IL FATTO
Il Giudice Caimano ha aperto una interessante problematica con un intervento poco appropriato intervenuto alle ore 19.20 del giorno 10 su questo 3d http://www.politicaonline.net/forum/...8&postcount=60
Originariamente Scritto da
Caimano
Se la sentenza non era chiara, il Regolamento è stato promulgato in automatico mesi e mesi fa (ossia 10 giorni dopo la sua approvazione in commissione riforme).
Giudice Caimano correttamente le avrebbe dovuto scrivere: "se la sentenza non è chiara la corte ha inteso considerare interpretabile la promulgazione come avvenuta in forza dell'automatismo previsto dalla legge, non considerando come ostativa a questo l'assenza di calendarizzazione e di voto nell'aula che il Presidente della Commissione Riforme aveva chieste anzichè trasmettere il testo a Cristiano72 per la promulgazione."
Il Presidente del Congresso di allora, Spycam, non lo promulgò come non lo promulgò Cristiano, e la Corte ha anche stabilito nel dibattito che entrambi hanno agito in buona fede perchè la legge sulla Commissione Riforme non era chiara.
La Corte ha considerato nella sua intepretazione privata che essi fossero in buona fede, ciò non solo non rileva perchè è improduttivo di effetti giuridici ma è insignificante atteso che la Corte non può accertare nessun FATTO come già espresso da una sentenza.
Inoltre i 10 giorni sono a disposizione del Presidente di POL per decidere di promulgare una legge. Il Presidente del Congresso deve farlo come
atto dovuto e quindi
immediatamente dopo lo scadere dei 10 giorni.
Questo non risulta a chi scrive, giacchè la legge dispone una cosa DIVERSA:
Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. In sua assenza provvede il Vicepresidente.
Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata.
In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.
La Costituzione garantisce 10 giorni dalla promulgazione e la promulgazione è un atto che la Corte non può giudicare "avvenuto o no" perchè questo dipende dal Presidente Gianfranco, il diritto dei quali di promulgare o rinviare non può essere infatti pretermesso dall'inganno sostanziale che la mancata trasmissione da Metapapero a Cristiano72 e invece la trasmissione al Congresso senza successiva ratifica (cosa che ci aveva tutti fatto pensare che il regolamento non vigesse) hanno costituito. E questo perchè tale diritto è scritto in Costituzione nello stesso articolo 13 e sancito in capo al Presidente di POL, non alla Corte Costituzionale, la quale non può accertare un ciufolo. Specie considerato che come si è visto sopra la sentenza NON ha questo potere.
Prosegue Caimano
I 10 giorni sono già stati fatti passare dall'allora presidente Cristiano, che non ha promulgato il regolamento all'epoca.
Quindi la palla è nelle mani del Presidente del Congresso, prima Spycam e ora Giò. Il fatto è che entrambi
non sapevano di dover promulgare il Regolamento come atto dovuto, dato che
non esistevano le sentenze della Corte che dicevano che dovevano farlo.
Ma ora essi
ne sono a conoscenza del loro dovere (anzi, ne è a conoscenza dato che riguarda Giò), dal momento della pubblicazione della sentenza in questione.
Quindi un mancato adempimento a questo compito, ossia di pubblicare il nuovo Regolamento
IMMEDIATAMENTE dopo la pubblicazione della sentenza da parte del Presidente, intendendo per immediatamente la prima volta che si collega a pol, sarebbe un atto incostituzionale che ne comporterebbe l'immediata decadenza.
Ciò è del tutto falso poichè spetta A GIANFRANCO stabilire se l'interpretazione della Corte sia utilizzabile come descrizione della realtà O NO. In particolare solo dopo 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima e OVE il Presidente di POL ritenga di adeguarsi all'interpretazione PROPOSTA scatterà la promulgazione automatica, cosa che NON SARA' senza dichiarazione esplicita del Presidente di POL di riconoscimento della sentenza come descrizione realmente corretta. Solamente se il PdPOL non deciderà magari di RINVIARE a quel punto la palla passerà dopo 10 giorni al Presidente Giò91.
Ciò che dice Liberal_ sarebbe stato vero se fosse stata votata la
bozza di sentenza fatta dal Presidente C@scista. Ma dato che la bozza passata è quella del sottoscritto, si dice
esplicitamente che i termini sono scaduti ma straordinariamente prorogati fino alla pubblicazione della sentenza dato che il Presidente del Congresso non sapeva che doveva promulgare.
Che lo si dica esplicitamente o implicitamente non rileva per nulla giacchè la Corte non può accertare il fatto o disporre in via amministrativa, la stessa Corte può solo ed esclusivamente proporre una interpretazione agli attori costituzionali i quali possono recepirla o no come organi concreti. Giò91 avrà l'obbligo di pubblicazione entro 10 giorni come prescritto dalla Costituzione dal momento in cui egli avrà rilevato A) che il pdPol ha acconsentito all'utilizzo dell'interpretazione della Corte, non fornendone una nuova e sua personale nei fatti B) che il pdPol non ha promulgato in 10 giorni. Con questo i giorni DA OGGI sono potenzialmente da 1 a 20.
A suffragio di quanto ho detto:
Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. In sua assenza provvede il Vicepresidente. Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata.
In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.
Per il presidente del Congresso i 10 giorni di tempo
NON ESISTONO.
La Corte non potendo accertare il fatto nè disporre in via amministrativa non può dire questo in modo "vincolante" ma solamente esortativo (in ciò dipingendo un quadro nel quale questo elemento è preso come base, ma potrebbe nella realtà non essere), ciò spetta all'insindacabile giudizio di Gianfranco e di Giò91 le interpretazioni dei quali sono PERMESSE dalla costituzione in quanto ESPLICITAMENTE AUTORIZZATE all'atto di dare loro COMPETENZA su questi atti.
Cito inoltre la sentenza:
4) Il Regolamento votato dalla Commissione è PROMULGATO ma non PUBBLICATO, e quindi deve ancora essere pubblicato. Solo dopo la pubblicazione entra in vigore.
Quindi in forza dell'Articolo 13 della Costituzione:
Cita:
Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione
questa corte intima il Presidente del Congresso di pubblicare immediatamente il nuovo Regolamento Congressuale sulla Gazzetta ufficiale.
Lo stesso caimano cita una riga proposta da C@scista nella forma dell'INVITO e da lui emendata nella forma dell'intimazione, ma CON CIO' NON FA CHE AVVALERSI DI UN VERBO SPOGLIATO DI GIURIDICITA' giaccè non solo qualsiasi "intimazione" della Corte non è autorizzata dalla Costituzione (e va quindi letta come semplice esortazione) ma la stessa è contenuta in un atto -la sentenza- del tutto NON VINCOLANTE i destinatari.
Poi caimano fa fumo, sviando il discorso, è perfino inutile commentare
I 10 giorni citati per il presidente del Congresso sono per un'altra faccenda, che non riguarda il caso specifico ma è fatto a scopo di prevenire futuri errori:
6). Nei casi in cui ci sia esplicita richiesta da parte del Presidente della Commissione Riforme di pubblicare il regolamento votato dalla Commissione,
il Presidente del Congresso ha 10 giorni di tempo dalla votazione in Commissione per calendarizzare l'esame del documento, pena una rinuncia implicita alla possibilità di farlo. Nello spazio che intercorre tra la richiesta del Presidente della Commissione e la calendarizzazione da parte del Presidente del Congresso, il Presidente di POL ha il diritto di respingere o pubblicare il Regolamento
Che non centra niente con il caso in questione dato che il Regolamento è già
PROMULGATO.
[/quote]
Per ribadire un dato FALSO ossia il fatto che la sentenza abbia sancito alcunchè che non è ammesso dal diritto e non è neppure razionale.
[center]La sentenza è stata:
Ricorso Primoli-Metapapero
La Corte ritiene che:
1) il regolamento congressuale sia valido se approvato dalla Commissione anche senza il passaggio dell'approvazione del Congresso.
2) la pubblicazione sulla Gazzetta sia condizione necessaria affinché il Regolamento entri in vigore.
3) La mancata pubblicazione determini una non vigenza di un qualsiasi atto legislativo, compreso il regolamento del Congresso.Ne consegue che il regolamento vigente è quello precedente.
4) Il Regolamento votato dalla Commissione è PROMULGATO ma non PUBBLICATO, e quindi deve ancora essere pubblicato. Solo dopo la pubblicazione entra in vigore.
Quindi in forza dell'Articolo 13 della Costituzione:
Cita:
Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione
questa corte intima il Presidente del Congresso di pubblicare immediatamente il nuovo Regolamento Congressuale sulla Gazzetta ufficiale.
5). Nei casi in cui il Presidente del Congresso non sottopone alla votazione del congresso il regolamento trasmessogli dal presidente della commissione implicitamente rinuncia alla facoltà da parte dell'assemblea a pronunciarsi sul regolamento.
6). Nei casi in cui ci sia esplicita richiesta da parte del Presidente della Commissione Riforme di pubblicare il regolamento votato dalla Commissione, il Presidente del Congresso ha 10 giorni di tempo dalla votazione in Commissione per calendarizzare l'esame del documento, pena una rinuncia implicita alla possibilità di farlo. Nello spazio che intercorre tra la richiesta del Presidente della Commissione e la calendarizzazione da parte del Presidente del Congresso, il Presidente di POL ha il diritto di respingere o pubblicare il Regolamento
Il Presidente C@scista
.................
Il Presidente Promulga
Gianfranco
IN FINE DEI CONTI
adesso Gianfranco può fare varie cose diverse negli esiti ma tutte legittime anche se magari non condivise dalla Corte nella sentenza
A) può non riconoscere come propria l'interpretazione non vincolante della Corte dichiarando di non volersi far pretermettere nei propri diritti di garante della Costituzione da essa derivanti e rinviare il regolamento o promulgarlo ex nunc, come può chiedere a Cristiano72 di dichiarare cosa avrebbe fatto all'epoca e considerare ex tunc -in base alla dichiarazione di Cristiano72- cosa sia accaduto in passato accertando lui in via costitutiva se all'epoca Cristiano72 promulgò la legge o rinviò la legge (in tal caso ci sarebbe un pdl da ri-votare in Congresso ancora pendente).
B) può riconoscere come propria l'interpretazione non vincolante della Corte e dichiarare avvenuta la promulgazione automatica, con ciò non ammettendo altro che di condividere l'interpretazione e dando forza alla sentenza solo politica, senza riconoscerle alcun valore giudirico vincolante che non ha
Nell'ipotesi A) Giò91 non deve fare nulla di immediatamente legato a questa vicenda a breve, in quella B) Giò91 ha diverse alternative tutte legittime e diverse negli esiti
1) può accettare in toto la visione della Corte -dichiarandolo- e può quindi sentirsi obbligato a pubblicare e può farlo anche dicendo "è tardi è ora che mi sbrighi" o farlo dicendo "obbedisco alla corte" o farlo dicendo "ah eccomi sono appena arrivato" e quindi decadere se non lo fa immediatamente (ma deve dire lui che accetta la linea della Corte, non lo si può presupporre)
2) può anche dire "alt" io riconosco la validità del ragionamento della corte fino al fatto che devo pubblicare ma rifiuto di farmi pretermettere nei miei diritti di attesa di 10 giorni che la costituzione mi da' al momento in cui devo pubblicare qualcosa E siccome io credo solamente da ora di dover pubblicare qualcosa mi posso prendere tutti i miei 10 giorni perchè è il fatto che io debba pubblicare a darmeli e non la sentenza della Corte, la quale non potrebbe privarmi di quel che la Costituzione mi da' e comunque non è vincolante.
L'unica cosa che non può fare -lo dico a scanso di equivoci- è ignorare la decisione del Presidente di POL di disattendere o seguire -accettando la visione della Corte o muovendosi lui in questa direzione- i meccanismi secondo i quali (che seguano la sentenza o che seguano altre interpretazioni) in capo al PdCongr sorge il dovere di pubblicare o decadere. Ma nella misura in cui l'applicazione di essi (i 10 giorni) è di sua competenza egli può fare quel che più ritiene giusto.
è qui il punto insomma: l'organo ha una caratura precisa e ha diritti e doveri Costituzionali garantiti che si prende in fatto e nessuna corte può per questo colpirlo. Sono Gianfranco e Giò91 a decidere cosa va bene e cosa no di quella sentenza e l'importante è capire se ciò che scelgono sia opportuno o no per risolvere la controversia, non se ciò che scelgono sia o no secondo la sentenza, perchè ESSA NON LI VINCOLA.
Chiediamoci se è opportuno
1- che il pres del congr debba chiedersi se in mezzo a una seduta se può o deve applicare un regolamento o può o deve attendere quella seguente mantenendo ferma quella in corso con il regolamento col quale è partita (cosa che sosterrei io) ?
2- che il pres del congr. debba chiedersi se nell’ipotesi in cui debba applicarlo subito egli non legherebbe un pesante effetto politico a una sentenza della corte, così trascinando l’istituzione nella delegittimazione conseguente, e non fosse piuttosto saggio attendere 3 giorni sui dieci di cui la costituzione lo dice titolato a disporre?
3- che il pres del congr. debba chiedersi se nell’ipotesi in cui siano pendenti ricorsi contro il nuovo regolamento sia opportuno o no preservare votazioni politiche dall’esito delegittimante o legittimante che essi potrebbero avere parimenti ritardando di 3 giorni la pubblicazione?
Ottenuta da noi stessi una risposta ragioniamo con consapevolezza sul fatto che ci sono varie possibili soluzioni
A) giò91 dichiara che anche se pubblicato non applicherebbe MAI a una seduta già iniziata un regolamento nuovo, potendolo usare SOLO dalla seduta successiva in poi (con ciò lasciando salvo l'iter delle riforme) e conseguentemente Gianfranco segue la Corte e lo stesso Giò fa lo stesso (tanto LA CORTE non potrebbe intervenire, giacchè la stessa NON PUO' annullare atti del Congresso, come ha detto in una sua sentenza tra l'altro)
B) Giò91 dichiara che attenderà 3 giorni -per lasciar concludere il voto in Congresso- e poi pubblicherà, così da lasciare fuori dal problema politico la Corte e da salvaguardare la funzionalità del gioco.
C) Giò91 dichiara che pubblicherà all'ultimo, per freddare le polemiche
D) Giò91 dichiara che pubblicherà subito e applicherà subito, indipendentemente dal danno politico e di funzionalità del Congresso che ciò potrebbe determinare.
Ciò che non può ammettersi è che la linea errata del Giudice Caimano venga considerata "vincolante" perchè come abbiamo visto non lo è e se lo fosse sarebbe INCOSTITUZIONALE ED EVERSIVA DELL'ORDINAMENTO qualsiasi sentenza od interpretazione informale o dichiarazione collettiva della Corte che PRETENDESSE DI AVOCARE ALLA CORTE POTERI DI COERCIBILITA' DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI TITOLARI DI DIRITTI SPECIFICI EX ART 13 COST USANDO L'ARTICOLO 40 DELLA COSTITUZIONE OLTRE I SUOI LIMITI. IN PARTICOLARE SE GIò91 SCEGLIESSE LE LINEE A) B) o C) LA CORTE NON POTREBBE DOMANI METTERE BOCCA IN MODO ALCUNO
confido che non si arriverà a questo e che nelle righe di questo post si troverà una SOLUZIONE condivisa e rispettata da tutti -in primis dalla Corte- in quanto LEGITTIMA.
questo articolo non vuole essere quindi un attacco -nemmeno a Caimano- ma piuttosto un SUPPORTO, un aiuto per decidere senza sovvertire l'ordinamento e rispettando la democrazia e la funzionalità del gioco!