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  1. #1
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    Predefinito Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Il Presidente della Corte Costituzionale di PIR


    Visto l'art. 9 del regolamento della Corte costituzionale,
    Visto il ricorso interpretativo presentato dall'on.le C@scista
    Vista l'ordinanza del 22.6.2010, con la quale è stato giudicato, in esito all'udienza preiminare, ammissibile il ricorso,

    APRE


    il thread di discussione dell'udienza di merito.
    Ricordo che in questo thread, relativo all'udienza di merito, ogni parte interessata e l'Avvocato Generale dovranno costituirsi per far valere le rispettive ragioni, con le facoltà ed i limiti previsti dall'art. 9 del regolamento.

    F.to Augustinus

  2. #2
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Citazione Originariamente Scritto da Augustinus Visualizza Messaggio
    Il Presidente della Corte Costituzionale di PIR


    Visto l'art. 9 del regolamento della Corte costituzionale,
    Visto il ricorso interpretativo presentato dall'on.le C@scista
    Vista l'ordinanza del 22.6.2010, con la quale è stato giudicato, in esito all'udienza preiminare, ammissibile il ricorso,

    APRE


    il thread di discussione dell'udienza di merito.
    Ricordo che in questo thread, relativo all'udienza di merito, ogni parte interessata e l'Avvocato Generale dovranno costituirsi per far valere le rispettive ragioni, con le facoltà ed i limiti previsti dall'art. 9 del regolamento.

    F.to Augustinus

    Benissimo. Approfitto dell'apertura per chiedere un parere al Presidente della Corte Costituzionale in merito alla relazione che dovrò presentare, in qualità di giudice relatore, a partire dal 26 giugno. A giudicare dalla previsione contenuta nel Regolamento della Corte parrebbe che la mia relazione debba limitarsi all'esposizione dei fatti, e quindi ricalcare , di fatto, quella già fatta da Jack in sede di ammissibilità, o addirittura riproporla. Se il Sig.Presidente non richiede altro, pertanto, mi limiterò a quanto espressamente richiesto dalla legge.
    Dio perdona, LIBERAMENTE senza dubbiamente no.

  3. #3
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Citazione Originariamente Scritto da Augustinus Visualizza Messaggio
    Il Presidente della Corte Costituzionale di PIR



    Ricordo che in questo thread, relativo all'udienza di merito, ogni parte interessata e l'Avvocato Generale dovranno costituirsi per far valere le rispettive ragioni, con le facoltà ed i limiti previsti dall'art. 9 del regolamento.

    F.to Augustinus
    Con la presente mi costituisco come parte interessata nel giudizio di merito in oggetto

  4. #4
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Citazione Originariamente Scritto da LIBERAMENTE Visualizza Messaggio
    Benissimo. Approfitto dell'apertura per chiedere un parere al Presidente della Corte Costituzionale in merito alla relazione che dovrò presentare, in qualità di giudice relatore, a partire dal 26 giugno. A giudicare dalla previsione contenuta nel Regolamento della Corte parrebbe che la mia relazione debba limitarsi all'esposizione dei fatti, e quindi ricalcare , di fatto, quella già fatta da Jack in sede di ammissibilità, o addirittura riproporla. Se il Sig.Presidente non richiede altro, pertanto, mi limiterò a quanto espressamente richiesto dalla legge.
    In parte sì. Tuttavia, bisogna considerare le eventuali costituzioni delle parti ed indicare le eventuali controdeduzioni articolate da queste.

  5. #5
    Super Troll
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Citazione Originariamente Scritto da C@scista Visualizza Messaggio
    Con la presente mi costituisco come parte interessata nel giudizio di merito in oggetto
    Come prevede l'articolo 9 del regolamento della Corte espongo le ragioni di merito che a mio avviso sostengono il ricorso

    Articolo 9: dell'udienza di merito

    All'udienza fissata, partecipa di diritto l'Avvocato Generale.
    Alla stessa udienza partecipano altresì il ricorrente nonchè eventuali controinteressati.
    Entro ventriquattrore prima dell'udienza fissata, le parti si costituiscono in giudizio, depositando, nell'apposito thread di discussione aperto dal Presidente almeno quarantotto ore prima della stessa udienza, una propria memoria di costituzione nella quale sono esposte in maniera esaustiva le rispettve ragioni ed indicati, a pena di decadenza, i testimoni ed i capitoli di prova, per articoli separati, sui quali questi debbano essere escussi.
    La Costituzione di Transatlantico afferma all'articolo 21 che è competenza del senato la politica nazionale ovvero la politica della nazione quindi automaticamente rinvia alla legge nazionale (quella italiana) fino a quando non viene diversamente disciplinata dalle nuove leggi di Pir

    Art. 21
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.
    A sostegno di questa interpretazione c'è d'altra parte anche una logica strutturale di base: infatti fino a quando non interviene una legge del senato a cambiare una normativa su una qualsiasi disciplina (la sanità, l'immigrazione lo stato sociale il codice penale, ecc) respingendo l'interpretazione da me invocata (secondo la quale ad una materia di politica reale si applica la normativa nazionale italiana fino a diversa disciplina legislativa da parte del senato) si dovrebbe supporre che non esiste in tale campo nessuna norma ovvero che esistesse il vuoto assoluto cosa decisamente illogica e non funzionale.
    Mi si opporrà che la parola "nazionale" utilizzata dalla costituzione non necessariamente potrebbe riferirsi alla legge nazionale italiana ma a tale obiezione rispondo che se si fosse voluto far riferimento alla legislazione europea si sarebbe usato il termine legge europea se si fosse voluto riferirsi alla normativa tedesca si sarebbe utilizato il termine legge tedsa o francese o americana o sudfricana o giapponese.Nemmeno è possibile ritenere che le parole usate dalla costituzione si riferiscano alla legge della nazione di Pir o di transatlantico perchè altrimenti si sarebbe usato il termine legge nazionale di transtlantico.
    Dal momento che la costituzione utilizza esclusivamente la parola "nazionale" e non un altra pare invece evidente che si intenda legge nazionale italiana.
    Ultima modifica di C@scista; 24-06-10 alle 11:18

  6. #6
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Per sopravvenuti motivi familiari dovrò assentarmi da domani mattina fino a lunedì mattina. Chiedo al Sig. Presidente di poter anticipare di qualche ora la mia relazione, sia in questa sede che nell'altra udienza di merito.
    Dio perdona, LIBERAMENTE senza dubbiamente no.

  7. #7
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Citazione Originariamente Scritto da LIBERAMENTE Visualizza Messaggio
    Per sopravvenuti motivi familiari dovrò assentarmi da domani mattina fino a lunedì mattina. Chiedo al Sig. Presidente di poter anticipare di qualche ora la mia relazione, sia in questa sede che nell'altra udienza di merito.
    Anticipare, ma posticipare sì.
    La scadenza del termine è prorogata sino a martedì pomeriggio alle 19,00.
    Entro domani mattina disporrò il nuovo calendario per entrambi i ricorsi.

  8. #8
    Radicalpignolo
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Citazione Originariamente Scritto da Augustinus Visualizza Messaggio
    Il Presidente della Corte Costituzionale di PIR


    Visto l'art. 9 del regolamento della Corte costituzionale,
    Visto il ricorso interpretativo presentato dall'on.le C@scista
    Vista l'ordinanza del 22.6.2010, con la quale è stato giudicato, in esito all'udienza preiminare, ammissibile il ricorso,

    APRE


    il thread di discussione dell'udienza di merito.
    Ricordo che in questo thread, relativo all'udienza di merito, ogni parte interessata e l'Avvocato Generale dovranno costituirsi per far valere le rispettive ragioni, con le facoltà ed i limiti previsti dall'art. 9 del regolamento.

    F.to Augustinus

    Al Presidente della Corte Costituzionale


    In data 13.04.2010, alle ore 00.04, l'On. Cascista presentava alla Corte Costituzionale di Politicainrete ricorso interpretativo ex art. 61 Cost., chiedendo alla Suprema Assise di esprimersi circa l'interpretazione corretta dell'art. 21 Cost. , relativo alle competenze del Senato.
    Tale ricorso veniva dichiarato ammissibile, all'unanimità, con ordinanza del 22.06.2010.
    In data 23.06.2010 il Presidente della Corte Costituzionale apriva l'Udienza di Merito, nel corso della quale si costituiva in giudizio l'On. Cascista, depositando formale Memoria di Costituzione ex art. 9 del Regolamento della Corte Costituzionale.
    La costituzione in giudizio dell'On. Cascista è da considerarsi pienamente regolare ai sensi del Regolamento vigente.

    Nel merito del quesito rivolto alla Corte Costituzionale dall'On. Cascista, il sottoscritto Giudice relatore ritiene, prima facie, ed impregiudicata la possibilità di una più approfondita valutazione derivante dalle risultanze processuali e dalle riflessioni dei Colleghi Magistrati, che fino all'approvazione di una legge relativa alla politica nazionale da parte del Senato di Politicainrete, la materia, laddove non disciplinata in precedenza, debba considerarsi del tutto nuova, e che non possa essere affatto considerata normativa vigente in Politicainrete quella nazionale.
    L'ordinamento di Politicainrete, infatti, è cosa ben diversa dall'ordinamento nazionale e internazionale , ai quali nessuna norma di legge ordinaria o costituzionale espressamente richiama. Laddove la Costituzione di Politicainrete parla di Politica Nazionale e Politica Internazionale, fa riferimento, secondo il sottoscritto Giudice relatore, alle dinamiche, ai dibattiti, alle vicende della politica italiana e internazionale, e non invece all'immediata re diretta ricezione dell'impianto legislativo nazionale ed internazionale. Si fa riferimento, quindi, alla Politica, nel proprio aspetto dinamico e dialettico, e non al Diritto.
    Se prevalesse la diversa opinione, allora, dovrebbero far parte dell'ordinamento di Politicainrete, oltre alle norme italiane, anche le norme internazionali pattizie e generalmente riconosciute, senza che esse, al pari delle prime, siano mai state approvate dal Parlamento di questo sito.
    Fa parte dell'ordinamento di Politicainrete soltanto quanto approvato dalle rappresentanze politiche presenti nei due rami del Parlamento di questo sito, unici organi autorizzati alla formazione della volontà legislativa, non potendo ritenersi che quanto approvato dal Parlamento italiano, da rappresentanze parlamentari ben diverse , espressione di una diversa realtà e di diverse forze politiche, debba avere immediata e diretta applicazione all'interno di questo sito.

    Il Giudice Relatore

    LIBERAMENTE
    Ultima modifica di LIBERAMENTE; 29-06-10 alle 14:15
    Dio perdona, LIBERAMENTE senza dubbiamente no.

  9. #9
    Super Troll
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Sempre avvalendomi delle facoltà che articolo 9 del regolamento della Corte concede al ricorrente ribadisco alla Corte le obiezioni alla tesi che non condivido , sostenuta anche dal magistato relatore, secondo la quale fino a quando una materia non viene disciplinata dalle leggi del senato di transatlantico resterebbe non disciplinata da nessuna norma perchè non varebbe il richiamo alla normativa nazionale italiana
    fino a quando non interviene una legge del senato a cambiare una normativa su una qualsiasi disciplina (la sanità, l'immigrazione lo stato sociale il codice penale, ecc) respingendo l'interpretazione da me invocata (secondo la quale ad una materia di politica reale si applica la normativa nazionale italiana fino a diversa disciplina legislativa da parte del senato) si dovrebbe supporre che non esiste in tale campo nessuna norma ovvero che esistesse il vuoto assoluto cosa decisamente illogica e non funzionale.
    Mi si opporrà che la parola "nazionale" utilizzata dalla costituzione non necessariamente potrebbe riferirsi alla legge nazionale italiana ma a tale obiezione rispondo che se si fosse voluto far riferimento alla legislazione europea si sarebbe usato il termine legge europea se si fosse voluto riferirsi alla normativa tedesca si sarebbe utilizato il termine legge tedsa o francese o americana o sudfricana o giapponese.Nemmeno è possibile ritenere che le parole usate dalla costituzione si riferiscano alla legge della nazione di Pir o di transatlantico perchè altrimenti si sarebbe usato il termine legge nazionale di transtlantico.
    Dal momento che la costituzione utilizza esclusivamente la parola "nazionale" e non un altra pare invece evidente che si intenda legge nazionale italiana.
    Ultima modifica di C@scista; 29-06-10 alle 16:56

  10. #10
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    Predefinito Rif: Udienza di merito 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Chiedo ai signori Giudici della Corte Costituzionale di poter effettuare un intervento come controparte interessata.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

 

 
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