"RU486 - LA PILLOLA ABORTIVA" - COMUNICATO UFFICIALE DI
SCIENZA E VITA



Le recenti notizie riportate dagli organi di informazione
inerenti la sperimentazione della pillola abortiva RU486 nel
nostro paese e la ventilata possibilità che essa, su
sollecitazione di un primario di un ospedale della regione
Toscana, diventi pratica abortiva routinaria rendono
necessario puntualizzare la questione dell'aborto chimico e
più in generale dell'aborto nel suo complesso, considerando
sia i risvolti medici, che quelli etici e giuridici.


La possibilità di effettuare l'aborto mediante la
somministrazione dell'associazione mifepristone-misoprostol,
più conosciuta come RU486, è stata da talune parti
prospettata come un avanzamento della tecnica al servizio
della salute della donna. Alcune fonti hanno persino
introdotto il termine "aborto dolce". D'altra parte, come
afferma il medico tedesco, dottor Alblas, "il modo in cui i
medici spiegano le differenti opzioni è in grado di
influenzare in maniera talora decisiva la scelta della
donna". Edulcorare la procedura abortiva con RU486 collide
con la verità accertata dalla letteratura
medico-scientifica.


La pillola abortiva, scoperta all'inizio degli anni '80, è
stata per la prima volta commercializzata in Francia nel
1988. Benché il prodotto sia stato inserito dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) nella lista di "farmaci
essenziali", nel mondo occidentale le strutture sanitarie
sono tali da rendere inutile l'uso della RU486 per la
prevenzione delle complicanze infettive o emorragiche a
seguito dell'aborto chirurgico (la mortalità dell'aborto
chirurgico in anestesia locale è pari a 0,15 casi ogni
100.000 aborti). Non risultano quindi chiare le motivazioni
mediche in base alle quali taluni personaggi spingono con
pervicacia affinché sia consentita la pratica dell'aborto
mediante RU486. Sotto nessun profilo è possibile dimostrare
la superiorità della metodica chimica rispetto a quella
chirurgica. In particolare:


1.. In una percentuale di circa il 5% dei casi si rende
necessario sottoporre ad aborto chirurgico le donne che
avevano assunto la RU486. Addirittura in alcune casistiche
tale percentuale sale all'8% dei soggetti. Nella popolazione
femminile cubana il tasso di fallimenti è giunto sino al
16%.


2.. Gli effetti collaterali che la donna deve patire dopo
aver assunto la RU486 comprendono dolore o crampi (93,2% dei
casi), nausea (66,6%), debolezza (54,7%), cefalea (46,2%),
vertigini (44,2%), perdite di sangue più prolungate che
richiedono una trasfusione nello 0,16% dei casi. Questo
significa che se tutte le donne abortissero in Italia
mediante la RU486, ogni anno 209 di loro dovrebbero subire
una trasfusione. La scheda tecnica della RU486 riporta tra
gli eventi avversi anche la sincope nell'1% dei casi. Anche
le complicanze infettive non sembrano essere ridotte dall'aborto
chimico.


3.. Le donne stesse non mostrano di avere una netta
preferenza per il metodo RU486 rispetto all'aborto
chirurgico, anzi talora avviene il contrario ed addirittura
la vista del feto morto si associa a un tasso maggiore di
incubi, ricordi, e pensieri intrusivi legati all'esperienza
vissuta.


4.. Persino l'analisi dei costi non si rivela vantaggiosa
per la RU486: negli Stati Uniti si paga 487 dollari per l'aborto
medico contro i 468 di quello chirurgico. In Italia tale
differenza sarebbe ancora maggiore, considerando che, in
ossequio alla legge 194, la donna dovrebbe rimanere
ricoverata dal momento dell'assunzione della prima compressa
fino al termine dell'aborto.


Per quanto esposto, a quanti, senza alcun supporto
scientifico, accusano coloro che sono contrari all'introduzione
della RU486 di voler privare le donne di uno strumento utile
per abortire con minore sofferenza e maggiore sicurezza,
rispondiamo che tali affermazioni non possono che derivare
da ignoranza scientifica, o da malafede ideologica, entrambe
qualità che non servono la verità, né possono recare
beneficio alle donne. Comunque si cerchi di ammantare di
naturalezza un aborto, valgono le parole della dottoressa
abortista francese Béatrice Fougeyrollas, secondo cui "l'aborto
è un atto di insubordinazione all'ordine naturale".


La legge 194 ha "prodotto" in quasi 30 anni di applicazione
oltre 4 milioni di aborti; una popolazione superiore a
quella dell'intera nostra regione sparita nel nulla.


Dall' irrilevanza sotto il profilo penale degli aborti
eseguiti in conformità alle norme della legge 194/78 non se
ne può fare discendere l'equazione: aborto=diritto civile.
Il nostro ordinamento non ha introdotto un illimitato
"diritto" di aborto, ma lo consente a determinate
condizioni, ossia quando vi è pericolo per la salute fisica
o psichica della madre, che devono essere accertabili (cd.
aborto "terapeutico"). Nega, invece, autonoma rilevanza ad
altre motivazioni che potrebbero spingere la donna a
sopprimere il feto (per tutte cfr. Cass. 14488/2004).


La ratio della citata legge, infatti, è quella di "[...]
ampliare la prevenzione dell'aborto, considerato come un
male evitabile e regolamentare, per circoscriverne l'entità
e i danni, la piaga dell'aborto clandestino, facendo leva
sull'intervento pubblico e sulla responsabilità della donna"
(dalla relazione di maggioranza alla proposta divenuta la
legge n. 194 del 22 maggio 1978).


L'asserita "semplificazione" derivante dall'introduzione
della pillola abortiva, lungi dal garantire meglio il
ricorso della donna all'interruzione della gravidanza (che
però, come detto, non sussiste come diritto sic et
simpliciter), renderebbe reale il rischio di poter aggirare
il senso della legge e le procedure che essa ha contemplato
al fine di far emergere l'aborto dalla "clandestinità".


Emerge, in questa vicenda, tutta l'ipocrisia di chi sempre
ha agitato lo slogan "la 194 non si tocca", da ultimo in
occasione del fallito referendum contro la L. 40/04
(fecondazione artificiale). Traspare evidente la volontà di
violare la legge 194 in quell'unico senso che va verso la
completa liberalizzazione dell'aborto, inteso come "diritto
assoluto della donna sul nascituro".


Con l'introduzione della RU486 (il "pesticida anti-umano"
come la chiamava Jerome Lejeune), si avrebbe finalmente la
"liberazione" della donna dal controllo del medico, ma
anche, si è fatto notare, l'interiorizzazione del dramma
dell'aborto vissuto in solitudine dalla donna (cfr. E.
Roccella, "L'altro come assente; la banalizzazione della
vita", Avvenire 11.09.05).


Che la "semplificazione" dell'aborto sia una falsità si
ricava dalle dichiarazioni dell'avvocato Roberto Conte,
amministratore delegato per l'Italia della stessa Roussel
Uclaf, l'azienda che produce il "farmaco" (ma qual è, nella
fattispecie, la "malattia"??), il quale ebbe a riferire ad
un quotidiano (cfr. La Repubblica, 4-11-1989): "il farmaco
richiede come elemento tassativo l'assistenza medica e la
distribuzione tramite i consultori". Tali affermazioni
trovano conferma dagli studi che valutano in quasi il 10% le
donne che espellono l'embrione, ormai morto, oltre 24 ore
dopo l'assunzione dell'ultima dose del cocktail abortivo.
Risulta pertanto evidente che, per la tutela della salute
della donna, non si possa prescindere dall'assistenza
medica.


La stessa Legge 194, per i primi novanta giorni di
gravidanza, prescrive il rigoroso rispetto delle procedure
di cui agli articoli 4 e 5, in base ai quali la gestante
deve rivolgersi a un consultorio, a una struttura
sociosanitaria abilitata, o a un medico di sua fiducia, per
svolgere i necessari accertamenti medici, tentare un'opera
di dissuasione, rilasciare il certificato che consente di
eseguire l'intervento e seguirne l'iter fino all'effettiva
espulsione del feto. Un tale percorso è difficilmente
compatibile con l'uso della RU486. L'articolo 19, poi,
punisce rispettivamente con la reclusione fino a tre anni
chi cagiona l'aborto, e con la multa fino a centomila lire
la donna che abortisce senza l'osservanza delle modalità di
cui all'articolo 5.


Dunque, oggi la RU 486 impone una scelta alle istituzioni
coinvolte nella vicenda: se far prevalere la spinta
libertaria che, come molti sostengono, soggiacerebbe alla
Legge 194, ovvero la lettera delle sue disposizioni, sebbene
mai concretamente attuate.


Se si condivide il primo orientamento, la L. 194 va però
cambiata; se invece, com'è stato sostenuto "usque ad
nauseam", la 194 "non si tocca", ci permettiamo di chiedere
al Sig. Ministro della Salute, per la parte di sua
competenza, di non fermarsi al formale rispetto di una
procedura, ma di esigere il sostanziale rispetto dell'intera
194, esortando i consultori al coinvolgimento reale delle
"associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la
maternità difficile dopo la nascita", verificando se a ogni
gestante in difficoltà sono prospettate "le possibili
soluzioni dei problemi proposti", e se viene messo in opera
"ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna,
offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
gravidanza sia dopo il parto" (art. 5).


Pisa 21.10.05


COMITATO SCIENZA & VITA