Allego questo articolo che mi ha molto colpito, con stralci significativi per chi non volesse aprire il link.

Esso mi fa convinere in maniera ancora maggiore che le minacce allo Stato di Diritto vengono da certe sue istituzioni riconosciute e non da fantomatici pericoli agitati dalla stampa come il "pericolo neonazista".
In giorni vicini alla Giornata della Memoria invito tutti a pensare ad esso in senso estensivo, in senso antidittatoriale, le dittature portano a cose atroci, e una deriva di questo tipo da parte di uno dei 3 poteri di uno Stato di Diritto rischia di essere l'anticamera per un'altra, ennesima, dittatura.

Stato di diritto nel mirino | Il Garantista



<<’innalzamento delle pene per il reato di associazione di stampo mafioso: da 20 a 30 anni per il partecipe!Una pena enorme, infinita, che sottrae al giudice la possibilità di apprezzare una partecipazione di minima entità e di valutarne con una pena mite la speciale tenuità. La contestazione di partecipazione non viene certo mossa soltanto ai boss ma più spesso a piccoli fiancheggiatori con una capacità criminale a volte infima che sarebbe quanto meno spropositato punire con sanzioni così follemente afflittive. >>

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<<La normativa antimafia, potrebbe, secondo Gratteri, essere introdotta all’80 per cento con la decretazione di urgenza. L’Unione delle Camere penali si infiamma. Come può uno strumento in sé eccezionale e teso a rispondere a situazioni di urgenza, entrare a pieno titolo quale metodo ordinario per la legislazione in materia penale coperta per volontà dei Padri Costituenti da riserva di legge ordinaria? Il fine giustifica i mezzi? Ma se anche il fine si perde di vista traducendosi nella negazione del diritto di difesa, nell’umiliazione del ruolo dell’avvocato difensore, nell’annichilimento delle garanzie del giusto processo e della certezza della prova, nella disattenzione alle logiche deflattive dei giudizi a vantaggio della celere definizione dei processi, nel superamento del principio del “favor rei” e perfino nella confusione tra i ruoli – e già ce n’è troppa – tra chi esercita l’azione penale e chi giudica?>>.


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<<Sperando di non ritrovarle nelle 246 pagine del progetto, vanno rievocate le proposte di riforma già presentate dal ministro ombra:caduta del divieto di reformatio in pejus in sede di appello proposto dal solo imputato e conseguente possibilità per il magistrato giudicante di ravvisare nuovi elementi di responsabilità dai quali far scaturire inasprimenti sanzionatori; abrogazione del rito abbreviato,>>

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estensione dell’accesso al patteggiamento a tutti i reati subordinato, però, alla confessione, sulla bontà e pienezza della quale è ipotizzabile si preveda il parere del pm e il vaglio del magistrato – con inevitabili proiezioni incostituzionali di coazione psicologica all’accusato che sarebbe indotto a confessare e ad indicare i corresponsabili per accedere al solo rito che permetta uno sconto di pena>>