La Magna Carta (Magna Charta Libertatum) è la carta delle libertà che il Re inglese John Lackland (Giovanni Senzaterra) fu costretto dai baroni a concedere, firmandola, nel 1215. Rappresenta il primo documento fondamentale per la concessione dei diritti dei cittadini, e tra i suoi articoli ricordiamo il divieto per il Sovrano di imporre nuove tasse senza il previo consenso del Parlamento e la garanzia per tutti gli uomini di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo. La Magna Charta Libertatum rimase per secoli un modello per i cittadini inglesi.




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Diritto Costituzionale
Denominazione,che, nell’ambito del diritto pubblico moderno, si attribuiva tradizionalmente alle costituzioni contenenti le norme supreme circa l’organizzazione dello stato, allorché i testi stessi venivano unilateralmente emanati dal monarca, dall’alto dei suoi poteri. Erano i documenti con cui si passava dal sistema assolutistico al sistema dello stato costituzionale. Poiché, secondo il sistema assolutistico, il soggetto depositario della sovranità e perciò anche di quel potere che vien comunemente detto costituente, cioè del potere di dettare i precetti essenziali riguardo all’ordinamento statale, era il monarca, sul piano formale operava il presupposto che fosse quest’ultimo a limitare appunto attraverso le Carte, nell’autonomia delle sue decisioni, la propria pienezza di potestà, di cui già era investito: onde tali Carte venivano anche dette concesse. Nella realtà dei fatti, invece, si sanciva i fondamentali diritti di libertà civile e politica, si istituivano le assemblee, come organi rappresentativi del popolo, si creavano garanzie nei confronti del governo perché i movimenti rivoluzionari costringevano i principi a dare soddisfazioni alle nuove esigenze dei tempi. L’esempio storico più illustre di Carta è quello della Magna Charta inglese.




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Storia del Diritto
E’ il nome tipico del documento giuridico , privato di carattere formale, redatto da notaio, in uso durante l’intera età romano-barbarica. La charta, presenta in Italia nel primo Medioevo caratteri formali che la distinguevano dagli analoghi documenti delle altri parti dell’Europa occidentale, per effetto dell’applicazione di certe norme dettate da Giustiniano, cui si ricollega la pratica documentale volgare della manufirmatio, della traditio chartae, della completio. Era di norma redatta in prima persona con la descrizione dell’azione giuridica svolta al presente. Nella pratica italiana dell’Alto Medioevo la charta, come atto formale, pare avesse natura ed efficacia di documento dispositivo o costitutivo, nel qual caso deve essere nettamente distinta da altri tipi documentali, aventi invece carattere di semplice mezzo di prova, redatto liberatamene dalle parti, o anche dal notaio. Secondo più recenti studi, anche la charta avrebbe avuto valore prevalentemente probatorio.