Legge Elettorale
Art. 1
I 25 seggi del Congresso vengono assegnati con sistema elettorale misto.
Art. 2
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 100 post al momento dell’indizione delle elezioni. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto qualche post (deciderà emoned) al momento dell’indizione delle elezioni.
Art. 3
Il voto è palese e va espresso nel thread elettorale per il rinnovo del Congresso. Sul post di voto vanno espressi il nome della lista e il nome del candidato appartenente alla lista scelta. E’ possibile non indicare uno specifico candidato, il voto verrà comunque attribuito alla lista indicata nel post di voto. Qualora non venisse indicata la lista, ma soltanto il candidato, il voto verrà assegnato al candidato indicato e alla lista con cui si presenta. Se si esprime il voto alla lista e al nome di un candidato di un'altra lista il voto verrà assegnato alla lista indicata ma non al candidato. Se si esprime il voto alla lista e ad un nome non presente nella lista il voto verrà assegnato comunque alla lista indicata nel post di voto.
Art. 4
Le liste possono apparentarsi con altre in modo da formare coalizioni, solo col preciso consenso di emoned che deve avvenire con atto pubblico di fronte al notaio di pol o a qualsiasi altro pubblico ufficiale (esclusi i comunisti)
Art. 5
I seggi vengono assegnati in modo differente a secondo del risultato percentuale della prima coalizione.
Se la coalizione contenente il partito "Lista repubblicana-Laici per pol" ottiene meno del 50% i seggi non vengono assegnati in quanto le elezioni sono sicuramente antidemocratiche.
Se la sopracitata lista ottiene un risultato compreso tra il 50% e il 60% le vengono assegnati 20 seggi e 5 sono garantiti alle altre liste presentate. I seggi verranno distribuiti all’interno della coalizione vincitrice con un qualsiasi metodo ritenuto democratico da emoned.Lo stesso vale per i 5 seggi delle liste non vincitrici.
Se la prima coalizione ottiene un risultato superiore al 60% il restante 40% è sicuramente frutto di errore.
Le schede verranno quindi annullate e il risultato sarà plebeiscitario a favore del partito "Lista Repubblicana -Laici per POL-"
Art. 6
Potranno partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che rispetteranno le procedure e le regole esposte nella legge di Regolamentazione dei partiti politici, escluso il partito "Lista Repubblicana -Laici per POL-" che potrà partecipare sempre e comunque.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, dovranno presentare le liste in un apposito 3d Ufficiale "Presentazioni Liste Congresso" riportando:
Nome del Partito, eventuali apparentamenti con altre liste, Lista dei Candidati al Congresso. La lista potrà essere presentata solo dal presidente del partito o da un iscritto che ne fa le veci. La possibilità di presentare una lista è organizzata in base a quanto stabilito dal “Regolamento dei Partiti Politici di POL”.
Art. 7
La campagna elettorale è regolata secondo la legge predisposta che deve essere gradita da emoned
Attendo le firme.