regolamento è inserito l'art. 7-bis "Della fissazione dell'Ordine del Giorno e della convocazione delle sedute”
L'Ordine del Giorno della Camera per le sedute dedicate all'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti, e alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR ed il Presidente della Camera è unico.
Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL. La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare, il Presidente può superare la soglia prevista.
Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o sia iniziata la pausa istituzionale individuata dalla legge. Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.
ARTICOLO 6
Dopo il terzo comma dell'art. 8 del Regolamento è inserito il seguente:
Eccezioni alla presente disposizione sono previste all'ultimo comma dell'art. 2, all'ultimo comma dell'art. 8-bis* e dall'art. 8-ter* qualora sia necessario raddoppiare la durata della fase di votazione per consentire il voto degli emendamenti al disegno di legge ed il voto al testo del disegno di legge nella sua versione emendata.
ARTICOLO 7
Dopo l'art. 8 del Regolamento è inserito l'art. 8-bis “Della presentazione e discussione degli emendamenti”:
Durante la seduta, ciascun deputato può presentare in Assemblea al massimo 5 emendamenti per articolo del disegno di legge. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può aumentare fino a 10 gli emendamenti. Il presentatore del disegno di legge, ovvero il primo firmatario, entro il termine delle 72 ore previste per la fase di discussione ha facoltà di accogliere gli emendamenti e di integrarli nel testo originario del DDL, che sarà posto ai voti così come modificato. Gli emendamenti o le parti di emendamento non accolti dal presentatore vengono in ogni caso poste ai voti, a meno che il presentatore non le ritiri ufficialmente entro la fase di discussione.
Allo scopo di favorire eventuali accordi fra deputati e la chiarezza della discussione, il Presidente in via eccezionale può prorogare la fase di discussione di altre 24 ore, oltre le quali si procede in ogni caso alle operazioni di voto. Non sono ammesse proroghe nei casi previsti dal primo comma dell'art. 7-bis.
ARTICOLO 8
Dopo l'art. 8-bis del Regolamento è inserito l'art. 8-ter “Della fase di votazione del disegno di legge”:
Il Presidente, terminata la fase di discussione, pone ai voti gli eventuali emendamenti non assorbiti dal presentatore del disegno di legge o non ritirati dal proponente. Nel caso in cui non ci siano emendamenti, il Presidente pone ai voti il solo testo del disegno di legge o della mozione.
Il Presidente indica sempre con chiarezza il testo integrale del disegno di legge, dell'emendamento o della mozione posto ai voti, accompagnandolo con la relativa scheda di voto, nella quale saranno presenti le opzioni “sì”, “no”, “astenuto”.
La fase di votazione degli emendamenti, del solo testo del disegno di legge o della mozione dura 48 ore.
Una volta terminate le operazioni di voto, il Presidente proclama il risultato con le formule “La Camera approva”, “La Camera respinge” o “La Camera non è in numero legale per deliberare”.
A seguito della votazione degli emendamenti, il Presidente sottopone al voto immediato dell'Assemblea il testo del disegno di legge così come modificato dagli eventuali emendamenti approvati. Dopo altre 48 ore, il Presidente proclama il risultato finale.
ARTICOLO 9
Ovunque si trovino, le parole “congressisti” e “impeachment” sono sostituite rispettivamente da “deputati” e “rimozione”.
ARTICOLO 10
La numerazione degli articoli del Regolamento della Camera è rivista in seguito all'approvazione della presente proposta di modifica.