Art. 1 - In ogni modulo di censimento ufficiale è inserita, se non ancora presente, una domanda riguardante la religione praticata.
Art. 2 - A tutti i praticanti di una religione, stabiliti in base ai risultati dei censimenti, l'aliquota più bassa è aumentata del 10%.
Art. 3 - Le risorse ottenute dall'art.2 serviranno a finanziare un'apposito fondo del Ministero dell'Interno per le esigenze di culto le cui risorse si utilizzeranno ogniqualvolta lo stato dovrà effettuare delle spese legate a manifestazioni a carattere religioso.
Art. 4 - Le false dichiarazioni all'art.1 sono equiparate al reato di evasione fiscale.
Art. 5 - Inoltre il Ministero dell'Interno può con proprio decreto stabilire un biglietto d'accesso per le singole manifestazioni in base alle spese previste. Un eventuale saldo positivo va ad aggiungersi al fondo di cui all'art.3