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    Predefinito <<<Albo delle leggi approvate dalla Camera dei Deputati>>>

    Albo delle leggi approvate dalla Camera dei Deputati
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  2. #2
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    Predefinito Rif: <<<Albo delle leggi approvate dalla Camera dei Deputati>>>

    DDL N°1 - ISTITUZIONE DI UN "ARCHIVIO NAZIONALE" DI TRANSATLANTICO



    Art. 1

    E' istituito l' "Archivio Nazionale" di Transatlantico, aperto e mantenuto dall'Archivista Nazionale di Politica In Rete. L'Archivio rappresenta la memoria storica di Transatlantico.



    Art. 2

    L'Archivio Nazionale, sotto forma di thread in rilievo nel Forum "Archivio di Stato", deve contenere almeno le seguenti informazioni, suddivise per Legislatura:

    - Data di inizio e di conclusione della Legislatura;
    - Risultati elettorali;
    - Cariche istituzionali (Presidente di PIR, Presidenti delle Camere, Vicepresidenti, Giudici della Corte Costituzionale, Presidente del Consiglio, Ministri, e ogni altra carica prevista dalla Costituzione) con data di inizio e di fine incarico;
    - Composizione iniziale delle Camere, Gruppi parlamentari, Capigruppo, e successive variazioni;
    - Link di rinvio alle sedute delle Camere, del Governo e della Corte Costituzionale;
    - Link di rinvio alle Leggi approvate;
    - Link di rinvio alle sentenze della Corte Costituzionale;
    - Link di rinvio a threads o documenti rilevanti per la vita istituzionale della Legislatura (messaggi ufficiali presidenziali e governativi, comunicati di alto livello, consultazioni presidenziali, etc.).

    L'Archivista Nazionale si incarica di recuperare e pubblicare tutte le informazioni di questo tipo riguardanti la Legislatura Costituente.

    Qualora se ne ravvedi la necessità, su ordine dell'Amministrazione queste informazioni possono essere sviluppate su singoli threads.



    Art. 3

    L'Archivio contiene le biografie e le carriere politiche dei giocatori, nonchè le storie dei partiti e dei movimenti di Transatlantico. Queste informazioni possono essere pubblicate solo ed esclusivamente su espressa autorizzazione del forumista o del rappresentante in carica del partito oggetto della biografia o della storia. L'autorizzazione deve avvenire in maniera esplicita e pubblica: per ottenerla l'archivista aprirà un thread pubblicando il testo oggetto della pubblicazione e chiedendo autorizzazione esplicita alla persona di riferimento.

    I forumisti ed i partiti coinvolti nell'iniziativa possono in ogni momento chiedere la cancellazione o la semplice rettifica dei dati che li riguardano.
    L'Archivista, prima di pubblicare eventuali aggiornamenti o di apportare modifiche o procedere alla cancellazione, deve chiedere l'autorizzazione con le stesse modalità descritte in precedenza.



    Art. 4
    L'Archivista Nazionale è nominato dal Governo su proposta del Ministro degli Interni, che ha anche facoltà di indire un concorso pubblico volto alla selezione del nome da proporre al governo (vedi Art.5). Non può essere nominato archivista o candidarsi nel concorso pubblico chi ricopre già seguenti incarichi:
    - Presidente di PIR
    - Membro del governo di PIR
    - Presidente della Camera
    - Presidente del Senato

    L'Amministrazione ha comunque il diritto di nominare, in modo autonomo e di propria iniziativa, un Archivista Nazionale selezionabile tra tutti i forumisti, compresi quelli che ricoprono le cariche istituzionali che costituirebbero l'impossibilità a ricoprire questo ruolo su incarico del governo.

    Nel caso in cui avvenisse una nomina da parte dell'amministrazione e fosse già in carica un archivista di nomina governativa, quest'ultimo decadrebbe immediatamente dal suo incarico.



    Art. 5

    Il concorso pubblico per la scelta del nominativo da proporre al governo viene gestito dal ministro degli Interni. Egli apre un thread apposito dove i candidati dovranno proporsi entro 72 ore. Seguiranno altre 72 ore dove il ministro degli interni interrogherà i candidati (con modalità a sua scelta) ed infine arrivare alla proclamazione del nome da sottoporre al governo entro le 24 ore successive alla scadenza dell'interrogazione dei candidati.



    Art. 6

    Ciascun forumista può proporre un riassunto storico, redatto in forma discorsiva, sintetica ed esauriente, della Legislatura giunta al termine. L'Archivista Nazionale raccoglie in un'unica discussione tutti i testi proposti, e pubblica il link nell'Archivio Nazionale in modo tale che la Comunità abbia cognizione delle varie interpretazioni storiche di Transatlantico.



    Art. 7

    Per consentire il costante aggiornamento dell'Archivio Nazionale, l'Amministrazione dota dei poteri di Moderazione del Forum "Archivio di Stato" l'Archivista Nazionale, nel caso limitati solo ed esclusivamente alla modifica dei posts dell'Archivio.
    L'Archivista Nazionale deve assicurare la massima presenza ed un costante aggiornamento dell'Archivio Nazionale. Se nominato dal Governo, il suo incarico può essere revocato qualora questi requisiti non siano rispettati. Egli decade anche nei casi previsti dall' art. 76 della Costituzione.
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  3. #3
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    Predefinito Rif: <<<Albo delle leggi approvate dalla Camera dei Deputati>>>

    DDL N° 2 - ISTITUZIONE DELLA "CONFERENZA STAMPA DI FINE MESE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO"



    Art. 1
    E' istituita la "Conferenza Stampa di Fine Mese del Presidente del Consiglio - Il Governo risponde", strumento informativo per l'esecutivo e di controllo per la Comunità.



    Art. 2

    Ogni seconda metà del mese il Presidente del Consiglio, a seconda delle proprie disponibilità, deve aprire un thread denominato "Conferenza Stampa di Fine Mese del Presidente del Consiglio - Il Governo risponde" con un preavviso pubblico di almeno una settimana.
    Le Conferenze Stampa sono sospese nei mesi di pausa istituzionale estiva individuati dalla legge.



    Art. 3

    Il Presidente del Consiglio, da solo od alla presenza di uno o più suoi ministri competenti in base alle tematiche trattate, a nome del Governo, pubblica in questo thread un Comunicato Ufficiale contenente le attività svolte dall'esecutivo, i propositi per il mese successivo, una riflessione sulla politica generale pirriana, i rapporti con le Camere, nonchè facoltativamente dei riferimenti ai fatti d'attualità.



    Art. 4

    Ciascun giornalista iscritto all'Albo Ufficiale della Stampa pirriana ha diritto di porre 3 domande al Presidente del Consiglio od ai suoi ministri presenti secondo le modalità previste dall'Art. 3.
    Le domande riguardano il Comunicato Ufficiale del Presidente del Consiglio ma possono in ogni caso approfondire i seguenti temi:
    - comportamenti e dichiarazioni del Presidente del Consiglio;
    - attività e propositi dell'esecutivo;
    - stato della maggioranza di governo;
    - vita politica pirriana;
    - fatti d'attualità.



    Art. 5

    I giornalisti hanno 3 giorni di tempo, una volta pubblicato il Comunicato Ufficiale del Presidente del Consiglio, per porre le domande.



    Art. 6

    Il Presidente del Consiglio ed i suoi ministri presenti secondo le modalità previste dall'Art. 3 hanno 3 giorni di tempo per rispondere alle domande dei giornalisti.
    Essi non hanno obbligo di risposta, ma devono motivare il rifiuto. Se lo ritiengono, possono rispondere con un solo intervento a domande considerate omogenee.
    I giorni a disposizione diventano 5 se il Presidente del Consiglio o un ministero a cui è stata posta una domanda su uno specifico tema riguardante le sue competenze si giustifica per sopravvenuti impegni esterni.



    Art. 7

    Il Presidente del Consiglio o uno dei ministri presenti secondo le modalità previste dall'Art 3 motiva la sua eventuale assenza alla Conferenza Stampa allegando, oltre alla giustificazione, il nome del sostituto pronto a rispondere alle domande. Il sostituto del Presidente del Consiglio deve essere un Ministro del Governo. Il sostituto di uno dei ministri deve essere un sottosegretario competente o lo stesso Presidente del Consiglio.



    Art. 8

    Il Presidente del Consiglio non può assentarsi per più di 2 Conferenze Stampa nel corso della Legislatura. In caso contrario viene dichiarato Pubblico Nemico della Stampa, titolo che non comporta obbligo di dimissioni.



    Art. 9

    Una volta che siano pervenute nei termini stabiliti tutte le risposte del Presidente del Consiglio e dei suoi ministri presenti nelle modalità previste dall'Art. 3, il thread della Conferenza Stampa viene chiuso. Facoltativamente, ciascun membro della Comunità ha il diritto di aprire un thread di commento, nel quale vengono discussi il Comunicato e le risposte del Presidente del Consiglio, senza limiti di partecipazione e di tempo.

    Gli articoli 4,5,6 e 8 sono modificati come segue:

    Art. 4

    Ciascun forumista iscritto ha diritto di porre una domanda al Presidente del Consiglio od ai suoi ministri presenti secondo le modalità previste dall'Art. 3.
    Le domande riguardano il Comunicato Ufficiale del Presidente del Consiglio ma possono in ogni caso approfondire i seguenti temi:
    - comportamenti e dichiarazioni del Presidente del Consiglio;
    - attività e propositi dell'esecutivo;
    - stato della maggioranza di governo;
    - vita politica pirriana;
    - fatti d'attualità.



    Art. 5

    I forumisti hanno 3 giorni di tempo, una volta pubblicato il Comunicato Ufficiale del Presidente del Consiglio, per porre le domande.



    Art. 6

    Il Presidente del Consiglio ed i suoi ministri presenti secondo le modalità previste dall'Art. 3 hanno 3 giorni di tempo per rispondere alle domande dei forumisti.
    Essi non hanno obbligo di risposta, ma devono motivare il rifiuto. Se lo ritiengono, possono rispondere con un solo intervento a domande considerate omogenee.
    I giorni a disposizione diventano 5 se il Presidente del Consiglio o un ministero a cui è stata posta una domanda su uno specifico tema riguardante le sue competenze si giustifica per sopravvenuti impegni esterni.



    Art. 8

    Il Presidente del Consiglio non può assentarsi per più di 2 Conferenze Stampa nel corso della Legislatura. In caso contrario viene dichiarato Pubblico Nemico della Libertà di Stampa, titolo che non comporta obbligo di dimissioni.
    Ultima modifica di Popolare; 09-04-10 alle 01:39
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  4. #4
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    DDL Costituzionale Ronnie

    Articolo unico

    1. Ogni termine temporale previsto da fonti del diritto pubblico polliano sospende di diritto il suo decorso alle date del 20 dicembre e del 1 luglio per riprenderlo rispettivamente alle date del 10 gennaio e del 1 settembre.
    2. Se un atto giuridico viene compiuto in un periodo di pausa istituzionale, i termini relativi allo stesso iniziano a decorrere al termine della pausa, ed esso acquista priorità d'efficacia rispetto ad altri secondo la data di presentazione nel periodo di pausa che lo veda precederli.
    3. Non sono mai sospesi quei termini che riguardino la maturazione dell'anzianità forumistica minima per l'esercizio di un diritto individuale previsto dall'ordinamento o che siano previsti da accordi di carattere privato quali ad esempio gli statuti di partiti, associazioni o aziende virtuali.
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  5. #5
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    Predefinito Rif: <<<Albo delle leggi approvate dalla Camera dei Deputati>>>

    L'art. 16 della costituzione è così modificato:

    Art. 16
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può candidarsi contemporaneamente alle due Camere.
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  6. #6
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    Predefinito Rif: <<<Albo delle leggi approvate dalla Camera dei Deputati>>>

    ISTITUZIONE DELLA CAPITALE VIRTUALE DI POLITICAINRETE.NET e REGOLAMENTAZIONE DEL CONSIGLIO CITTADINO.


    Art.1
    Sarà istituita, a partire dalla terza legislatura di PIR.net, con il nome di Città di PIR, la capitale virtuale del forum di Politicainrete.net.

    Art.2
    La capitale virtuale e' gestita da un consiglio cittadino presieduto da un sindaco.
    L' ufficio del Sindaco della Città di PIR sarà rappresentato in un thread a rilievo su forum Transatlantico che prenderà il nome di Municipio di PIR.
    Ad ogni legislatura il consiglio viene rinnovato entro 10 giorni a partire dalla pubblicazione dei dati ufficiali delle ultime elezioni da parte dell' ammistrazione di Politicainrete.net.

    Art.3
    Il consiglio cittadino è composto da 9 consiglieri cittadini eletti in elezioni da tenersi in concomitanza delle elezioni di rinnovo del Parlamento.
    Possono candidarsi alla carica di consiglieri cittadini tutti i forumisti con almeno 100 posts e 3 settimane di iscrizione al momento dell'indizione delle elezioni.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di elezione del Consiglio cittadino.

    Art.4
    La carica di Sindaco di PIR City e di consigliere cittadino è incompatibile con la carica di Presidente di PIR, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Giudice della Corte Costituzionale, Governatore delal Banca Centrale, Primo Ministro , Ministro del Governo in carica e di Avvocato Generale.

    Art.5
    Insediato il consiglio cittadino, il consigliere con più post all'attivo assume l' incarico di Sindaco provvisorio della Città di PIR.
    Entro tre giorni dall' insediamento del consiglio cittadino il Sindaco provvisorio dovrà aprire la prima seduta del Consiglio, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo Consigliere con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.

    In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Sindaco della Città di PIR.
    Nelle successive 48 ore ci saranno le operazioni di voto.

    Il Sindaco eletto avrà l' autorità per gestire i lavori, aprire e chiudere tutte le sedute del Consiglio Cittadino.

    Il Sindaco di PIR eletto potrà nominare un vice Sindaco fra i consiglieri cittadini che farà le sue veci quando assente o impossibilitato.

    Il Sindaco di Città di PIR può essere destituito attraverso una deliberazione del Consiglio Cittadino, richiesta tramite una sfiducia motivata, presentata pubblicamente da almeno 5 consiglieri cittadini nella thread Municipio di PIR.

    Art.6

    Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, ivi compresa l' elezione e la destituzione del Sindaco di Città di Pir, non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

    Art.7

    Il Consiglio Cittadino adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
    Il regolamento emanato con decreto dal Sindaco di Città di PIR deve conformarsi alle norme costituzionali.

    Art.8

    Le competenze dell Consiglio Cittadino, regolate dal proprio regolamento interno, saranno quelle di:

    - Stabilire e tracciare l' urbanistica della Capitale Virtuale Città di PIR e autorizzare la costruzione di edifici virtuali statali o privati, attraverso piani regolatori approvati dal Consiglio stesso.

    - Disporre la costruzione di monumenti virtuali da dedicare a meritevoli personaggi Polliani, Pirriani o a personaggi o avvenimenti storici della vita reale.

    - Nominare Quartieri, Edifici, Strutture, Ponti, Piazze, Viali, Vie, strade e quant' altro presente nella topografica di Città di PIR.

    Art.9

    Ulteriori nuove competenze del Consiglio Cittadino potranno essere stabilite solo tramite legge ordinaria approvata dalla Camera dei Deputati.

    Art.10

    Il sindaco della Città di PIR per meglio gestire i lavori della propia giunta, potrà attribuire delle competenze speciali a dei Consiglieri Cittadini che prederanno il titolo aggiuntivo di assessore.
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  7. #7
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    DDL MASSIMO PIACERE

    PROPOSTA PER ISTITUIRE IL 2 DICEMBRE COME "FESTA PIRRIANA"

    Il 2 Dicembre,compleanno della Divina Britney Spears, tutto il sito di POLITICA IN RETE verrà colorato di rosa,modificando perciò la grafica.

    In tutti i forum verranno posti dei messaggi scorrevoli con la scritta "AUGURI DIVINA BRITNEY!"

    Nel forum TRANSATLANTICO verrà aperto in rilievo un 3d di puro cazzeggio e spam per festeggiare l'evento.Tutti gli utenti saranno invitati.

    Nel forum FONDOSCALA verrà aperto in rilievo un 3d di auguri come è solito fare per qualsiasi compleanno di qualsiasi forumista.


    DDL FalcoConservatore

    Istituzione della Medaglia d'Oro per la presenza storica su Politica OnLine - Politica InRete

    Art. 1

    E' istituita la Medaglia d'Oro per la presenza storica sui siti Politica OnLine - Politica InRete, come segno di riconoscimento per coloro che hanno contribuito con la loro presenza pluriennale alla storia dei due portali.

    Art. 2

    La Medaglia d'Oro viene concessa dal Presidente di PIR, su richiesta pubblica degli interessati, a tutti quei forumisti che posso dimostrare almeno 5 anni di iscrizione in tutto ai due siti Politica OnLine e PoliticaInRete, anche con nickname diversi, purchè riferibili con sicurezza alla stessa persona fisica. Il nick, od il principale della serie, deve aver raggiunto almeno i 1.000 posts su POL nell'arco dei 5 anni. Questo requisito non si applica per il nick iscritto a PIR e richiedente.
    Si considera come data di chiusura di PoliticaOnLine il 26 Febbraio 2009.

    Art. 3

    Nella richiesta pubblica i forumisti interessati devono specificare la data di iscrizione a POL (anno e possibilmente mese) e il numero di posts raggiunti, corroborandoli con le informazioni presenti su EnciPolpedia, raggiungibile al link:
    EnciPolpedia [EnciPolpedia]

    In assenza di informazioni su EnciPolpedia, i forumisti interessati possono portare le testimonianze di altri forumisti in grado di confermare con dichiarazione giurata l'anzianità di iscrizione su POL, anche alla luce di eventuali cambi di nick.
    In caso di contestazioni decide in modo inappellabile il Presidente, che in ogni caso, per la concessione della Medaglia, tiene conto anche dell'anzianità di iscrizione a PIR.

    Art. 4

    Il Presidente di PIR apre e tiene aggiornato l'Albo delle Medaglie d'Oro per la presenza storica su POL e PIR, con l'elenco dei forumisti premiati, l'eventuale successione storica dei nick, e la prima data di iscrizione a Politica OnLine.
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  8. #8
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    Ordine al Merito del Forum Politica in Rete

    Art.1 È istituito l'Ordine «Al merito della Forum di Politica in Rete», destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano avuto meriti speciali verso il Forum.

    Art.2 Le onorificenze sono conferite con decreto motivato del Presidente del Forum di Politica in Rete pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Capo dell'Ordine è il Presidente di PIR. L'Ordine è retto da un cancelliere, che lo gestisce. Il cancelliere dell'Ordine è nominato con decreto del Presidente di PIR, su proposta del Primo Ministro, sentito il Governo.

    Art.3 Ciascun Ministero invia al Governo le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze. Il Governo trasmette le segnalazioni cui intende dar corso all'attenzione del Presidente di PIR.

    Art.4 I nominativi dei forumisti a cui è stato insignita l’onorificenza sono inviati al cancelliere per la registrazione nell'albo dell'Ordine, ovvero in un thread aperto nel Forum Transatlantico denominato “Albo dell'Ordine al Merito del Forum di Politica In Rete”. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione.

    Art.5 Coloro che ricevono le onorificenze hanno il diritto di usare il titolo Cavaliere. Gli insigniti possono far uso del titolo soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.

    Art.6 Incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno, ovvero nei casi di ban definitivo e di sospensione superiore ai 20 giorni. La revoca è pronunciata con decreto motivato del Presidente di PIR, su proposta del Governo. Il decreto del Presidente di PIR che dispone la revoca di una onorificenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    Art.7 I Presidente del Forum di Politica in Rete, terminato il suo mandato, ha diritto a ricevere l’onorificenza, tranne nei casi in cui sia decaduto ai sensi degli art. 39, 40 e 76 della Costituzione (eccettuato il punto 4). Essa sarà conferita dal nuovo Presidente. Nel caso egli conseguisse un secondo mandato consecutivo, l’onorificenza sarà conferita al termine di esso.
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  9. #9
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    Modifiche costituzionali

    Art. 49
    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.

    Art. 51
    La Camera elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti per le prime due sedute e dei 2/3 dei componenti a partire dalla terza seduta.
    In diversa votazione, la Camera elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
    Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti. Fino alla nuova elezione, e comunque fino alla scadenza, sono prorogati i poteri dei precedenti componenti.

    Art. 52
    Uno dei Giudici, l'Avvocato Generale o il suo Vice può essere rimosso con un voto della Camera che esprima la stessa maggioranza che lo ha eletto.
    Decade altresì dall’incarico per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, assenza superiore ai 30 giorni, o ban.
    Viene sostituito mediante un voto della Camera che si esprima con la stessa maggioranza che aveva eletto il componente da sostituire. In caso di mancata elezione per tre volte del componente subentrante, lo stesso viene designato dal Presidente di PIR, nel rispetto del criterio con cui il sostituendo era stato a suo tempo eletto.

    Art. 56
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.

    Art. 68
    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.

    f.to
    on. codino
    Ultima modifica di Popolare; 01-07-10 alle 14:12
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  10. #10
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    REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

    Parte prima – Disposizioni preliminari


    Articolo 1 - I deputati

    I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista.
    Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.
    Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.


    Articolo 2 – Il Presidente della Camera

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. Nella prima seduta dopo le elezioni la Camera è presieduta provvisoriamente dal deputato più anziano d'età forumistica, e in caso di più deputati con pari data di iscrizione al Forum da colui che vanta il maggior numero di messaggi.
    L'ordine del giorno della prima seduta prevede in modo esclusivo l'elezione del Presidente della Camera, che avviene per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Al fine di abbreviare le operazioni, il Presidente Provvisorio ha la facoltà di diminuire a 48 ore la fase di discussione delle sedute dedicate all'elezione del Presidente.


    Articolo 3 - I Vicepresidenti

    Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti. Vengono eletti i due candidati alla Vicepresidenza più votati. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.


    Parte seconda - Del Presidente, della Conferenza dei Capigruppo, dei Gruppi parlamentari


    Articolo 4 – Il Presidente della Camera

    Il Presidente rappresenta la Camera dei deputati. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Il Presidente della Camera convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
    4.1 Ogni atto o comportamento del Presidente della Camera che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge può essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Le determinazioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per il Presidente della Camera e comportano l’annullamento degli atti oggetto di censura.


    Articolo 5 – La Conferenza dei Capigruppo

    La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente della Camera ogniqualvolta lo ritenga utile o su richiesta di un quarto dei deputati, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Alla Conferenza potranno partecipare attivamente anche i singoli membri del Gruppo Misto.


    Articolo 6 – I gruppi parlamentari

    Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente del Congresso a quale Gruppo intendono iscriversi. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.
    Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.

    Parte terza – Il Funzionamento della Camera


    Articolo 7 – La presentazione delle proposte di legge

    L'iniziativa legislativa é esercitata tramite la presentazione della proposta di legge nell’apposito thread ufficiale "Proposte di Legge della Camera - numero legislatura" predisposto dal Presidente dell’Assemblea nei sette giorni successivi alla sua elezione. Il Presidente della Camera verifica che la proposta di legge rispetti i requisiti formali previsti dalla Costituzione ed in caso di verifica positiva provvede alla calendarizzazione della stessa.
    Le leggi popolari ordinarie e le leggi di revisione costituzionale devono essere accompagnate dalle firme necessarie per la presentazione previste dalla Costituzione, con link apposito al thread di raccolta delle firme. Nel thread delle proposte di legge vanno presentate anche le proposte di modifica del presente Regolamento.
    Le mozioni di sfiducia verso i magistrati, il Presidente della Camera ed il Governo, nonché la mozione di Censura parlamentare verso il Presidente di PIR, vanno presentate sul Forum Camera con apposito messaggio pubblico, corredato dalle firme necessarie.
    I proponenti hanno sempre la facoltà di ritirare le proprie proposte con messaggio ufficiale.


    Articolo 8 - Della fissazione dell'Ordine del Giorno e della convocazione delle sedute

    L'Ordine del Giorno della Camera per le sedute dedicate all'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti, e alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR ed il Presidente della Camera è unico.
    Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL. La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare, il Presidente può superare la soglia prevista.
    Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o sia iniziata la pausa istituzionale individuata dalla legge. Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.


    Articolo 9 – La seduta parlamentare

    La seduta parlamentare è convocata dal Presidente della Camera tramite l'apertura di un apposito thread. Tra la convocazione e l’apertura della discussione è necessario un preavviso minimo di 24 ore. Ciascuna seduta è composta da due sessioni: sessione di discussione della durata di 72 ore, e sessione di voto della durata di 48 ore. La fase di votazione si conclude con la proclamazione degli esiti ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.
    Eccezioni alla presente disposizione sono previste all'ultimo comma dell'art. 2, all'ultimo comma dell'art. 10 e dall'art. 11 qualora sia necessario raddoppiare la durata della fase di votazione per consentire il voto degli emendamenti al disegno di legge ed il voto al testo del disegno di legge nella sua versione emendata.


    Articolo 10 - Della presentazione e discussione degli emendamenti

    Durante la seduta, ciascun deputato può presentare in Assemblea al massimo 5 emendamenti per articolo del disegno di legge. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può aumentare fino a 10 gli emendamenti. Il presentatore del disegno di legge, ovvero il primo firmatario, entro il termine delle 72 ore previste per la fase di discussione ha facoltà di accogliere gli emendamenti e di integrarli nel testo originario del DDL, che sarà posto ai voti così come modificato. Gli emendamenti o le parti di emendamento non accolti dal presentatore vengono in ogni caso poste ai voti, a meno che il presentatore non le ritiri ufficialmente entro la fase di discussione.
    Allo scopo di favorire eventuali accordi fra deputati e la chiarezza della discussione, il Presidente in via eccezionale può prorogare la fase di discussione di altre 24 ore, oltre le quali si procede in ogni caso alle operazioni di voto. Non sono ammesse proroghe nei casi previsti dal primo comma dell'art. 8.

    Articolo 11 - Della fase di votazione del disegno di legge

    Il Presidente, terminata la fase di discussione, pone ai voti gli eventuali emendamenti non assorbiti dal presentatore del disegno di legge o non ritirati dal proponente. Nel caso in cui non ci siano emendamenti, il Presidente pone ai voti il solo testo del disegno di legge o della mozione.
    Il Presidente indica sempre con chiarezza il testo integrale del disegno di legge, dell'emendamento o della mozione posto ai voti, accompagnandolo con la relativa scheda di voto, nella quale saranno presenti le opzioni “sì”, “no”, “astenuto”.
    La fase di votazione degli emendamenti, del solo testo del disegno di legge o della mozione dura 48 ore.
    Una volta terminate le operazioni di voto, il Presidente proclama il risultato con le formule “La Camera approva”, “La Camera respinge” o “La Camera non è in numero legale per deliberare”.
    A seguito della votazione degli emendamenti, il Presidente sottopone al voto immediato dell'Assemblea il testo del disegno di legge così come modificato dagli eventuali emendamenti approvati. Dopo altre 48 ore, il Presidente proclama il risultato finale.


    Articolo 12 – Convocazione in seduta comune delle Camere

    La Camera dei Deputati è convocato in seduta comune con il Senato nei casi previsti dalla Costituzione. Le formalità di convocazione, la Presidenza e le procedure sono quelle della Camera dei Deputati. La seduta comune non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.


    Articolo 13 - Il voto di fiducia e la mozione di sfiducia

    La Camera è convocata per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL.
    La Camera è altresì convocata per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.
    La seduta segue le regole delle ordinarie sedute parlamentari.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente della Camera dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
    Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
    Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.


    Articolo 14 – Rimozione di uno o più Magistrati

    La procedura di rimozione di uno o più magistrati viene attivata dal Presidente della Camera su richiesta di almeno la metà dei deputati. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera. La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti è disposta obbligatoriamente dal presidente della Camera qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/4 dei votanti.


    Articolo 15 – Rimozione del Presidente della Camera

    La procedura di rimozione del Presidente della Camera viene attivata su richiesta di almeno cinque deputati. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera. La rimozione del Presidente della Camera è ordinata dal Presidente di PIR obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 2/3 dei deputati.


    Articolo 16 - Question Time

    Ogni gruppo parlamentare può presentare una interrogazione rivolta al Governo affinché il Primo Ministro o il Ministro competente per materia chiarisca una questione di attualità politica, economica o relativa all’attività governativa.
    Il soggetto istituzionale al quale è rivolta l’interrogazione ha l’obbligo di rispondere all’interrogazione nei sette giorni successivi alla richiesta di Question Time. Il capogruppo del gruppo parlamentare richiedente, o un altro membro del gruppo da lui delegato, hanno facoltà di dichiararsi soddisfatti o meno della risposta ricevuta, ed eventualmente di replicare. Alla replica il soggetto al quale è stata rivolta la prima interrogazione ha facoltà di rispondere per iscritto entro i successivi 7 giorni.
    Ultima modifica di Popolare; 10-09-10 alle 12:44
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

 

 
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