DDL "NUOVA LEGGE SULLA PRESENZA FEMMINILE"
ART 1- CANDIDATURA DELLE DONNE
Ogni Partito dovra' candidare ALMENO 1 candidata DONNA se supera il numero di 8 OTTO candidati (ovvero dal 9° candidato in poi).
Fino a 16 candidati TOTALI la candidata donna dovrà essere ALMENO 1, oltre i 16 candidati TOTALI, ogni 2 candidati in piu', 1 candidata DONNA in più.
_________________________________________________
ART 2- FORMAZIONE DEL GOVERNO
L'intero testo dell'ART.2 Legge NR.7 DEL 17.2.2004 deve intendersi sostituito dal seguente:
Nella formazione del Governo, ALMENO 1 MINISTERO spetta ad una DONNA.
Nel caso in cui il PRESIDENTE VINCENTE O IL PREMIER INCARICATO DELLA FORMAZIONE DEL GOVERNO non trovassero entro 15 GIORNI dalla proclamazione del PRESIDENTE 1 MINISTRO DONNA all'interno delle proprie liste o elettori da proporre, tale ministero potrà essere ricoperto da un forumista UOMO.
La legge ha valore per le elezioni che si disputeranno dopo quelle di dicembre 2004