Il professore emerito di Diritto Penale all’Università Firenze,
Ferrando Mantovani, è intervenuto nel dibattito sul ddl
Scalfarotto contro l’omofobia, che prevede la reclusione per chi «istiga a
commettere o commette atti di discriminazione» fondati sull’omofobia o sulla
transfobia. Il prof. Mantovani ha bocciato la legge
anti-omofobia per 8 motivi, ben ponderati ed esposti con
chiarezza.
A) NON NECESSARIA: ha inizialmente
osservato che «la proposta di legge è ritenuta da più parti, e non a torto,
non strettamente necessaria, essendo sufficiente a tutelare
ogni persona contro i deprecabili atti di violenza, di offesa, di
discriminazione per ragioni di orientamento sessuale, il ricco armamentario
penale dei delitti di percosse, di lesioni, di omicidio, di minacce, di violenza
privata, di atti persecutori, di maltrattamenti, di ingiuria, di diffamazione,
di discriminazione, in particolare in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro; tutte aggravate dalla circostanza dei motivi “abietti”, di cui all’art.
61 n.1 c.p.».
B) SI BASA SU ELEMENTI
EMOZIONALI: Inoltre, «tale proposta di legge presenta
un’inquietante intrinseca pericolosità, quale vulnus ad
irrinunciabili principi di civiltà giuridica, in quanto incentrata non su
elementi costitutivi di tipo descrittivo o naturalistico, facenti riferimento a
realtà individuabili con sufficiente sicurezza. Bensì su elementi costitutivi di
natura emozionale, quali l’”omofobia” e la “transfobia”, come
tali del tutto vaghi, indeterminati e indeterminabili nella
loro portata applicativa; nonché sulla indeterminatezza del concetto di
“discriminazione”».
C) TROPPA DISCREZIONALITA’ DEL
GIUDICE: è anche a lui evidente che «la suddetta proposta di
legge apre, conseguentemente, spazi estremamente ampi alla
discrezionalità del giudice e ai suoi possibili soggettivismi
(personologici, ideologici, caratteriali), e a possibili decisioni
giurisprudenziali opposte: in violazione dei principi, costituzionalizzati, di
legalità-tassatività e di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge. E
particolari inquietudini hanno già sollevato le applicazioni dell’art. 3/1a
della l. n. 654/1975 da parte della stessa Corte di cassazione nelle due
sentenze della Sez. I, n. 47984 del 22/11/201, e della Sez. IV, n. 41819, del
10/7/2009 (1)».
D) INTRODUCE IL REATO
D’OPINIONE: Ci sono inoltre rischi che «il prevedibile esito
della proposta di legge (se approvata), stante la sua indeterminatezza, sia
quello di perseguire penalmente, in quanto atti di discriminazione fondati sulla
omofobia, anche il sostenere l’inammissibilità del matrimonio
omosessuale, l’esigenza dei bambini di avere un padre e una madre, il divieto di
adozione di bambini da parte delle coppie omosessuali, il formulare giudizi di
disvalore degli atti omosessuali sulla base delle Sacre Scritture, della
Tradizione della Chiesa cattolica e del pensiero di altre religioni; il semplice
citare pubblicamente passi evangelici sulla sodomia; il dibattere se
l’orientamento sessuale sia modificabile o immodificabile e se la modificazione
sia un’affermazione scientificamente fallace o meno; l’applicare a persone
omosessuali, che liberamente lo richiedano, le c.d. terapie riparative per
correggere l’orientamento sessuale o considerare meritevole di aiuto il disagio
esistenziale di cui soffrono certi omosessuali. Con la conseguente
violazione dei diritti, costituzionalizzati, della libertà di
manifestazione del pensiero, della libertà religiosa e della libertà di
educazione dei genitori verso i figli, comprendente anche l’educazione
sessuale».
E) INCENTIVA LA STESSA
OMOFOBIA: l’omofobia, ha anche osservato l’emerito giurista,
«viene non contrastata, ma incentivata, e nel modo peggiore,
con gli atteggiamenti di vituperio, di intimidazione, di arrogante intolleranza,
di minacce o di attivazione di azioni penali verso i pensieri
divergenti, di cui si ha un crescente sentore; anziché favorito
attraverso un confronto ed una discussione, senza forzature, e la proposizione
di modelli educativi ispirati al rispetto di ogni persona come tale, a
prescindere dagli orientamenti sessuali».
F) HA UNA FUNZIONE
MORALIZZANTE: esiste anche uno scopo ideologico: «non ci
troviamo di fronte ad un “diritto penale conservativo”, di tutela di specifici
beni giuridici, ma ad un “diritto penale propulsivo”, usato cioè come strumento
per l’imposizione da una diversa visione sociale, per creare
nuova sensibilità, con una funzione c.d. di moralizzazione; finalità che sono
state sempre stigmatizzate dalla dottrina penalistica liberaldemocratica e
laica».
G) E’ CONTROPRODUTTIVA:
inoltre viene osservata la sua inutilità e controproduttività, «perché è
quanto mai dubbia l’effettività generalpreventiva di una tale legge, come
attestano i periodici ed infruttuosi inasprimenti sanzionatori in materia di
violenze sessuali, di pedoprostituzione, di pedopornografia, di atti
persecutori, di omicidi e di lesioni personali, causati da gelosia o da utenti
della strada sotto l’effetto di sostanze stupefacenti od alcoliche, e più in
generale la ininterrotta ed infruttuosa produzione legislativa penale», in
quanto «esiste un rapporto di proporzione inversa tra
condotta antisociale e validi controlli sociali, nel senso che il numero di
coloro che pervengono al delitto cresce col decrescere di tali sistemi normativi
di controllo».
Di fronte a comportamenti anti-sociali come
l’omofobia, qualora esista veramente, la vera alternativa è «ripristinare il
primario sistema dei controlli socio-culturali, sostituendo all’attuale sistema
di disvalori criminogeni un sistema di valore anticrimine, incentrato non più
sulla degenerazione della “cultura dei diritti” nella “caricatura dei diritti
propri”, tendenzialmente illimitati, ma sulla conversione della cultura dei
diritti anche nella “cultura dei doveri”, volta a fare emergere
nell’uomo la parte migliore e non la peggiore. Operazione che richiede una
profonda inversione culturale, assai improbabile finché persiste la diffusa e
nichilistica “inappetenza per ogni sistema di valori”». Oppure la
rassegnazione ma accompagnata comunque dall’auspicio del «riposo del
legislatore, preferibile ad un legiferare frenetico e scomposto,
ideologico e nichilistico, frutto di una persistente confusione tra l’”agire” e
l’”agitarsi”».
Più in dettaglio:
I delitti di omofobia e di transfobia e le inquietudini giuridiche