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Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1
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    Predefinito Peer to peer, speriamo si muova qualcosa

    Storica sentenza della Corte di Cassazione
    «Scaricare file senza lucro non è reato»
    Annullata la condanna a due giovani: «Condividevano film
    e musica tutelati da diritto d'autore non per guadagno»








    ROMA - Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto d'autore non è reato se questo non implica alcun guadagno economico. Lo spiega la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete tramite un computer di una associazione studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software protetti da copyright.

    I due ragazzi condannati dalla corte torinese avevano sviluppato una cosiddetta «rete p2p» (peer to peer) per scambiare file con altre persone collegate a internet. Il sistema era semplice: bastava collegarsi a un server installato nel computer di un'associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d'accesso occorreva condividere la propria «scorta» di musica, film, videogiochi o software. Tutto spesso protetto dalla legge sul diritto d'autore. Una filosofia di scambio «do ut des», diffusissima su internet, che permetteva a tutti di scaricare file gratis dalla rete.

    Secondo i giudici piemontesi i due giovani autori di questo sistema di scambio file 'au pair' erano colpevoli di aver violato agli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore (n. 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica file e contenuti multimediali protetti da copyright.
    Ma l'attività dei due imputati - spiega la Suprema Corte nella sentenza n.149 depositata lo scorso 9 gennaio - non aveva alcun «fine di lucro», e quindi non si configurava l'effettiva violazione della legge.
    «I giudici di merito - si legge nelle motivazioni della sentenza - hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attività di scambio».

    Non solo, anche in relazione al sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software per generare codici seriali per registrare illegalmente software protetti da copyright, «doveva escludersi ogni fine commerciale».
    Per questo motivo i giudici di Piazza Cavour, rilevando che «le operazioni di 'download' sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi», e che per «scopo di lucro» deve intendersi «un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, e che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere», ha annullato senza rinvio la condanna per i due ragazzi che sono stati prosciolti definitivamente.

    «Il disposto della Corte di Cassazione lascia molto perplessi, perché si pone in contrasto con principi di diritto ormai acclarati dalla costante giurisprudenza, alla quale correttamente si era conformata la Corte di Appello di Torino»: questo il commento del presidente della Siae Giorgio Assumma.
    «La cassazione ritiene, in primo luogo, che uno scambio di opere dell'ingegno tra un numero di fruitori, attuato con un mezzo di facile diffusione qual'è Internet, configuri di per sé un uso personale - spiega Assumma - . L'uso personale è l'unica utilizzazione consentita dalla vigente legge, senza bisogno della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti. Senonchè, contrariamente a quanto la cassazione ritiene, è proprio la ampiezza della cerchia a cui, nel caso esaminato, è stata data la possibilità di accedere alle opere scaricate che fa venir meno l'ambito personale, trasformandolo in un ambito pubblico».

    «La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo 'scaricare non è reatò si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore»: lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.






    20 gennaio 2007

  2. #2
    are(a)zione
    Ospite

    Predefinito

    ottimo
    direi veramente ottimo

    sarebbe ora che si iniziasse una seria politica sull'open source
    vorrei linux in tutti gli uffici statali almeno

  3. #3
    Qui Quoerit Paperinik
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    Come già detto non cambia nulla perché questa sentenza si riferisce alla formulazione pre urbani della legge.

  4. #4
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da Keiros Visualizza Messaggio
    Come già detto non cambia nulla perché questa sentenza si riferisce alla formulazione pre urbani della legge.
    Temo che hai ragione....

  5. #5
    Speriamo non sia tardi
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    Anno XI n. 2690 di lunedì 22 gennaio 2007 (PI - Commenti)

    Occhio, scaricare file protetti rimane illegale
    di Paolo De Andreis - A poche ore dalla pubblicazione di un articolo su Punto Informatico si scatena un putiferio mediatico dal quale si deduce che scaricare file protetti da diritto d'autore è legale. Non lo è affatto

    Mishap mediatico
    Roma - L'ANSA parla di una rete P2P, il Corsera spiega che se si scarica senza fini di lucro "va bene" e alcune radio e telegiornali riprendono in questi stessi termini la notizia di Punto Informatico pubblicata lo scorso venerdì. Ce n'è abbastanza per creare un caos mediatico senza precedenti. Ma l'approfondimento giuridico pubblicato da PI su una sentenza della Cassazione, relativa a fatti avvenuti diversi anni fa, non ha niente a che vedere con quanto circolato negli ultimi due giorni.

    Prima di tutto appare necessario un chiarimento, che anche FIMI diffonde nelle ore di questo piccolo delirio mediatico e che corrisponde a quanto i lettori di PI già sanno perfettamente, ovvero che scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d'autore non è legale: le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Il fatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato non è dunque una novità: è, e rimane, un illecito. Che poi questo sia difficilmente perseguibile è tutto un altro paio di maniche.

    Archiviando così le ipotesi fatte dai maggiori organi di informazione sull'esistenza di una rete P2P nel caso trattato dalla Cassazione e ripreso da Punto Informatico, è necessario chiarire che il caso stesso si riferiva all'uso di un server FTP, il cui funzionamento e la cui natura sono evidentemente del tutto diversi da quelli di una rete peer-to-peer.

    Ma il punto non è questo, il punto chiave è che i fatti di cui al caso giunto all'attenzione della Cassazione risalgono al 1999 ed è sulla normativa di riferimento dell'epoca che la massima corte si è espressa. Dal 2000 ad oggi sono almeno cinque le importanti modifiche alla legge sul diritto d'autore (633/41) introdotte nell'ordinamento italiano, dalle modifiche della 248/2000 al recepimento della EUCD, la Direttiva europea sul Copyright, fino alla famigerata Legge Urbani e alle ulteriori sue successive modifiche.

    Di fatto, dunque, la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 9 gennaio 2007 non cambia nulla sul fronte dei sistemi di file sharing o delle discipline attuali.

    Detto questo, e chiarito l'inedito caos mediatico di questi giorni, è interessante notare come si sia registrato su newsgroup, mail list e blog una sorta di applauso collettivo per una sentenza interpretata come detto sopra, vissuta come un disastro solo da SIAE e altre organizzazioni la cui attività ha tutto da guadagnare dall'attuale disciplina del diritto d'autore.

    Roberto Maroni, uno dei leader della Lega, già autodenunciatosi come downloader illegale, ha parlato addirittura di "sentenza rivoluzionaria". Ecco, forse tutto questo dovrebbe insegnarci che scaricare file ad uso personale, attività a quanto pare praticata da milioni di italiani incuranti delle normative, è vissuta da molti, da moltissimi - lo diciamo da anni - come un fatto naturale, qualcosa che la legge, questa volta sul serio, potrebbe essere chiamata a rendere legale.

    Se si considerano le dichiarazioni pre-elettorali di esponenti dell'attuale maggioranza e le recenti dichiarazioni di Maroni, si potrebbe coltivare l'illusione che ci sia persino una volontà politica per la trasformazione delle normative attuali. Possiamo solo sperare che i fatti di questi giorni diano a quella volontà lo spunto necessario per mettersi in moto.

    Paolo De Andreis

    Nota
    Qui di seguito aggiungo un parere su tutta la vicenda che ci è giunto ieri da Carlo Sgarzi, giovane studente in giurisprudenza e attento osservatore delle cronache recenti sull'argomento.

    Un altro parere
    La sentenza della Corte di Cassazione numero 149 del 9 Gennaio scorso ha raggiunto gli onori delle cronache. La divulgazione sui giornali ha condotto con sé le usuali imprecisioni che cumulate alle montagne di dichiarazioni basate su di esse, ha avuto come risultato un generale effetto di disinformazione.

    Titola il Corriere della Sera del 21 Gennaio 2007: "Musica Online, lecito scaricarla se non c'è lucro". Alla effettiva correttezza del titolo (se valutata nel suo contesto originale), sussegue una non altrettanto precisa analisi degli effetti della sentenza in relazione alla normativa oggi vigente.

    Sono numerose le analoghe letture della vicenda provenienti dalle maggiori testate nazionali.

    Il fatto oggetto del procedimento è rappresentato dall'attività di due studenti del Politecnico di Torino che avevano allestito un server ftp all'interno dell'università per lo scambio film, musica, programmi per elaboratore. Le precedenti sentenze di condanna sono state correttamente smentite da quella di ultimo grado. Ma è doveroso precisare che la Cassazione per la sua decisione non si è basata sulla normativa attuale. Quindi?

    Uno dei principi del diritto penale risiede nell'applicare la legge del tempo in cui fu commesso il reato. Oggi, in seguito ai successivi interventi, ed in particolare al famigerato Decreto Urbani, poi convertito in legge (22 maggio 2004, n. 128), la medesima attività dei due studenti torinesi configurerebbe reato. Ma all'epoca dell'allestimento del server "clandestino", elemento soggettivo era lo scopo di lucro, e per gli studenti non si è in alcun caso configurata alcuna attività lucrativa.

    Dal 2004, il perno della sentenza della Cassazione, "lo scopo di lucro" è stato sostituito dal ben più restrittivo: trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d'autore (nuova stesura del 171 bis).

    Ignorando la reale portata di questa sentenza, si susseguono le dichiarazioni sulla carta stampata.

    De Laurentiis, si lamenta di una scarsa protezione del diritto italiano per le opere d'ingegno. Venditti, si dichiara a favore della "libertà" nella sua estensione sul web, e osteggia ogni genere di limitazioni ad essa, anche guardando la situazione con un più generale sguardo disinteressato, ritenendo la qualità dei file scaricati dal web inferiore di quella dei compact disc (parzialmente vero per gli audiofili, ma solo se escludiamo i formati FLAC, comunque diffusi). Fino all'ex Ministro Roberto Maroni, che dopo le passate ammissioni della sua attività non propriamente legale di download, afferma entusiasta: "È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D'ora in poi scaricarla dal web non potrà più essere considerato illegale".

    Al di là delle imprecisioni, l'effetto peggiore dell'eco avuto dalla notizia è l'errata convinzione che da domani avranno tutti coloro che scaricano file protetti da copyright: la certezza di compiere un'attività lecita sotto l'inesistente protezione di una sentenza della Cassazione che riguardava tutt'altro.


    http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1857111&r=PI

 

 

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