Art.49
La Corte Costituzionale è composta da 3 giudici il cui mandato avrà durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale.
Art.51
La Camera e il Senato , separatamente, eleggono ciascuno un giudice della Corte Costituzionale secondo le regole dell'art.13 della Costituzione.
Il Presidente di PIR nomina con proprio decreto un giudice contestualmente all'elezione degli altri 2 giudici costituzionali. L'Avvocato Generale è nominato dal Governo in carica , secondo il suo regolamento interno. In caso di vacanza del Governo, l'Avvocato Generale è nominato dal Presidente di PIR.
Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti.
Art.52
I giudici della Corte e l'Avvocato Generale possono essere rimossi dallo stesso organo che li ha nominati in caso di parzialità nel giudizio. I giudici nominati dal Parlamento possono essere rimossi con la maggioranza dei 3/4 dei membri della camera stessa. Il giudice nominato dal Presidente è revocato con decreto presidenziale. Il regolamento del Governo stabilisce forme e modi della rimozione dell'Avvocato Generale.
Essi decadono immediatamente dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o ban.
L'art.51 della Costituzione stabilisce le forme e i modi di sostituzione del magistrato.
Art. 56
E' fatto divieto di essere nominati all’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale a chi sia iscritto a movimenti politici o ricopra una qualsiasi carica istituzionale. E' fatto divieto ai Giudici e all'Avvocato Generale, pena l'immediata decadenza, di: partecipare a qualsiasi titolo a movimenti politici, ricoprire altre cariche istituzionali, nonchè candidarsi a elezioni politiche per il Parlamento o la Presidenza.
Art. 68
La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.
gradirei raccogliere le altre 5 firme necessarie per presentare la proposta