Articolo1: Prestazione di servizi sessuali remunerati
L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.
Articolo 2: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati
1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata
da cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno, di età superiore ai 18 anni.
2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
3. La stipula dei contratti di cui al comma 2 deve essere accompagnata da una dichiarazione di consenso scritto.
4. L'esercizio della prostituzione è consentito solo sulla base di controlli sanitari periodici ed obbligatori.
5. La fruizione delle prestazioni sessuali è consentita solo a persone maggiorenni e comporta l'utilizzo del preservativo.
Articolo 3: Competenze dei Comuni
I Comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Tali aree non possono essere collocate in prossimità di luoghi di culto, asili e scuole. Dette aree saranno sorvegliate ed eventuali effrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.
Articolo 4: Reati
1. E' punito con una pena di reclusione da 1 a 3 mesi l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici. Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.
2. E' punito con una pena di reclusione tra i 5 e i 10 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività.
3. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 10 e i 30 anni.
Articolo 5: Pagamento dei tributi
E’ fatto obbligo per le prostitute il pagamento dell’IVA con aliquota ordinaria del 20% per tutte le prestazioni sessuali remunerate. Qualora non si adoperi all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale come previsto dalla legge, sono previste sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro.