Legge Giò91 sulla cittadinanza
Preambolo
La cittadinanza italiana viene concessa agli stranieri residenti.
Tale atto non si configura in alcun modo come un diritto automatico, ma come una concessione e non è determinata dalla valutazione dell’interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell’interesse dello Stato e della comunità nazionale ad accogliere come cittadino il richiedente.
L’amministrazione, a tutti i livelli, ha potere discrezionale assoluto ed insindacabile nella concessione della cittadinanza.
Proposta di Legge
Articolo Primo
Casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione:
Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
I
Per acquisto volontario.
Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, dopo aver soddisfatto determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana)
II
Per matrimonio.
Dopo cinque anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio.
III
Per naturalizzazione (residenza).
Se si risiede legalmente in Italia da 12 anni, consecutivamente.
Se il richiedente proviene da un paese membro dell'Unione Europea, è possibile presentare la domanda dopo soli 6 anni di residenza continua in Italia, nel rispetto della legalità.
Lo straniero dovrà presentare richiesta all’Ufficio Naturalizzazione nel luogo di residenza.
L’autorizzazione all’inizio della procedura di naturalizzazione verrà avviato solo nel caso in cui lo straniero soddisfi i seguenti requisiti:
1
Residenza continuata come da articolo secondo comma III.
2
Certificato penale che attesti che non siano state commesse violazioni delle normative vigenti.
3
Nessun collegamento rilevato con associazioni o enti che minaccino o attentino alla sicurezza dello Stato Italiano.
4
Possesso di documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale sul territorio italiano che sia in regola con le normative sul lavoro e con gli obblighi contributivi e fiscali.
5
Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l’integrazione dello straniero nella comunità nazionale italiana.
Articolo Terzo
Norme sull’Esame per la Cittadinanza
Tale esame consisterà in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello di conoscenza della lingua, delle leggi e delle norme costituzionali italiane conseguito dal candidato.
Il mancato superamento di tale esame costituirà elemento ostativo fondamentale per l’avvio della pratica di naturalizzazione.
Lo straniero respinto potrà ritentare l’esame non prima di due anni dopo il primo tentativo.
Il richiedente respinto proveniente da paesi facenti parte dell'Unione Europea potrà ritentare dopo un anno.