User Tag List

Pagina 1 di 3 12 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 23
  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Exclamation Considerazioni in diritto e in fatto intorno al carattere della Sentenza della Corte

    Intorno ai poteri ex art 40 della Corte Costituzionale
    Perché la sentenza non è vincolante e perché le precisazioni del Giudice Caimano sono sbagliate.

    Premesse indispensabili:
    a) l'ultima sentenza controversa è stata ammessa ex art 40.
    b) l'ultima sentenza non è la prima ex art. 40
    c) l'ultima sentenza può creare problemi ed ha già creato perplessità.
    d) l'ultima sentenza è stata interpretata dal Giudice Caimano pubblicamente

    Lo scrivente ha il massimo rispetto degli Organi Giudiziari e delle Magistrature, e non può pertanto esimersi dal ricordare al Giudice Caimano ed agli altri organi Costituzionali precise e vincolanti disposizioni nonchè precedenti chiarissimi e considerazioni di opportunità le quali varranno a smentire -nel pieno rispetto delle sue funzioni- l'opinione personale del Giudice Caimano e a costituire un suggerimento agli Organi Costituzionali perchè si muovano nel senso opposto indipendentemente da qualsiasi ulteriore evento.

    IL DIRITTO

    Partiamo dalla legge
    Art.40

    1. La Corte Costituzionale ha anche il compito di risolvere le questioni interpretative di norme giuridiche che sorgono nella Comunità di Pol.
    Questo articolo sancisce la modalità di cui la Corte dispone per operare, non può darsi che la Corte non risponda ai soggetti titolati ad adirla altro che con una sentenza (ex art 37) e non può darsi che la sentenza non contenga l’interpretazione di quel che gli viene chiesto (ossia una norma) perché questo articolo dichiara che l’oggetto dell’interpretazione sono le norme giuridiche. Il fatto che la Corte si pronunci e che lo faccia su un oggetto tramite sentenza non implica per nulla che detta sentenza abbia forza giuridicamente vincolante, infatti ad ora la legge non ha autorizzato la Corte ad avere alcun potere in materia (come invece ha per altra competenza ex art 38 potendo porre nel nulla atti aventi forza di legge “incostituzionali”) e non ha esplicitato ancora alcun atto vincolante per chicchessia. E’ solamente detto che la Corte può “parlare” su certe cose tramite un certo strumento e che può farlo solo se le viene chiesto. Il compito politico è evidente: risolvere le questioni, appunto fornendo una interpretazione che la Corte stessa giudichi valida. L'oggetto norma giuridica è individuato in modo chiaro e non si può sostenere -visto il diritto pubblico come regno della legittimità- che analogicamente sarebbe possibile trovare un ipotetico diritto della Corte a giudicare dei fatti e a disporre su di essi magari con forza vincolante e disponendo sanzioni, del tutto non previste in Costituzione dall'art 40. La forza vincolante delle sentenze è espressa in costituzione, ma essa non ricopre tutte le tipologie di sentenza, in particolare al caso concreto l'art 40 non autorizza nessun effetto ma autorizza solamente una sentenza. Non può dirsi che le sentenze sarebbero sempre vincolanti giacchè la cogenza delle sentenze è specificata a seconda della fattispecie giuridica di esse e non prevista all'articolo 37 il quale vieta alla Corte di esprimersi con altro che le sentenze medesime. Il carattere fondamentale dell'articolo 40 è quello di concedere alla Corte di poter parlare su richiesta rivolgendo esortazioni e consigli agli organi del potere legislativo ed esecutivo titolati all'applicazione della legge i quali contengano la sua visione delle norme giuridiche. Non può dirsi che la Costituzione -che dice chiaramente cosa è competenza di chi- parlando di risoluzione delle controversie intorno all'interpretazione di norme giuridiche permetta alla Corte di vincolare organi competenti ad assumere decisioni unidirezionali, e magari contra legem scripta, in base alle sue decisioni, giacchè la Corte è organo tra organi e non solo non è il sovrano ma non è neppure l'unico custode costituzionale.

    Se una norma viene (ad.es) pubblicata, non è perchè questa corte possa ex art 40 obbligare a pubblicare (scrivendo: “intimo a pubblicare”) ma perchè un organo concreto dell'ordinamento ha ritenuto che essa sia da pubblicare secondo la legge. Il punto è che spetta agli organi costituzionalmente preposti l'applicazione di certe norme e che essa è strettamente connessa alla loro natura di organi. La sentenza della Corte indipendentemente da che scriva “intimo”, “invito”, “supplico”, “accerto” non può levare una competenza scritta a chiare lettere in Costituzione a un organo, può al massimo dire che la sua interpretazione della legge che regola quell’organo è una. La Corte stessa, non avendo potere amministrativo, non può sostituirsi a chi deve condividere la sua interpretazione e non può in nessun caso decidere per altri in modo sostitutivo. Essa può dire solamente cosa secondo lei quegli altri dovrebbero fare, ma sta alla loro personale visione delle norme l’integrazione dell’interpretazione della Corte al fine di risolvere la controversia concreta. La sentenza interpretativa non è insomma una sentenza per conflitto di attribuzione ex art 39, non può dunque rimodulare competenze –non si saprebbe bene dandole a quale organo poi-. La sentenza interpretativa non è una sentenza di incostituzionalità ex art 38 e non può dunque annullare (con forza cogente) un atto normativo. La sentenza ex art 40 –interpretativa appunto- non può nemmeno –con cogenza- dire “lo devi fare” a qualcuno e disporre sanzioni per chi non lo faccia, infatti essa non è amministrativa e non può scavalcare in qualsiasi caso norme scritte che dicano magari l’opposto! Importante è infine per ultimo considerare che la sentenza ex art 40 non è una sentenza costitutiva di situazioni giuridiche (sarebbe necessariamente scritto se lo fosse) e non può dunque dichiarare accertato l’avvenimento di qualcosa con forza cogente, cioè imponendo ad altri di considerare che sia così. Non può dunque ammettersi che quando la Corte dica "l'atto di competenza dell'organo x è da considerarsi avvenuto" essa abbia potere di impedire all'organo a cui è competente quell'atto di dire che non è affatto così. Al momento in cui la Corte faccia qualcosa del genere essa sta solo esponendo la sua visione delle cose, la quale può essere o non essere, del tutto legittimamente in ambo i casi.

    La Corte -come parte di una ricostruzione interpretativa di tipo dialettico e non normativo- può usare l'artifizio di porre all'ipotesi cose non avvenute nella realtà o perfino illegali per definire quali sarebbero le conseguenze ordinamentali delle medesime ma tutto questo è solo finalizzato alla presentazione unitaria della sua visione di un problema, ossia della visione che se la Corte potesse adotterebbe, in ciò limitandosi a suggerire, esortare, richiedere, proporre un comportamento specifico agli organi dell'ordinamento concreto responsabili della decisione su quello specifico atto!

    Alla Corte furono già chieste dichiarazioni di accertamento di nullità, di definizione di posizioni giuridiche soggettive, di giudizi su fatti e di sentenze ex art 40 che “dicessero di fare qualcosa a qualcuno” e la Corte stessa le ha trattate chiaramente.


    Citazione Originariamente Scritto da Ricorso Primoli-Liberamente
    I SOTTOSCRITTI RICORRENTI

    rivolgono istanza alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione in oggetto e chiarisca definitivamente la vicenda, stabilendo quindi a chi debba essere assegnato il seggio congressuale vacante e, specularmente, stabilendo la validità o l'inefficacia della nomina effettuata dal Presidente del Congresso, non suffragata dall'accettazione in sede di seduta assembleare (accettazione effettuata, in osservanza del citato Regolamento dal primo dei non eletti, anziché dal secondo dei non eletti).
    Sì è posto in Questa seduta il problema di giudicare ammissibile o no un ricorso che chiedesse queste cose http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=370062

    In quell’udienza intervennero i Sig. Magistrati Azerty e C@scista, i quali concordarono di approvare come ammissibile il regolamento sulla base di questo articolo (e non di altro):

    Citazione Originariamente Scritto da c@scista
    Sul punto 2 per me non c'è dubbio che si applichi l'articolo 40 della costituzione
    Art.40

    1. La Corte Costituzionale ha anche il compito di risolvere le questioni interpretative di norme giuridiche che sorgono nella Comunità di Pol.
    #9 http://www.politicaonline.net/forum/...60&postcount=9
    Citazione Originariamente Scritto da Azerty
    […]Mi trovo a concordare con lei quando mi dice che la Corte è competente per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento congressuale, in special modo sulla base dell'unica Costituzione facente testo in questo caso, ovvero quella polliana.
    Volevo però precisare una questione. Il ricorso in esame ha una stretta inerenza con un fatto ben specifico che si è verificato e si sta verificando proprio di questi tempi nel forum Camera. Questa particolarità del ricorso, che non si limita quindi ad essere una richiesta interpretativa di alcuni specifici passaggi del Regolamento del Congresso, proporrei di espungerla in qualche maniera sin da questa sede di giudizio.
    #10 http://www.politicaonline.net/forum/...8&postcount=10
    Citazione Originariamente Scritto da C@scista
    Certamente collega. Direi che la competenza della Corte riguarda esclusivamente l'interpretazione del regolamento congressuale relativamente allla successione tra congressisti in seguito alla rinuncia o alla decadenza di un congressista eletto mentre la Corte non può annullare atti amminitrativi.
    Oviamente sarà solo il presidente del congresso che ratificherà o annullerà i suoi atti sulla base dell'interpretazione che darà questa corte del regolamento
    #11 http://www.politicaonline.net/forum/...7&postcount=11
    Citazione Originariamente Scritto da Azerty
    Perfetto. Data l'eliminazione esplicita ed a priori dell'elemento per così dire "non interpretativo" del discorso, mi trovo in accordo con lei nel dichiarare, visto il contemporaneo soddisfacimento dei punti uno e due, il ricorso ammissibile.
    Un altro ricorso (quello di Liberamente) che anch’esso conteneva richieste non soddisfabili fu accorpato in questo giudizio e la sua ammissibilità vide dal Presidente citate le medesime argomentazioni e approvata la medesima formula in un’altra seduta qui: http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=370430

    In seguito alla ammissibilità ed al Processo nel Merito di entrambi i ricorsi –che furono unificati- la Corte Costituzionale di Politica Online ebbe a sentenziare

    Citazione Originariamente Scritto da C@scista
    http://www.politicaonline.net/forum/showpost.php?p=6378221&postcount=31
    […]
    Sempre avvalendosi del potere di interpretazione delle norme la Corte ritiene conseguentemente illegali le delibere prese nelle sedute congressuali in cui il voto dei sopracitati congressisti risulti determinante.
    La Corte non potendo pero' annullare un atto amministrativo (non essendo un TAR) propone quindi al Presidente del Congresso di annullare immediatamente tutte le suddette accettazioni di tali congressisti avvenute contra legem. La Corte suggerisce poi al Congresso di richiedere nuvamente l'accettazione nel modo legale (ossia nei prossimi thread congressuali) ai primi dei non eletti che dovranno nuovamente subentrare ai decaduti o dimissionari Gianfranco, Zaffo, Lupanera, Liberale,Astisinistra . Inoltre si suggerisce di far votare nuovamente il Congresso sulle delibere precedenti nei casi in cui in conseguenza del voto determinante dei congressisti subentrati contra legem risulterebbero altrimenti illegali.

    Il Presidente
    C@scista

    In questo caso, prima nel ricorso di ammissibilità ex art 40 comma 1 di questo ricorso, poi nella sentenza sempre ex art 40 comma 1, la Corte ha rispettato le sue prerogative, senza pensare di poter decidere su fatti o imporre qualcosa a qualcuno come se la sentenza fosse vincolante, sia “giuridicamente” che “testualmente”, vedremo a proposito di questa sottigliezza che non è irrilevante
    .

    SEGUIRA' l'analisi del FATTO in ulteriore post
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    Basileus ton Romaion
    Data Registrazione
    28 Mar 2006
    Località
    Neà Ròmi
    Messaggi
    17,929
     Likes dati
    52
     Like avuti
    187
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Il Presidente di POL ha pubblicato la sentenza.

  3. #3
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Caimano Visualizza Messaggio
    Il Presidente di POL ha pubblicato la sentenza.
    lo so, è per questo che ho pubblicato questo, si fa una cosa per volta. è la pubblicazione del regolamento e la considerazione che la promulgazione sia avvenuta il cuore di questo discorso e lei farebbe bene a studiarselo.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  4. #4
    Basileus ton Romaion
    Data Registrazione
    28 Mar 2006
    Località
    Neà Ròmi
    Messaggi
    17,929
     Likes dati
    52
     Like avuti
    187
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Moderi i toni e porti rispetto per il sottoscritto e per il Potere Giudiziario. Io sono stato conciliante essendo disponibile a chiarire la mia interpretazione della mia sentenza.

    Esigo eguale rispetto dai miei interlocutori.

  5. #5
    Extra Ecclesiam nulla salus
    Data Registrazione
    13 Oct 2006
    Messaggi
    6,610
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Menomale che Ronnie era quello che scriveva a caratteri cubitali... "Noi la magistratura la rispettiamo davvero!".


  6. #6
    Radicalpignolo
    Data Registrazione
    16 Apr 2004
    Località
    www.radicalweb.it
    Messaggi
    18,344
     Likes dati
    13
     Like avuti
    56
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    5

    Predefinito

    Io vi consiglio di lasciarlo stare e di non commentare neppure questi macigni enormi e illeggibili che scrive. Che parli da solo, o al massimo coi suoi amichetti. Io la forza di leggere sto coso non ce l'ho.

  7. #7
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    26,851
     Likes dati
    906
     Like avuti
    2,652
    Mentioned
    32 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Primoli Visualizza Messaggio
    Menomale che Ronnie era quello che scriveva a caratteri cubitali... "Noi la magistratura la rispettiamo davvero!".

    Ha protstato in quell'occasione il nostro amto presidente law and order?

  8. #8
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Caimano Visualizza Messaggio
    Moderi i toni e porti rispetto per il sottoscritto e per il Potere Giudiziario. Io sono stato conciliante essendo disponibile a chiarire la mia interpretazione della mia sentenza.

    Esigo eguale rispetto dai miei interlocutori.
    Anzitutto le ripeto che lei quel che ho scritto dovrebbe studiarselo, visto che lei ha sostenuto tesi smentite dalla leggi e dalla prassi. Mentre io ho citato il DIBATTITO DI AMMISSIBILITA' e UN DISPOSITIVO DI SENTENZA della SUA CORTE e non delle mie seghe mentali. In secondo luogo le ricordo che lei è una persona e non il potere giudiziario. Infine le ricordo che lei ha messo in imbarazzo tutta la Corte -richiamata dal presidente stesso- e silenziata dal suo presidente in risposta con queste considerazioni che andrò ad analizzare fra poco su un altro 3d.

    Io ieri ho anche cercato di impedirle questo errore, chiedendole in pvt se potevamo parlare, perchè sospettavo che lei si fosse confuso e volevo spiegarle le ragioni dei miei interventi, lei mi ha risposto che tempo per me non ne aveva. Ma evidentemente tempo per non sottrarsi a queste polemiche politiche che vanno avanti da ieri ce l'ha.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  9. #9
    Extra Ecclesiam nulla salus
    Data Registrazione
    13 Oct 2006
    Messaggi
    6,610
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Ministro, ma vatti a nascondere, va'...

  10. #10
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito

    IL FATTO

    Il Giudice Caimano ha aperto una interessante problematica con un intervento poco appropriato intervenuto alle ore 19.20 del giorno 10 su questo 3d http://www.politicaonline.net/forum/...8&postcount=60

    Citazione Originariamente Scritto da Caimano
    Se la sentenza non era chiara, il Regolamento è stato promulgato in automatico mesi e mesi fa (ossia 10 giorni dopo la sua approvazione in commissione riforme).
    Giudice Caimano correttamente le avrebbe dovuto scrivere: "se la sentenza non è chiara la corte ha inteso considerare interpretabile la promulgazione come avvenuta in forza dell'automatismo previsto dalla legge, non considerando come ostativa a questo l'assenza di calendarizzazione e di voto nell'aula che il Presidente della Commissione Riforme aveva chieste anzichè trasmettere il testo a Cristiano72 per la promulgazione."
    Il Presidente del Congresso di allora, Spycam, non lo promulgò come non lo promulgò Cristiano, e la Corte ha anche stabilito nel dibattito che entrambi hanno agito in buona fede perchè la legge sulla Commissione Riforme non era chiara.
    La Corte ha considerato nella sua intepretazione privata che essi fossero in buona fede, ciò non solo non rileva perchè è improduttivo di effetti giuridici ma è insignificante atteso che la Corte non può accertare nessun FATTO come già espresso da una sentenza.
    Inoltre i 10 giorni sono a disposizione del Presidente di POL per decidere di promulgare una legge. Il Presidente del Congresso deve farlo come atto dovuto e quindi immediatamente dopo lo scadere dei 10 giorni.
    Questo non risulta a chi scrive, giacchè la legge dispone una cosa DIVERSA:
    Art.13

    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. In sua assenza provvede il Vicepresidente. Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
    Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.
    La Costituzione garantisce 10 giorni dalla promulgazione e la promulgazione è un atto che la Corte non può giudicare "avvenuto o no" perchè questo dipende dal Presidente Gianfranco, il diritto dei quali di promulgare o rinviare non può essere infatti pretermesso dall'inganno sostanziale che la mancata trasmissione da Metapapero a Cristiano72 e invece la trasmissione al Congresso senza successiva ratifica (cosa che ci aveva tutti fatto pensare che il regolamento non vigesse) hanno costituito. E questo perchè tale diritto è scritto in Costituzione nello stesso articolo 13 e sancito in capo al Presidente di POL, non alla Corte Costituzionale, la quale non può accertare un ciufolo. Specie considerato che come si è visto sopra la sentenza NON ha questo potere.

    Prosegue Caimano
    I 10 giorni sono già stati fatti passare dall'allora presidente Cristiano, che non ha promulgato il regolamento all'epoca.

    Quindi la palla è nelle mani del Presidente del Congresso, prima Spycam e ora Giò. Il fatto è che entrambi non sapevano di dover promulgare il Regolamento come atto dovuto, dato che non esistevano le sentenze della Corte che dicevano che dovevano farlo.

    Ma ora essi ne sono a conoscenza del loro dovere (anzi, ne è a conoscenza dato che riguarda Giò), dal momento della pubblicazione della sentenza in questione.

    Quindi un mancato adempimento a questo compito, ossia di pubblicare il nuovo Regolamento IMMEDIATAMENTE dopo la pubblicazione della sentenza da parte del Presidente, intendendo per immediatamente la prima volta che si collega a pol, sarebbe un atto incostituzionale che ne comporterebbe l'immediata decadenza.
    Ciò è del tutto falso poichè spetta A GIANFRANCO stabilire se l'interpretazione della Corte sia utilizzabile come descrizione della realtà O NO. In particolare solo dopo 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima e OVE il Presidente di POL ritenga di adeguarsi all'interpretazione PROPOSTA scatterà la promulgazione automatica, cosa che NON SARA' senza dichiarazione esplicita del Presidente di POL di riconoscimento della sentenza come descrizione realmente corretta. Solamente se il PdPOL non deciderà magari di RINVIARE a quel punto la palla passerà dopo 10 giorni al Presidente Giò91.
    Ciò che dice Liberal_ sarebbe stato vero se fosse stata votata la bozza di sentenza fatta dal Presidente C@scista. Ma dato che la bozza passata è quella del sottoscritto, si dice esplicitamente che i termini sono scaduti ma straordinariamente prorogati fino alla pubblicazione della sentenza dato che il Presidente del Congresso non sapeva che doveva promulgare.
    Che lo si dica esplicitamente o implicitamente non rileva per nulla giacchè la Corte non può accertare il fatto o disporre in via amministrativa, la stessa Corte può solo ed esclusivamente proporre una interpretazione agli attori costituzionali i quali possono recepirla o no come organi concreti. Giò91 avrà l'obbligo di pubblicazione entro 10 giorni come prescritto dalla Costituzione dal momento in cui egli avrà rilevato A) che il pdPol ha acconsentito all'utilizzo dell'interpretazione della Corte, non fornendone una nuova e sua personale nei fatti B) che il pdPol non ha promulgato in 10 giorni. Con questo i giorni DA OGGI sono potenzialmente da 1 a 20.
    A suffragio di quanto ho detto:

    Art.13

    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. In sua assenza provvede il Vicepresidente. Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
    Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.
    Per il presidente del Congresso i 10 giorni di tempo NON ESISTONO.
    La Corte non potendo accertare il fatto nè disporre in via amministrativa non può dire questo in modo "vincolante" ma solamente esortativo (in ciò dipingendo un quadro nel quale questo elemento è preso come base, ma potrebbe nella realtà non essere), ciò spetta all'insindacabile giudizio di Gianfranco e di Giò91 le interpretazioni dei quali sono PERMESSE dalla costituzione in quanto ESPLICITAMENTE AUTORIZZATE all'atto di dare loro COMPETENZA su questi atti.
    Cito inoltre la sentenza:
    4) Il Regolamento votato dalla Commissione è PROMULGATO ma non PUBBLICATO, e quindi deve ancora essere pubblicato. Solo dopo la pubblicazione entra in vigore.
    Quindi in forza dell'Articolo 13 della Costituzione:
    Cita:
    Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione
    questa corte intima il Presidente del Congresso di pubblicare immediatamente il nuovo Regolamento Congressuale sulla Gazzetta ufficiale.

    Lo stesso caimano cita una riga proposta da C@scista nella forma dell'INVITO e da lui emendata nella forma dell'intimazione, ma CON CIO' NON FA CHE AVVALERSI DI UN VERBO SPOGLIATO DI GIURIDICITA' giaccè non solo qualsiasi "intimazione" della Corte non è autorizzata dalla Costituzione
    (e va quindi letta come semplice esortazione) ma la stessa è contenuta in un atto -la sentenza- del tutto NON VINCOLANTE i destinatari.

    Poi caimano fa fumo, sviando il discorso, è perfino inutile commentare

    I 10 giorni citati per il presidente del Congresso sono per un'altra faccenda, che non riguarda il caso specifico ma è fatto a scopo di prevenire futuri errori:
    6). Nei casi in cui ci sia esplicita richiesta da parte del Presidente della Commissione Riforme di pubblicare il regolamento votato dalla Commissione, il Presidente del Congresso ha 10 giorni di tempo dalla votazione in Commissione per calendarizzare l'esame del documento, pena una rinuncia implicita alla possibilità di farlo. Nello spazio che intercorre tra la richiesta del Presidente della Commissione e la calendarizzazione da parte del Presidente del Congresso, il Presidente di POL ha il diritto di respingere o pubblicare il Regolamento
    Che non centra niente con il caso in questione dato che il Regolamento è già PROMULGATO.
    [/quote]

    Per ribadire un dato FALSO ossia il fatto che la sentenza abbia sancito alcunchè che non è ammesso dal diritto e non è neppure razionale.


    [center]La sentenza è stata:
    Ricorso Primoli-Metapapero

    La Corte ritiene che:
    1) il regolamento congressuale sia valido se approvato dalla Commissione anche senza il passaggio dell'approvazione del Congresso.
    2) la pubblicazione sulla Gazzetta sia condizione necessaria affinché il Regolamento entri in vigore.
    3) La mancata pubblicazione determini una non vigenza di un qualsiasi atto legislativo, compreso il regolamento del Congresso.Ne consegue che il regolamento vigente è quello precedente.
    4) Il Regolamento votato dalla Commissione è PROMULGATO ma non PUBBLICATO, e quindi deve ancora essere pubblicato. Solo dopo la pubblicazione entra in vigore.
    Quindi in forza dell'Articolo 13 della Costituzione:

    Cita:
    Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione

    questa corte intima il Presidente del Congresso di pubblicare immediatamente il nuovo Regolamento Congressuale sulla Gazzetta ufficiale.
    5). Nei casi in cui il Presidente del Congresso non sottopone alla votazione del congresso il regolamento trasmessogli dal presidente della commissione implicitamente rinuncia alla facoltà da parte dell'assemblea a pronunciarsi sul regolamento.
    6). Nei casi in cui ci sia esplicita richiesta da parte del Presidente della Commissione Riforme di pubblicare il regolamento votato dalla Commissione, il Presidente del Congresso ha 10 giorni di tempo dalla votazione in Commissione per calendarizzare l'esame del documento, pena una rinuncia implicita alla possibilità di farlo. Nello spazio che intercorre tra la richiesta del Presidente della Commissione e la calendarizzazione da parte del Presidente del Congresso, il Presidente di POL ha il diritto di respingere o pubblicare il Regolamento
    Il Presidente C@scista


    .................

    Il Presidente Promulga

    Gianfranco
    IN FINE DEI CONTI

    adesso Gianfranco può fare varie cose diverse negli esiti ma tutte legittime anche se magari non condivise dalla Corte nella sentenza

    A)
    può non riconoscere come propria l'interpretazione non vincolante della Corte dichiarando di non volersi far pretermettere nei propri diritti di garante della Costituzione da essa derivanti e rinviare il regolamento o promulgarlo ex nunc, come può chiedere a Cristiano72 di dichiarare cosa avrebbe fatto all'epoca e considerare ex tunc -in base alla dichiarazione di Cristiano72- cosa sia accaduto in passato accertando lui in via costitutiva se all'epoca Cristiano72 promulgò la legge o rinviò la legge (in tal caso ci sarebbe un pdl da ri-votare in Congresso ancora pendente).

    B) può riconoscere come propria l'interpretazione non vincolante della Corte e dichiarare avvenuta la promulgazione automatica, con ciò non ammettendo altro che di condividere l'interpretazione e dando forza alla sentenza solo politica, senza riconoscerle alcun valore giudirico vincolante che non ha

    Nell'ipotesi A) Giò91 non deve fare nulla di immediatamente legato a questa vicenda a breve, in quella B) Giò91 ha diverse alternative tutte legittime e diverse negli esiti

    1) può accettare in toto la visione della Corte -dichiarandolo- e può quindi sentirsi obbligato a pubblicare e può farlo anche dicendo "è tardi è ora che mi sbrighi" o farlo dicendo "obbedisco alla corte" o farlo dicendo "ah eccomi sono appena arrivato" e quindi decadere se non lo fa immediatamente (ma deve dire lui che accetta la linea della Corte, non lo si può presupporre)

    2) può anche dire "alt" io riconosco la validità del ragionamento della corte fino al fatto che devo pubblicare ma rifiuto di farmi pretermettere nei miei diritti di attesa di 10 giorni che la costituzione mi da' al momento in cui devo pubblicare qualcosa E siccome io credo solamente da ora di dover pubblicare qualcosa mi posso prendere tutti i miei 10 giorni perchè è il fatto che io debba pubblicare a darmeli e non la sentenza della Corte, la quale non potrebbe privarmi di quel che la Costituzione mi da' e comunque non è vincolante.

    L'unica cosa che non può fare -lo dico a scanso di equivoci- è ignorare la decisione del Presidente di POL di disattendere o seguire -accettando la visione della Corte o muovendosi lui in questa direzione- i meccanismi secondo i quali (che seguano la sentenza o che seguano altre interpretazioni) in capo al PdCongr sorge il dovere di pubblicare o decadere. Ma nella misura in cui l'applicazione di essi (i 10 giorni) è di sua competenza egli può fare quel che più ritiene giusto.

    è qui il punto insomma: l'organo ha una caratura precisa e ha diritti e doveri Costituzionali garantiti che si prende in fatto e nessuna corte può per questo colpirlo. Sono Gianfranco e Giò91 a decidere cosa va bene e cosa no di quella sentenza e l'importante è capire se ciò che scelgono sia opportuno o no per risolvere la controversia, non se ciò che scelgono sia o no secondo la sentenza, perchè ESSA NON LI VINCOLA.


    Chiediamoci se è opportuno

    1- che il pres del congr debba chiedersi se in mezzo a una seduta se può o deve applicare un regolamento o può o deve attendere quella seguente mantenendo ferma quella in corso con il regolamento col quale è partita (cosa che sosterrei io) ?

    2- che il pres del congr. debba chiedersi se nell’ipotesi in cui debba applicarlo subito egli non legherebbe un pesante effetto politico a una sentenza della corte, così trascinando l’istituzione nella delegittimazione conseguente, e non fosse piuttosto saggio attendere 3 giorni sui dieci di cui la costituzione lo dice titolato a disporre?

    3- che il pres del congr. debba chiedersi se nell’ipotesi in cui siano pendenti ricorsi contro il nuovo regolamento sia opportuno o no preservare votazioni politiche dall’esito delegittimante o legittimante che essi potrebbero avere parimenti ritardando di 3 giorni la pubblicazione?

    Ottenuta da noi stessi una risposta ragioniamo con consapevolezza sul fatto che ci sono varie possibili soluzioni

    A) giò91 dichiara che anche se pubblicato non applicherebbe MAI a una seduta già iniziata un regolamento nuovo, potendolo usare SOLO dalla seduta successiva in poi (con ciò lasciando salvo l'iter delle riforme) e conseguentemente Gianfranco segue la Corte e lo stesso Giò fa lo stesso (tanto LA CORTE non potrebbe intervenire, giacchè la stessa NON PUO' annullare atti del Congresso, come ha detto in una sua sentenza tra l'altro)

    B) Giò91 dichiara che attenderà 3 giorni -per lasciar concludere il voto in Congresso- e poi pubblicherà, così da lasciare fuori dal problema politico la Corte e da salvaguardare la funzionalità del gioco.

    C) Giò91 dichiara che pubblicherà all'ultimo, per freddare le polemiche


    D) Giò91 dichiara che pubblicherà subito e applicherà subito, indipendentemente dal danno politico e di funzionalità del Congresso che ciò potrebbe determinare.

    Ciò che non può ammettersi è che la linea errata del Giudice Caimano venga considerata "vincolante" perchè come abbiamo visto non lo è e se lo fosse sarebbe INCOSTITUZIONALE ED EVERSIVA DELL'ORDINAMENTO qualsiasi sentenza od interpretazione informale o dichiarazione collettiva della Corte che PRETENDESSE DI AVOCARE ALLA CORTE POTERI DI COERCIBILITA' DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI TITOLARI DI DIRITTI SPECIFICI EX ART 13 COST USANDO L'ARTICOLO 40 DELLA COSTITUZIONE OLTRE I SUOI LIMITI. IN PARTICOLARE SE GIò91 SCEGLIESSE LE LINEE A) B) o C) LA CORTE NON POTREBBE DOMANI METTERE BOCCA IN MODO ALCUNO

    confido che non si arriverà a questo e che nelle righe di questo post si troverà una SOLUZIONE condivisa e rispettata da tutti -in primis dalla Corte- in quanto LEGITTIMA.
    questo articolo non vuole essere quindi un attacco -nemmeno a Caimano- ma piuttosto un SUPPORTO, un aiuto per decidere senza sovvertire l'ordinamento e rispettando la democrazia e la funzionalità del gioco!
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 
Pagina 1 di 3 12 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Legge 40 - sentenza della corte costituzionale
    Di Frankie D. nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 09-05-09, 14:27
  2. Risposte: 92
    Ultimo Messaggio: 19-10-07, 17:45
  3. Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 27-09-07, 08:36
  4. una sentenza della Corte Costituzionale
    Di pietroancona nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 04-09-07, 23:59
  5. Ma La Sentenza Della Corte?
    Di S.P.Q.R. nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 11-11-04, 21:06

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito