Apro con una questione non banale
nessuna delle due proposte di legislazione costituzionale sul potere giudiziario prevede in nessun modo gli effetti delle sentenze di cui pure parla, in altre parole ci si affida al fatto di pensare che siccome c'è un organo allora ci sono anche i suoi poteri, cosa assolutamente folle e che ci consegnerebbe ALL'ANARCHIA GIUDIZIARIA più totale con sentenze che dicono TUTTO o non dicono NIENTE a seconda della convenienza
E' mai possibile che non ci si curi di dire cosa succede se la corte decide qualcosa e che poteri ha questa corte? Ma come, tanto formalismo nel decidere come funzionano e come si rimuovono gli organi legislativi ed esecutivi e tanti sciatteria da non scrivere nemmeno cosa possono fare o non fare le sentenze?
Leggere per credere!
Bozza PDL
Bozza Supermario
propongo con molta semplicità che ci si renda conto che queste norme così come sono sono inutilizzabili per drammatica incompletezza e che si provveda rapidamente ad inserire articoli indispensabili che contengano le cose evidenziate in rosso o quantomeno qualcosa di simile
ESEMPIO DELLE NORME DI CUI LAMENTO LA MANCANZA
Articolo 40 Le procedure rafforzate
1. La Corte Costituzionale giudica a maggioranza con doppia udienza istruttoria e doppia udienza di merito (istruttoria -> merito -> istruttoria -> merito), con preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento o del fumus boni juris fra prima e seconda udienza di merito alle parti:
a) sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento.
b) sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali, esclusa la Corte stessa.
c) sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra organi Costituzionali e la Corte stessa.
2. Per le competenze di cui al comma 1 punto a) le sentenze possono annullare totalmente o parzialmente le fonti del diritto inCostituzionali e l'annullamento può essere disposto per operare ex tunc oppure ex nunc; non può tuttavia essere disposto per vizi procedurali minori nella loro adozione, ma esclusivamente per contrasto con la Costituzione del loro contenuto.
3. L'annullamento degli atti amministrativi di emanazione, promulgazione o pubblicazione delle norme per gravi vizi procedurali nell'adozione può essere disposto con Sentenza, salvo che sia dimostrabile oltre ogni ragionevole dubbio che non sussistendo quel vizio puramente formale quelle norme sarebbero state egualmente adottate dall'organo competente secondo la legge.
4. Per le competenze di cui al comma 1 punto b) le sentenze possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete circa la competenza.
5. Per le controversie di cui al punto c) le sentenze, sotto ogni altro aspetto disciplinate dal comma 4, restano prive di efficacia se non ratificate, con procedura d'urgenza, dal Congresso di Politica Online a maggioranza dei 3/5 dei membri. Resta ferma la possibilità di procedere tramite altre competenze della Corte alla soluzione della medesima controversia.
Articolo 41 Le procedure semplificate
1. La Corte Costituzionale giudica con a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito (istruttoria -> merito):
a) sulle controversie relative alla legittimità dei regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, delle ordinanze del Presidente di Politica Online e dei singoli Ministri, qualora questi atti siano viziati da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza
b) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nei regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, nelle ordinanze del Presidente di Politica Online e in quelle dei singoli Ministri.
c) sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario.
d) sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia)
2. Per le competenze di cui al comma 1 punti a), b) e c) le sentenze possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
3. Per la competenza di cui al comma 1 punto d) le sentenze non hanno efficacia vincolante salvo che il Congresso ne approvi la lettura nella seduta successiva più prossima alla controversia con la maggioranza ordinariamente necessaria ad approvare gli atti normativi oggetto di interpretazione.
4. La Corte Costituzionale giudica con decreto del suo Presidente, ma giudica a maggioranza con immediata singola udienza unitaria istruttoria e di merito ove richiesto da un Giudice o dall'Avvocato, su quanto attiene il controllo sui candidati e sulle liste elettorali previsto dalla legge ordinaria di regolamentazione dei partiti.