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  1. #21
    Seguace di Eraclito
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.5 della Camera - Istituzione Festa Pirriana

    Il 2 Dicembre,compleanno della Divina Britney Spears, tutto il sito di POLITICA IN RETE verrà colorato di rosa,modificando perciò la grafica.

    In tutti i forum verranno posti dei messaggi scorrevoli con la scritta "AUGURI DIVINA BRITNEY!"

    Nel forum TRANSATLANTICO verrà aperto in rilievo un 3d di puro cazzeggio e spam per festeggiare l'evento.Tutti gli utenti saranno invitati.

    Nel forum FONDOSCALA verrà aperto in rilievo un 3d di auguri come è solito fare per qualsiasi compleanno di qualsiasi forumista.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

  2. #22
    Seguace di Eraclito
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    ***

    Istituzione della Medaglia d'Oro per la presenza storica su Politica OnLine - Politica InRete

    Art. 1

    E' istituita la Medaglia d'Oro per la presenza storica sui siti Politica OnLine - Politica InRete, come segno di riconoscimento per coloro che hanno contribuito con la loro presenza pluriennale alla storia dei due portali.

    Art. 2

    La Medaglia d'Oro viene concessa dal Presidente di PIR, su richiesta pubblica degli interessati tramite thread apposito su Transatlantico, a tutti quei forumisti che posso dimostrare almeno 5 anni di iscrizione in tutto ai due siti Politica OnLine e PoliticaInRete, anche con nickname diversi, purchè riferibili con sicurezza alla stessa persona fisica. Il nick, od il principale della serie, deve aver raggiunto almeno i 1.000 posts su POL nell'arco dei 5 anni. Questo requisito non si applica per il nick iscritto a PIR e richiedente.
    Si considera come data di chiusura di PoliticaOnLine il mese di Febbraio 2009.

    Art. 3

    Nella richiesta pubblica i forumisti interessati devono specificare la data di iscrizione a POL (anno e mese) e il numero di posts raggiunti, corroborandoli con le informazioni presenti su EnciPolpedia, raggiungibile al link:
    EnciPolpedia [EnciPolpedia]

    In assenza di informazioni su EnciPolpedia, i forumisti interessati possono portare le testimonianze di altri forumisti in grado di confermare con dichiarazione giurata l'anzianità di iscrizione su POL, anche alla luce di eventuali cambi di nick.
    In caso di contestazioni decide in modo inappellabile il Presidente, che in ogni caso, per la concessione della Medaglia, tiene conto anche dell'anzianità di iscrizione a PIR.

    Art. 4

    Il Presidente di PIR apre e tiene aggiornato l'Albo delle Medaglie d'Oro per la presenza storica su POL e PIR, con l'elenco dei forumisti premiati, l'eventuale successione storica dei nick, e la prima data di iscrizione a Politica OnLine. Nel post di apertura dell'Albo, il Presidente pubblica la seguente immagine, ovvero la Medaglia d'Oro:



    Solo i forumisti premiati e presenti nell'Albo possono fregiarsene ed eventualmente inserire la Medaglia come avatar nell'apposita interfaccia.

    Art. 5

    Allo scopo di favorire l'applicazione della presente Legge, il Ministro dell'Interno o suo delegato è autorizzato - obbligato se lo decidono il Consiglio dei Ministri, ulteriore disposizione legislativa o l'Amministrazione, nel caso in cui ritenga obiettivo degno di tutela premiare i forumisti storici di POL e PIR - a prendere visione dei dati inseriti su Encipolpedia e contattare tramite messaggio privato istituzionale i potenziali richiedenti, per informarli della possibilità della presentazione della domanda per l'ottenimento della Medaglia d'Oro.







    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Supermario; 12-06-10 alle 09:56
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  3. #23
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Riforma dell'Università

    Legge Occidentale n.13 del Senato - Svincolo di Beni e Risorse Demaniali a Sostegno delle Università


    Veicolazione di Interventi per Razionalizzare il Sistema delle Università
    Questa legge si propone i seguenti scopi di base, da realizzarsi senza reale aggravio di spesa.

    1
    Incentivazione legislativa e fattuale da parte dello Stato tesa a sviluppare una sinergia tra Enti Locali e Atenei per spingere verso la realizzazione di Poli Universitari a carattere regionale che leghino tra loro i vari atenei insistenti sullo stesso territorio.
    (Esempio: in Toscana non esistono legami di rilievo tra i tre Atenei di Pisa, Firenze e Siena)

    Questo non solo per razionalizzare l'offerta formativa e i servizi, ma anche per creare strutture comuni operative per sostenere i progetti esterni di start-up di aziende sorte da innovazioni originate dalle Università. (anche qui esiste l’esempio del progetto Start Up del Polo di Navacchio in provincia di PISA)
    2
    Agevolare la cessione di beni demaniali in esubero agli Atenei che ospitino più di 50.000 studenti allo scopo di alleggerire i gravami della popolazione studentesca in termini di alloggio e decongestionare i quartieri a maggiore densità studentesca.

    3
    Creazione di una Autorità per attuare una revisione dei criteri di valutazione degli Atenei, dopodichè realizzare una drastica riorganizzazione che miri nell’ordine:

    4
    A rivalutare e rafforzare gli insegnamenti umanistici, eliminando nel contempo i “rami secchi“ nozionistici e rafforzando le aree operative come Archeologia e Paleontologia, languenti e neglette in maniera non degna di un paese che tanto ha da dire e dare nel campo culturale.
    Limitare gli sprechi e le duplicazioni negli insegnamenti, oltre a snellire i corsi di laurea, proliferati scioccamente negli ultimi anni.

    5
    Inserire nell’ordinamento la prassi di valutazioni ripetute e pluriennali effettuate dal Ministero o per conto di esso.
    In particolare tali valutazioni dovrebbero coinvolgere:
    Standard qualitativi di servizi e insegnamenti
    Numero degli studenti in possesso di laurea che abbiano una occupazione stabile dopo due anni dal conseguimento del titolo stesso.
    Pubblicizzazione delle verifiche dei titoli e delle competenze dei docenti.
    Verifica e incentivazione delle agevolazioni in termini di edilizia popolare di servizi e di diritto allo studio garantite dal singolo Ateneo e dal sistema nel suo complesso agli studenti.







    Legge Occidentale n.14 del Senato - Riorganizzazione Economica delle Università



    1
    Istituzione di un nuovo formulario attuativo nazionale dei contratti di lavoro nelle università, che elimini le differenze tra i docenti adesso esistenti, e da cui i vari atenei non possano discostarsi oltre un 5% per ciascuna tipologia di retribuzione.

    2
    Abolizione di tutte le norme che permettono ai professori e ai rettori di rimanere nelle università oltre i 65 anni.
    Questo per “svecchiare” il personale e limitare progressivamente il permanere di privilegi connessi a vecchi contratti di assunzione e uniformare a nuove norme tutte le tipologie di assunzione e retribuzione del personale medesimo.

    3
    Omologazione del personale accademico in tre sole categorie ovvero:

    1) Professori, assunti tramite concorso di abilitazione nazionale, da tenersi ogni 5 anni e tenuto da commissioni formate da Docenti universitari stranieri della stessa disciplina. Il MIUR stabilirà i criteri oggettivi di ammissione al concorso (pubblicazioni, titoli, esperienze, etc)

    2) Lettori, assunti dalle singole facoltà o dagli atenei con contratto di 7 anni. Per il reclutamento dei Lettori i candidati dovranno superare una selezione eseguita da una commissione, formata da esperti di una società esterna di Risorse Umane, chiamata alla valutazione del suo curriculum e dei suoi titoli (secondo i criteri oggettivi stabiliti dalle Facoltà).

    3) Ricercatori, assunti per 5 anni prolungabili solo se per concludere la ricerca in atto. Vengono reclutati dalle Università secondo progetti di ricerca approvati dalla Commissione Scientifica dell'Università. Il reclutamento è sempre valutato da una commissione esterna di risorse umane secondo requisiti oggettivi stabiliti dalla Facoltà. I ricercatori sono obbligati a svolgere solo ricerca e non possono essere utilizzati come esercitatori o assistenti (o peggio come segretari-schiavi) dei professori.

    4
    Il processo di assunzione e formazione del personale docente provvederà ad eliminare le figure dell’associato e del ricercatore a vita esistenti nel nostro ordinamento da troppo tempo, tramite la chiamata alla cattedra tramite i concorsi di abilitazione nazionale.

    5
    Modifica dei criteri nazionali di valutazione dei progetti scientifici delle università italiane, per renderli rispondenti ai criteri e agli standard fissati dagli altri paesi europei e dall’UE, in modo da instaurare una regolamentazione che porti all’ assegnazione dei fondi FFO in base al reale merito.

    6
    I Professori già titolari di cattedra saranno sottoposti a valutazioni di qualità del loro operato di carattere qualitativo e quantitativo, ripetute su base biennale.
    Tali valutazioni si ripercuoteranno sia sugli scatti di stipendio che sulla possibilità di assumere incarichi in seno alle commissioni dei concorsi di idoneità.
    Una eventuale valutazione inferiore alla media escluderà il professore da essa colpito dalla possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali in seno alla facoltà o all’ateneo di riferimento





    Legge Occidentale n.15 del Senato - Abolizione del Valore Legale dei Titoli di Studio

    1
    Il riconoscimento giuridico dei titoli di studio, in base ai profili previsti dallo schema nazionale degli ordinamenti didattici, disciplinato dai connessi regolamenti ministeriali, viene a cadere, cosi come la specifica protezione ad esso connessa.
    2
    Per garantire il mantenimento degli standard sinora certificati dalle varie autorità accademiche e dal Ministero Competente, verranno istituiti in sostituzione degli appositi Albi Nazionali delle Competenze, cui si accederà tramite Esame Pubblico, dopo aver frequentato corsi di abilitazione ad esso dedicati, posti sotto la responsabilità organizzativa degli Atenei e di apposite commissioni generate dagli Albi, in modo da creare professionalità e svincolare dal mero dato certificativo l’esercizio di determinate professioni. Il valore legale del titolo di studio è abolito ma è vietato l'esercizio della professione medica della professione di architetto di avocatoe di notaio a chi non abbia compiuto un percorso di formazione universitario

    In tal modo si spera di introdurre maggiore competizione tra i vari atenei e di spingere alla ricerca di meritocrazia in seno alle università e alle strutture destinate allo sviluppo di professionalità.

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Supermario; 12-06-10 alle 10:05
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  4. #24
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge Alby n.16 del Senato - Riforma 8xmille e 5xmille

    Art.1 - E' abolita dall'anno di imposta 2010 la possibilità di devolvere il cosidetto 8 per mille a qualuque istituzione religiosa.
    Art.2 - Dall'anno di imposta 2010 tutti i fabbricati di proprietà di ogni chiesa, di tutte le parrocchie e tutti gli enti ad esse collegati dovranno versare ai rispettivi comuni l'Imposta Comunale sugli Immobili.
    Art.3 - Sui versamenti, erogazioni o devoluzioni personali ad ogni chiesa, a tutte le parrocchie e a tutti gli enti ad esse collegati non si applicano detrazioni o deduzioni.

    Il Presidente promulga
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    Ultima modifica di Supermario; 12-06-10 alle 10:01
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  5. #25
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge Supermario n.17 del Senato - Riforma del matrimonio civile







    Preso atto che la società è profondamente cambiata, gli stili di vita sono cambiati e il mondo del lavoro è radicalmente cambiato, il Senato di Politicainrete.net ritiene che l' attuale istituzione del matrimonio civile non risponda più alle nuove esigenze dei propri cittadini.
    Pertanto riteniamo giusto quindi riformarlo completamente, basandolo su un contratto privato fra due persone anche dello stesso sesso, stipulato il quale lo Stato conferirà lo status di "famiglia" ai firmatari.

    Proposte

    - È istituito presso ogni Comune un Registro dei nuovi matrimoni civili, nel quale persone di sesso diverso o delle stesso sesso possono liberamente depositare un contratto privato siglato di comune accordo con cui definiscono liberamente i profili della loro futura vita in comune.

    - Le parti contraenti mantengono ciascuna il proprio cognome, salvo che, all'atto della stipula del contratto, stabiliscano che una delle due parti, o entrambe, aggiungano al cognome dell'una quello dell'altra.



    Il presidente promulga
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    Ultima modifica di Supermario; 12-06-10 alle 10:03
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  6. #26
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    Legge n.7 della Camera - Ordine al Merito del Forum Politica in Rete

    Art.1 È istituito l'Ordine «Al merito della Forum di Politica in Rete», destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano avuto meriti speciali verso il Forum.

    Art.2 Le onorificenze sono conferite con decreto motivato del Presidente del Forum di Politica in Rete pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Capo dell'Ordine è il Presidente di PIR. L'Ordine è retto da un cancelliere, che lo gestisce. Il cancelliere dell'Ordine è nominato con decreto del Presidente di PIR, su proposta del Primo Ministro, sentito il Governo.

    Art.3 Ciascun Ministero invia al Governo le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze. Il Governo trasmette le segnalazioni cui intende dar corso all'attenzione del Presidente di PIR.

    Art.4 I nominativi dei forumisti a cui è stato insignita l’onorificenza sono inviati al cancelliere per la registrazione nell'albo dell'Ordine, ovvero in un thread aperto nel Forum Transatlantico denominato “Albo dell'Ordine al Merito del Forum di Politica In Rete”. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione.

    Art.5 Coloro che ricevono le onorificenze hanno il diritto di usare il titolo Cavaliere. Gli insigniti possono far uso del titolo soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.

    Art.6 Incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno, ovvero nei casi di ban definitivo e di sospensione superiore ai 20 giorni. La revoca è pronunciata con decreto motivato del Presidente di PIR, su proposta del Governo. Il decreto del Presidente di PIR che dispone la revoca di una onorificenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    Art.7 I Presidente del Forum di Politica in Rete, terminato il suo mandato, ha diritto a ricevere l’onorificenza, tranne nei casi in cui sia decaduto ai sensi degli art. 39, 40 e 76 della Costituzione (eccettuato il punto 4). Essa sarà conferita dal nuovo Presidente. Nel caso egli conseguisse un secondo mandato consecutivo, l’onorificenza sarà conferita al termine di esso.

    Il presidente promulga.
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 30-06-10 alle 11:51
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  7. #27
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    Legge n.18 del Senato - Principi di Intervento Minimo del Governo

    Il Senato di PIR invita gli organi legislativi reali a:

    1) Attenersi strettamente agli obblighi costituzionali e a cessare il diffuso malcostume di delegare i processi legislativi ad altri soggetti amministrativi, non eletti dal popolo. Conseguentemente a negare diritti di "veto" implicito o esplicito, a questi soggetti non autorizzati dalla carta costituzionale.

    2) Prima di votare un qualsivoglia atto di legge, verificare che l'esercizio di quel potere sia autorizzato espressamente dalla Costituzione.

    3) Nell'esercizio della propria autorita' costituzionale, a non finanziare occupazione pubblica attraverso la creazione di posizioni lavorative "burocratiche" che distanzino il privato cittadino dagli organi legislativi. A tal fine sono da evitarsi le posizioni lavorative in aree particolarmente critiche circa l'amministrazione e l'interpretazione della legge per soggetti non eletti direttamente dal popolo. Da ultimo, a promuovere la formazione civica del lavoratore pubblico "conscio" delle limitazioni costituzionali, dei poteri dei vari parlamenti, nazionali, federali o regionali e del suo ruolo nella macchina pubblica.

    4) Approvare un limite del numero di mandati consecutivi dei vari eletti, in modo da riavvicinare il potere legislativo al popolo.

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  8. #28
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    Legge n.19 del Senato - Riforma della Sanità


    Preambolo

    La sanità deve rimanere prevalentemente pubblica proprio pechè è un servizio essenziale a cui hanno diritto tutti i cittadini (del resto ormai persino l'america ha finalmente abbandonato il vergognoso sistema della sanità basatosulle assicurazioni che 40 milioni di cittadini non potevano permetersi di pagare). Nello stesso tempo è anche vero che occorre una riorganizzazione forte e un forte snellimento degli elefantiaci apparati attuali.
    Aggiungo anche che è imprtante sottrarre il controllo delle usl del sistema italiano ai partiti che attraverso le regioni utilizzano la nomina senza concorso dei primari e dei direttori delle usl e degli ospedali per fare un deleterio clientelismo politico nel migliore dei casi (promuovendo spesso i medici e i dirigenti piu mediocri ma piu funzionali alle logiche politiche e di lobby) e tavolta per creare un sistema di bustarelle e di tangenti (vedi ad esempio il caso plateale dell'abruzzo della puglia e della calabria come per certo aspetti anche del Lazio ma anche certe degenerazioni della insospettabile lombardia )


    Proposta di Legge



    Del finanziamento del sistema sanitario


    Più di un quarto della spesa sanitaria totale in Italia (il 26.4%) è al momento già a carico delle famiglie (ticket, prestazioni non riconosciute, prestazioni private, assicurazioni facoltative).
    La quota pubblica, che era finanziata dalle imposte per i dipendenti e dal contributo sanitario per gli indipendenti, oggi è finanziata per circa il 50% dall'IRAP, imposta regionale che era intesa come una forma di federalismo fiscale.
    In pratica l'IRAP è pagata al 100% dalle imprese, fatto unico nell'occidente.

    Articolo 1
    Il finanziamento della sanità rimane prevalentemente pubblico
    Articolo 2
    Il finanziamento della spesa sanitaria basato sull'IRAP non puo' superare il 40% del finanziamento pubblico della sanità
    Il finanziamento puo essere integrato con ticket, prestazioni non riconosciute, prestazioni private e assicurazioni facoltative ma in misura non supoeriore al 25% del finanziamento complessivo


    Selezione dei dirigenti e dei primari delle unità sanitarie


    Articolo 3
    il ruolo di primario o dirigente e' incompatibile con quello di professore associato o ordinario presso qualsiasi facolta' italiana sia essa pubblica o privata. Ai Primari e' cmq garantita la carica di professore aggiunto, con possibilita' di insegnamento, retribuita in base alle ore di insegnamento effettuate a tassi di mercato.
    Articolo 4
    I dirigenti e i primari delle unità sanitarie potranno essere selezionati solo tramite un concorso pubblico in cui la selezione è basato sulla loro precedente esperienza e su un esame orale
    Articolo 5
    la commissione che procede al concorso non puo essere nominata dalla regione ma è composta per metà dai primari attuali dell'unita sanitaria locale a cui il personale da selezionare è destinato e per metà da primari di un'unità sanitaria locale di un'altra provincia non confinante.

    Riorganizzazione della Sanità

    Articolo 6
    In ogni regione ci saranno tante ASL quante sono le provincie italiane attuali
    Articolo 7
    E' vietato creare un numero di ASL superiore a tale limite
    Articolo 8
    Ad ogni regione (o al nuovo ente locale che dovesse in futuro prenderne il posto) farà capo una singola Direzione Amministrativa ed Esecutiva di approvigionamento dei medicinali e dei presidi sanitari, sottoposta a controllo annuale come in Germania
    Articolo 9
    I piccoli ospedali (vengono considerati tali quelli con un'utenza limitata a 20 mila cittadini) dovranno essere chiusi o dovranno fondersi tra loro per crearne uno unico con un'utenza di almeno 50mila persone .
    piccoli ospedali destinati alla chiusura potranno però riconvertirsi in cliniche private o case di riposo

    Incentivi all'efficienza delle liste di attesa negli ospedali

    Articolo 10
    il 20% del finanziamento generale viene erogato a ciascun ospedale solo se questo dimostrerà di aver reso piu rapido rispetto all'anno precedente dialmeno il 30% il sistema delle liste di attesa dei propri pazienti

    Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

    Diritto di Iscrizione

    -) l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e' diritto di tutti i cittadini Italiani, cittadini UE residenti in Italia, cittadini extra-UE residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno, sia esso per motivi famigliari, di lavoro, o umanitari.

    Modalità d' iscrizione.

    -) l'iscrizione al SSN avviene in automatico al momento di registrazione presso l'anagrafe del comune di residenza. Al momento della registrazione viene rilasciata una tessera sanitaria temporanea rilasciata per una durata non superiore ai 60 giorni. Durante i 60 giorni il Comune e l'Asl sono obbligati a effetturare gli opportuni controlli e a rilasciare una tessera sanitaria definitiva. Lo sforamento dei 60 giorni comporta possibili sanzioni amministrative da stabilirsi in sede opportuna. Nel caso in cui dai controlli emergesse qualche irregolarita' circa la posizione del cittadino nel Comune in questione, e' obbligatoria la segnalazione alle autorita' competenti, e inoltre viene sospesa con effetto immediato la tessera sanitaria.

    Diritto di Distaccarsi dal Servizio Sanitario Nazionale

    -) E' consentito distaccarsi dal SSN da parte di cittadini che ne facciano opportuna richiesta al Comune di residenza. Tale rinuncia deve essere effettuata in forma esplicita tramite la compilazione di apposita modulistica. La rinuncia viene accettata in maniera automatica per cittadini che presentino evidenza di simile copertura sanitaria su strutture private attraverso la sottoscrizione di apposite polizze assicurative. In assenza di copertura alternativa al Cittadino e' consentito rivolgersi, in seconda istanza, ad autorita' amministrative, che sono obbligate a informare il cittadino circa i rischi della propria scelta prima di procedere con l'accettazione della domanda. Con la rinuncia il Cittadino viene espunto dalle liste sanitarie e la sua tessera sanitaria viene ritirata.

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  9. #29
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.20 del Senato - Riorganizzazione della Repubblica

    Principi Generali

    La presente Legge vuole riorganizzare il territorio della Repubblica in unità amministrative locali più funzionali che rispecchino maggiormente la struttura economico-sociale del territorio e che garantiscano un reale livello intermedio fra il cittadino e lo Stato centrale.



    Art. 1

    Con la presente legge sono soppresse tutte le regioni, le province ed i comuni . Sono altresì soppresse tutte le comunità montane, consorzi di bonifica e qualsiasi altro ente intermedio democratico o costituito da precedenti enti amministrativi.


    Dei Dipartimenti


    Art. 2

    Sono costituiti, quali organi intermedi fra il Cittadino e lo Stato Centrale, i Dipartimenti. I Dipartimenti saranno più grandi delle attuali province ma più piccoli delle attuali Regioni, al fine di creare una dimensione ottimale di unità amministrativa.
    Ogni Dipartimento è guidato da un Presidente eletto per 5 anni con mandato rinnovabile per una volta a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini secondo un sistema a doppio turno.
    Ogni Dipartimento elegge un'assemblea di minimo 9 e massimo 21 (a seconda della popolazione del Dipartimento) consiglieri dipartimentali eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini.
    Ogni dipartimento non potrà avere meno di 300.000 abitanti. I confini del dipartimento dovranno rispecchiare le caratteristiche economiche, sociali e demografiche della popolazione.
    Le attuali province di Aosta e Trieste sono escluse da questa legislazione e costituiscono dipartimenti autonomi.
    Tutte le competenze che la Costituzione Italiana non affida esplicitamente al Governo Centrale sono competenza de Dipartimenti.
    Viene abolito lo Status di Regione a Statuto Autonomo. Ai distretti appartanementi alle attuali Regioni e Province Autonome, viene garantita la rappresentanza negli organi di Governo Nazionali in modo almeno paritario a quella attuale.


    Dei Distretti Metropolitani


    Art. 3

    I Dipartimenti la cui superficie è coperta in massima parte da un grande centro urbano e da una cerchia di altri comuni limitrofi conglomerati in un unico super-ammasso urbano si costituiscono come Distretti Metropolitani.
    Per i Distretti Metropolitani valgono le norme espresse nell'articolo precedente per i Dipartimenti, ad eccezione:
    - del numero dei consiglieri, che è da un minimo di 7 ad un massimo di 15
    - del nome del Presidente che è sostituito con quello di Sindaco
    - nei Distretti Metropolitani non esistono Comuni ma solo un unica entità. Il distretto metropolitano si organizza in circoscrizioni sul modello di quelle adottate da altre aree metropolitane in Europa come Londra

    Art. 4

    Il Distretto Metropolitano di Roma assume il nome di Distretto Federale.


    Dei Comuni


    Art. 5

    Nei Dipartimenti i Comuni sono tutti quei conglomerati urbani con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. I centri abitati con meno di 5.000 abitanti sono uniti ad altri simili in un entità comunale che non abbia un diametro superiore ai 15km dal centro abitato principale.
    I Comuni eleggono un sindaco a suffragio universale e diretto secondo un sistema a doppio turno.
    I Comuni eleggono un consiglio comunale formato da 9 consiglieri nei comuni con meno di 15.000 abitanti e fino a 15 per i centri maggiori.
    Ogni dipartimento regola il livello di autonomia dei singoli comuni, seguendo le linee guida contenute nella Costituzione.
    Ai comuni frontalieri, ovvero di confine con altre Nazioni e in cui siano presenti etnie corrispondenti ad almeno il 30% della popolazione viene conferito lo stato di Comune Frontaliero il quale puo' richiedere al proprio dipartimento supporto economico/fiscale opportunamente giustificato.


    Delle province autonome e riorganizzazione enti disciolti.


    Art. 6

    -Sono soppresse tutte le province autonome.

    -Tutte le strutture amministrative facenti capo agli Enti disciolti dovranno essere del pari disciolti,
    Anche quelli facenti capo al Governo Centrale.
    Non ha senso alcuno conservare una Prefettura in una Provincia che non esiste più.
    A ciascun Dipartimento dovrà essere assegnato un Prefetto, che conserverà le competenze e le attribuzioni del Prefetto odierno, in attesa di nuove leggi che precisino le modifiche da apportare.

    -Il personale degli enti, compresi quadri e dirigenti, verrà riassegnato ove necessario nelle strutture in loco, o in altre del Dipartimento ove si rendesse necessario.

    -Tutte le consulenze e i contratti assegnati dagli Enti Soppressi verranno dichiarati decaduti ipso facto e rescissi l’anno seguente alla soppressione degli enti stessi, per mantenere i servizi e permettere la riorganizzazione degli stessi.
    Verrà concessa una indennità pari ad un anno dei pagamenti ai fornitori fissati nel contratto.
    Tale indennità avrà natura di accordo risolutivo tra le parti e non potrà essere impugnato dai contraenti una volta firmato, pena la nullità della pattuizione.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

  10. #30
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Corte Costituzionale di Politicainrete - Sentenza sul 2° ricorso dell'on.le C@scista

    Premesso che in data 13.04.2010, alle ore 00.04, l'On. Cascista presentava alla Corte Costituzionale di Politicainrete ricorso interpretativo ex art. 61 Cost., chiedendo alla Suprema Assise di esprimersi circa l'interpretazione corretta dell'art. 21 Cost. , relativo alle competenze del Senato.
    Che tale ricorso veniva dichiarato ammissibile, all'unanimità, con ordinanza del 22.06.2010.
    Che in data 23.06.2010 il Presidente della Corte Costituzionale apriva l'Udienza di Merito, nel corso della quale si costituiva in giudizio l'On. Cascista, depositando formale Memoria di Costituzione ex art. 9 del Regolamento della Corte Costituzionale.

    Ritenuto che l' Ordinamento di Politicainrete debba essere considerato ordinamento del tutto autonomo rispetto a quello nazionale e internazionale , ai quali nessuna norma di legge ordinaria o costituzionale pirriana espressamente richiama.
    Che laddove la Costituzione di Politicainrete parla di Politica Nazionale e Politica Internazionale, si debba ritenere faccia riferimento alle dinamiche, ai dibattiti, alle vicende della politica italiana e internazionale, e non invece all'immediata e diretta recezione dell'impianto legislativo nazionale ed internazionale.
    Che se prevalesse la diversa opinione, allora, dovrebbero essere considerate facenti parte dell'ordinamento di Politicainrete, oltre alle norme civili ed amministrative italiane, persino l'intero Codice Penale con i suoi precetti e le sue sanzioni, nonchè le norme internazionali pattizie e generalmente riconosciute, senza che esse, al pari delle prime, siano mai state approvate dal Parlamento di questo sito.

    In data 25.7.2010, il Presidente della Corte dava lettura del dispositivo.
    Seguiva l'immediata pubblicazione della motivazione.

    P.Q.M.

    La Corte Costituzionale ritiene che fino al momento dell'approvazione di una legge relativa alla politica nazionale da parte del Senato di Politicainrete, la materia, laddove non fosse già disciplinata in precedenza, debba considerarsi del tutto nuova.
    Di conseguenza le leggi nazionali italiane, quelle comunitarie, nonchè quelle internazionalmente riconosciute, non possono essere considerate normativa vigente in Politicainrete, a meno che il contenuto delle stesse non venga espressamente recepito all'interno della legislazione del sito.


    F.to Augustinus, Presidente
    F.to Liberamente, relatore est.
    Ultima modifica di Cabraizinho; 02-08-10 alle 20:48
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
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