Alla luce delle carenze, talora gravi, dell'attuale Regolamento della Camera, propongo la seguente riforma organica. Non mi illudo che possa essere approvata entro la pausa estiva, ma diciamo che le mie proposte aiutano la riflessione dei deputati, pronti così a lavorare alla ripresa dei lavori a settembre. Sono disponibile a chiarimenti e delucidazioni.

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RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA



ARTICOLO 1

L'art. 1 del Regolamento, tenendo conto della Sentenza del Collegio dei Probiviri emanata il 9/04/09, è così modificato:

I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista.
Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.
Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.

Commento: sembra (ed in effetti è) una formulazione ostica e complicata, ma si tratta dell'interpretazione obbligatoria e vincolante emessa con sentenza dal Collegio dei Probiviri. Non è possibile che il deputato sostituto debba comparire entro "X" giorni a pena di decadenza: è lo stesso Regolamento a prevedere che un deputato può assentarsi anche per 4 sedute consecutive.
Siamo di fronte - secondo me - ad un pasticcio difficile da risolvere.
Per il momento propongo l'interpretazione del Collegio, ma l'articolo è da rivedere.



ARTICOLO 2

L'art. 2 del Regolamento è così modificato:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. Nella prima seduta dopo le elezioni la Camera è presieduta provvisoriamente dal deputato più anziano d'età forumistica, e in caso di più deputati con pari data di iscrizione al Forum da colui che vanta il maggior numero di messaggi.
L'ordine del giorno della prima seduta prevede in modo esclusivo l'elezione del Presidente della Camera, che avviene per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Al fine di abbreviare le operazioni, il Presidente Provvisorio ha la facoltà di diminuire a 48 ore la fase di discussione delle sedute dedicate all'elezione del Presidente.


Commento: chiariamo una volta per tutte che il Presidente Provvisorio è il deputato decano (forumisticamente parlando, quindi si guarda la data di iscrizione a PIR, o il numero di messaggi in presenza di più decani). In più, onde evitare la (probabile, come si è visto) sequenza di 3 sedute di 5 giorni ciascuna, intervallate da 24 ore di pausa per il pre-avviso, c'è la facoltà di abbreviare la discussione da 72 a 48 ore, per accelerare un minimo.


ARTICOLO 3

All'art. 6 del Regolamento è aggiunto il comma:

Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.

Commento: Semplifichiamo la vita all'Archivista di Stato... :sofico:


ARTICOLO 4

Dopo il primo comma dell'art. 7 del Regolamento è aggiunto il comma:

Le leggi popolari ordinarie e le leggi di revisione costituzionale devono essere accompagnate dalle firme necessarie per la presentazione previste dalla Costituzione, con link apposito al thread di raccolta delle firme. Nel thread delle proposte di legge vanno presentate anche le proposte di modifica del presente Regolamento.
Le mozioni di sfiducia verso i magistrati, il Presidente della Camera ed il Governo, nonché la mozione di Censura parlamentare verso il Presidente di PIR, vanno presentate in apposito thread sul Forum Camera corredate dalle firme necessarie.
I proponenti hanno sempre la facoltà di ritirare le proprie proposte con messaggio ufficiale.

Commento: finalmente evitiamo pasticci ed errori di interpretazione. Il DDL si discute se e solo se, fin dall'inizio, è accompagnato dalle firme necessarie. Chiariamo anche che le mozioni che riguardano la Camera vanno postate...sul Forum Camera, in modo tale da tenerle ben in vista.


ARTICOLO 5

Dopo l'art. 7 del Regolamento è inserito l'art. 7-bis "Della fissazione dell'Ordine del Giorno e della convocazione delle sedute”

L'Ordine del Giorno della Camera per le sedute dedicate all'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti, alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti, secondo la Costituzione ed il presente Regolamento, il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR e della Camera è unico.
Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL, oltre che a punti di altra natura (modifiche del Regolamento, mozioni riguardanti i Ministri, ecc.). La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare il Presidente può superare la soglia prevista.
Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o ci si trovi nel periodo di pausa istituzionale individuato dalla legge.
Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.


ARTICOLO 6

Dopo il terzo comma dell'art. 8 del Regolamento è inserito il seguente:

Eccezioni alla presente disposizione sono previste all'ultimo comma dell'art. 2, all'ultimo comma dell'art. 8-bis* e dall'art. 8-ter* qualora sia necessario raddoppiare la durata della fase di votazione per consentire il voto degli emendamenti al disegno di legge ed il voto al testo del disegno di legge nella sua versione emendata.

Commento: sistemiamo un pò la durata delle sedute per rendere più proficuo il lavoro della Camera. Gli art. qui chiamati 8-bis e 8-ter in realtà saranno rinumerati a tempo debito.


ARTICOLO 7
Dopo l'art. 8 del Regolamento è inserito l'art. 8-bis “Della presentazione e discussione degli emendamenti”:

Durante la seduta, ciascun deputato può presentare in Assemblea al massimo 3 emendamenti per articolo del disegno di legge. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può aumentare a 5 gli emendamenti. Il presentatore del disegno di legge, entro il termine delle 72 ore previste per la fase di discussione, ha facoltà di accogliere gli emendamenti e di integrarli nel testo originario del DDL, che sarà posto ai voti così come modificato. Gli emendamenti o le parti di emendamento non accolti dal presentatore vengono in ogni caso poste ai voti, a meno che il presentatore non le ritiri ufficialmente entro la fase di discussione.
Allo scopo di favorire eventuali accordi fra deputati e la chiarezza della discussione, il Presidente in via eccezionale può prorogare la fase di discussione di altre 24 ore, oltre le quali si procede in ogni caso alle operazioni di voto.

Commento: la proposta mi sembra chiara e francamente condivisibile. In primis, viene inserito un tetto per gli emendamenti: 3 (o al limite 5) per articolo, onde evitare che un deputato possa decidere di presentare 10, 20, 50...emendamenti a legge, per puro scopo ostruzionistico.
In secondo luogo, si offre l'opportunità al presentatore del DDL di assorbire sin da subito le proposte emendative da lui giudicate positive.
Ovviamente, gli emendamenti non assorbiti andranno votati.
Poi, per evitare affollamenti dell'ultima ora, e favorire il dialogo, è prevista l'opportunità di allungare un pò (24 h) la seduta. Così si evita confusione sugli emendamenti assorbiti/ritirati/da porre in votazione...come già accaduto in passato. Lo stesso Presidente può chiedere delucidazioni ulteriori.




ARTICOLO 8


Dopo l'art. 8-bis del Regolamento è inserito l'art. 8-ter “Della fase di votazione del disegno di legge”:


Il Presidente, terminata la fase di discussione, pone ai voti gli eventuali emendamenti non assorbiti dal presentatore del disegno di legge o non ritirati dal proponente. Nel caso in cui non ci siano emendamenti, il Presidente pone ai voti il solo testo del disegno di legge o della mozione.
Il Presidente indica sempre con chiarezza il testo integrale del disegno di legge, dell'emendamento o della mozione posto ai voti, accompagnandolo con la relativa scheda di voto, nella quale saranno presenti le opzioni “sì”, “no”, “astenuto”.
La fase di votazione degli emendamenti, del solo testo del disegno di legge o della mozione dura 48 ore.
Una volta terminate le operazioni di voto, il Presidente proclama il risultato con le formule “La Camera approva”, “La Camera respinge” o “La Camera non è in numero legale per deliberare”, secondo le norme dell'art. 11 della Costituzione.
A seguito della votazione degli emendamenti, il Presidente sottopone al voto immediato dell'Assemblea il testo del disegno di legge così come modificato dagli eventuali emendamenti approvati. Dopo altre 48 ore, il Presidente proclama il risultato finale.

Commento: sistemiamo una volta per tutte l'annosa questione sugli emendamenti. Prima, in 48 h, si votano le proposte emendative, poi, in altre 48 h, si vota il testo del DDL così come eventualmente modificato dagli emendamenti accolti.
E' vero, la seduta si allunga (ma per le mozioni e per i DDL senza emendamenti si procede subito e si finisce in 48 h), tuttavia mi sembra la soluzione più chiara e diretta senza problemi di sovrapposizioni fra voti ed interpretazione del risultato.
In fondo, abbiamo visto che la Camera può cavarsela anche allungando i tempi. L'importante è esser chiari su cosa si vota.



ARTICOLO 9

La numerazione degli articoli del Regolamento della Camera è rivista in seguito all'approvazione della presente proposta di modifica.