La presente Legge vuole riorganizzare il territorio della Repubblica in unità amministrative locali più funzionali che rispecchino maggiormente la struttura economico-sociale del territorio e che garantiscano un reale livello intermedio fra il cittadino e lo Stato centrale.
Principi Generali
Art. 1
Con la presente legge sono soppresse tutte le regioni, le province ed i comuni . Sono altresì soppresse tutte le comunità montane, consorzi di bonifica e qualsiasi altro ente intermedio democratico o costituito da precedenti enti amministrativi.
Dei Dipartimenti
Art. 2
Sono costituiti, quali organi intermedi fra il Cittadino e lo Stato Centrale, i Dipartimenti. I Dipartimenti saranno più grandi delle attuali province ma più piccoli delle attuali Regioni, al fine di creare una dimensione ottimale di unità amministrativa.
Ogni Dipartimento è guidato da un Presidente eletto per 5 anni con mandato rinnovabile per una volta a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini secondo un sistema a doppio turno.
Ogni Dipartimento elegge un'assemblea di minimo 9 e massimo 21 (a seconda della popolazione del Dipartimento) consiglieri dipartimentali eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini.
Ogni dipartimento non potrà avere meno di 300.000 abitanti. I confini del dipartimento dovranno rispecchiare le caratteristiche economiche, sociali e demografiche della popolazione.
Le attuali province di Aosta e Trieste sono escluse da questa legislazione e costituiscono dipartimenti autonomi.
Tutte le competenze che la Costituzione Italiana non affida esplicitamente al Governo Centrale sono competenza de Dipartimenti.
Dei Distretti Metropolitani
Art. 3
I Dipartimenti la cui superficie è coperta in massima parte da un grande centro urbano e da una cerchia di altri comuni limitrofi conglomerati in un unico super-ammasso urbano si costituiscono come Distretti Metropolitani.
Per i Distretti Metropolitani valgono le norme espresse nell'articolo precedente per i Dipartimenti, ad eccezione:
- del numero dei consiglieri, che è da un minimo di 7 ad un massimo di 15
- del nome del Presidente che è sostituito con quello di Sindaco
- nei Distretti Metropolitani non esistono Comuni ma solo un unica entità. Il distretto metropolitano si organizza in circoscrizioni sul modello di quelle adottate da altre aree metropolitane in Europa come Londra
Art. 4
Il Distretto Metropolitano di Roma assume il nome di Distretto Federale.
Dei Comuni
Art. 5
Nei Dipartimenti i Comuni sono tutti quei conglomerati urbani con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. I centri abitati con meno di 5.000 abitanti sono uniti ad altri simili in un entità comunale che non abbia un diametro superiore ai 15km dal centro abitato principale.
I Comuni eleggono un sindaco a suffragio universale e diretto secondo un sistema a doppio turno.
I Comuni eleggono un consiglio comunale formato da 9 consiglieri nei comuni con meno di 15.000 abitanti e fino a 15 per i centri maggiori.
Ogni dipartimento regola il livello di autonomia dei singoli comuni, seguendo le linee guida contenute nella Costituzione.
Del Senato Federale
Art. 6
Il Senato della Repubblica è sostituito dal Senato Federale. Nel Senato federale siedono rappresentanti di tutti i Dipartimenti e di tutti i Distretti per un massimo di 175 Senatori divisi proporzionalmente per la popolazione delle entità amministrative.
Ogni entità amministrativa nomina o fa votare dai suoi elettori i rappresentanti della stessa al Senato Federale.
Il Senato è competente, insieme alla Camera dei Deputati, per le materie riguardanti l'ordinamento federale della Repubblica, per le leggi di Bilancio e per le riforme costituzionali.