Costituzioni a confronto: nel 1943 e nel 1947 furono elaborate in Italia, a distanza di soli quattro anni, due costituzioni repubblicane che segnavano il superamento definitivo del vecchio Statuto albertino.
Vicine nel tempo, tuttavia le due costituzioni appaiono alquanto divergenti in principi ed ispirazioni fondamentali.
Vediamo a confronto i quattro primi articoli di quella del '47 e i primi tre di quella del '43, dove si enunciano i principi ispiratori generali della repubblica.
Molti oggi fanno osservare (e io ho spesso segnalato qui sul forum) che i primi articoli della costituzione del '47 hanno ispirazione comunisteggiante. Derivando quindi la necessità di una urgente revisione del testo della stessa.
Una lettura comparata con la costituzione anteriore (da non demonizzare come costituzione di uno "stato totalitario") potrebbe essere di particolare interesse al rispetto, non solamente dal punto di vista strettamente storiografico.
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Costituzione attuale (1947)
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (1943)
CAPO I
LA NAZIONE - LO STATO
1 – La Nazione Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà, e fini superiori per potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno parte.
2 – Lo Stato italiano è una Repubblica sociale. Esso costituisce l’organizzazione giuridica integrale della Nazione.
3 – La Repubblica Sociale Italiana ha come scopi supremi: 1) la conquista e la conservazione della libertà dell’Italia nel mondo, perché questa possa esplicare e sviluppare tutte le sue energie e assolvere, nel consorzio internazionale fondato sulla giustizia, la missione civile affidatale da Dio, segnata dai ventisette secoli della sua storia, voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni [le parole "voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni" sono state cancellate da Mussolini e sostituite con la congiunzione "e"], vivente nella coscienza nazionale; 2) il benessere del popolo lavoratore, mediante la sua elevazione morale e intellettuale, l’incremento della ricchezza del paese e un’equa distribuzione di questa, in ragione del rendimento di ognuno nell’utilità [le parole "nell’utilità" sono state cancellate da Mussolini e sostituite con le parole "nella comunità"] nazionale.