Proposta di Legge Costituzionale per la Riforma della Legge Elettorale
di iniziativa del Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali
e Commissario di SP
Francpolitik
redatta sulla base delle mediazioni di cui alla VII Seduta della Commissione, sentiti e accolti i suggerimenti del Presidente della Commissione e dei commissari ed integrata di ogni altra disposizione necessaria, essa costituisce una proposta alla Commissione Affari Costituzionali.
Articolo 1
La Legge elettorale attuale è abrogata e sostituita dalla seguente:
Legge Elettorale
Articolo 1
Disposizioni Generali
Il Parlamento e il Presidente della Repubblica sono eletti con voto diretto e libero.
La Costituzione disciplina il diritto di voto attivo e passivo.
Per le elezioni del Parlamento sono costituite tre circoscrizioni differenti: la circoscrizione Nazionale, a cui è attribuito un collegio unico, la circoscrizione Social Network, alla quale sono attribuiti due seggi e la circoscrizione Transatlantico, a cui sono attribuiti i seggi rimanenti.
Il numero totale dei seggi di Camera e Senato è stabilito dalla Costituzione ed è necessariamente dispari.
Articolo 2
Eleggibilità
Sono eleggibili a deputati gli elettori iscritti al forum da almeno tre mesi dalla data di presentazione delle liste che, alla convalidazione di tale atto, abbiano un minimo di 300 post all'attivo.
Sono eleggibili a senatori gli elettori iscritti al forum da almeno sei mesi dalla data di presentazione delle liste che,alla convalidazione di tale atto, abbiano un minimo di 500 post all'attivo.
Sono eleggibili a Presidente della Repubblica gli elettori iscritti al forum da almeno un anno dalla data di presentazione delle liste che, alla convalidazione di tale atto, abbiano un minimo di 1000 post all'attivo.
Non sono eleggibili a deputati, senatori o Presidente:
- il Presidente della Repubblica in carica se al suo secondo mandato;
- il Governatore della Banca Centrale in carica;
- i giudici della Corte Costituzionale in carica;
- i Supermoderatori.
Articolo 3
La data delle elezioni
L'Amministrazione del forum Termometro Politico, sentiti i pareri vincolanti del Primo Ministro, del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato, proclama le date ufficiali delle elezioni.
L'Amministrazione deve scegliere una data compresa tra il ventesimo e il quarantesimo giorno successivi alla scadenza della legislatura in corso.
Le votazioni si devono tenere entro un massimo di sei giorni e devono necessariamente comprendere due giorni di fine settimana e due giorni lavorativi.
Articolo 4
L'Ufficio Elettorale
Sentiti i pareri vincolanti dei gruppi parlamentari, il Ministro dell'Interno costituisce l'Ufficio Elettorale, formato da cinque membri, quattro dei quali pariteticamente scelti fra la maggioranza e l'opposizione al governo e un Supermoderatore indicato dall'Amministrazione.
L'Ufficio Elettorale è presieduto dal Supermoderatore ed è l'unico organo competente, nel corso dell'intera durata del proprio mandato, della risoluzione dei contenzioni tra le liste, tra i candidati stessi e di eventuali vizi di forma.
Delibera a maggioranza semplice dei propri componenti e, in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Può sanzionare le liste per gravi ragioni di vizi procedurali e comportamenti contrari alla leale competizione elettorale sino all'esclusione dalle votazioni, provvedimento per il quale è tuttavia necessaria l'unanimità dei suoi membri.
L'Ufficio Elettorale comunica entro 48 ore dalla chiusura dei thread di presentazione delle liste eventuali vizi di forma ai rappresentanti di lista che devono rimediare entro altre 48 ore, pena l'esclusione automatica dalla competizione.
L'Ufficio Elettorale rimane in carica a partire dal terzo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura in corso, fino al settimo giorno successivo alla conclusione di ogni operazione elettorale.
Articolo 5
La presentazione delle liste
Il Ministro dell'Interno apre, entro il terzo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura in corso, due thread di presentazione delle liste: uno da porre in evidenza nel sottoforum Transatlantico, valido per la presentazione delle liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni Transatlantico e Social Network; l'altro da porre in evidenza nel sottoforum Politica Nazionale, valido per la presentazione dei candidati concorrenti nella circoscrizione Nazionale.
Tali thread rimarranno aperti sino allo scadere della duecentoquarantesima ora successiva alla sua apertura, facendo fede all'orario del forum. Le liste di candidati o i candidati presentati posteriormente a tale termine non potranno partecipare alle elezioni.
Ogni partito o gruppo politico organizzato del forum ha diritto a presentare una lista di candidati per concorrere alle elezioni.
Gli stessi candidati non possono concorrere sia alla Camera che al Senato.
Ciascuna lista deve specificare il ramo del Parlamento per il rinnovo del quale è in corsa.
Qualora una stessa lista si presenta in entrambi i rami del Parlamento deve chiaramente suddividere i nominativi da presentare in ognuno dei due rami.
I post di presentazione delle liste valide per le circoscrizioni Transatlantico e Social Network devono essere corredate dai seguenti punti:
- nome ed eventuale sigla della lista;
- simbolo della lista;
- elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, di numero non inferiore a un terzo e mai superiore alla totalità dei seggi del ramo per il quale concorrono, specificando i post all'attivo all'atto di presentazione;
- link di un thread separato all'interno del quale la lista sia stata sottoscritta da un numero di elettori pari o superiore a sette e comunque mai superiore a quattordici.
Le liste concorrenti per il rinnovo della Camera dei deputati possono dichiarare l'apparentamento con altre liste, in supporto di uno stesso candidato Presidente della Repubblica. Devono necessariamente indicare un candidato alla Presidenza della Repubblica.
Ogni elettore provvisto dei requisiti necessari può presentare la propria candidatura nella circoscrizione Nazionale.Tale presentazione deve essere fatta mediante post nell'apposito thread posto in evidenza nel sottoforum Politica Nazionale e deve essere corredata da:
- nick e numero di post
- programma e descrizione breve (il tutto in un massimo di 250 caratteri)
- link di un thread separato all'interno del quale la candidatura sia stata sottoscritta da un numero di elettori pari o superiore a quindici e comunque mai superiore a venti.
Nessun candidato può essere incluso in liste differenti concorrenti nella medesima circoscrizione, pena la nullità dell'elezione.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, pena la nullità di tutte le sue sottoscrizioni. È fatto altresì divieto ai candidati in qualsiasi circoscrizione di sottoscrivere una qualsiasi lista o un qualsiasi candidato.
Articolo 6
Gli elettori
Entro quattordici giorni dalla data delle elezioni l'Amministrazione rende nota la lista degli utenti aventi diritto al voto, dopo aver accertato l'unicità dell'identità degli stessi e la loro corrispondenza ai requisiti previsti dalla Costituzione.
Alla data delle elezioni, ciascun avente diritto può esprimere il proprio voto per il rinnovo della Camera e del Senato in tutte e tre le circoscrizioni. Ciascun avente diritto può altresì esprimere il proprio voto per il candidato preferito alla Presidenza della Repubblica, prescindendo dalle liste ad esso collegate.
Articolo 7
La votazione
Il Presidente dell'Ufficio elettorale apre un thread per ogni circoscrizione, ad eccezione della circoscrizione Social Network per la gestione della quale diretta responsabile è l'Amministrazione che apre una votazione tra le liste concorrenti da tenersi sulla pagina Facebook Termometro Politico, parallelamente e nei medesimi limiti di tempo delle votazioni nelle altre circoscrizioni.
Nella sola circoscrizione Transatlantico devono perentoriamente essere aperti due thread distinti per il rinnovo della Camera e del Senato.
Alle circoscrizioni Nazionale e Social Network sono assegnate esclusivamente le candidature al Senato.
I thread concernenti le votazioni nella circoscrizione Transatlantico devono essere tre distinti, rispettivamente per il rinnovo della Camera, per il Senato e per la Presidenza della Repubblica.
In ciascun thread il Presidente dell'Ufficio elettorale riporta al primo post le liste concorrenti in ordine alfabetico, o i candidati Presidente o deputato sempre seguendo tale ordine, seguiti dall'eventuale simbolo, il nome per esteso, una breve descrizione da un massimo di 250 caratteri e l'ordine eventuale dei candidati in lista riportato all'atto della presentazione.
I thread concernenti le votazioni per la circoscrizione Transatlantico devono essere aperti in apposita sezione messa a disposizione dall'Amministrazione, quello concernente le votazioni per il collegio unico della circoscrizione Nazionale deve essere posto in evidenza nel sottoforum Politica Nazionale.
Per tutta la durata delle elezioni ogni avente diritto potrà esprimere una preferenza in ciascuna circoscrizione per tutte le distinte votazioni.
Sarà diritto dell'elettore votare la sola lista oppure esprimere altresì una preferenza per un candidato della lista votata, mantenendo comunque la facoltà di scegliere differenti liste nei distinti rami del Parlamento.
L'elettore potrà invece esprimere una singola preferenza indicando il nome del candidato Presidente scelto, per quanto riguarda le votazioni concernenti la Presidenza della Repubblica, e una singola preferenza indicando il nome del candidato deputato scelto, concorrente al collegio unico Nazionale.
Articolo 8
Lo scrutinio
Al termine delle votazioni l'Ufficio Elettorale effettua il conteggio dei voti validi in ciascuna circoscrizione. In via provvisoria, al termine delle operazioni di conta, il Presidente mette a verbale i voti ottenuti dalle singole liste, le preferenze ottenute da ciascun candidato presentato nelle liste, i voti ottenuti dai candidati Presidente e i voti ottenuti dai candidati nella circoscrizione Nazionale.
Ciascun membro dell'Ufficio Elettorale rende noti eventuali dubbi di legittimità e di validità dei voti. Su ogni eccezione sollevata l'Ufficio Elettorale decide con dibattimento e votazione. Per ragioni organizzative il Presidente può disporre che il dibattimento e la votazione sia compiuta per blocchi di voti dubbi dello stesso genere.
Durante il dibattimento, i membri che dovessero aver sollevato dubbi di legittimità e di validità di singoli voti o di più voti, possono ritirare la propria eccezione evitando la votazione.
Le decisioni sono prese a maggioranza dall'Ufficio Elettorale.
L'Ufficio Elettorale è tenuto a riconoscere la validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi palesemente la volontà effettiva dell'elettore.
L'Ufficio Elettorale deve comunque fornire risultati ufficiali all'Amministrazione entro settantadue ore dalla chiusura delle urne procedendo alla ripartizione dei seggi e all'eventuale proclamazione degli eletti.
Spetta all'Amministrazione il compito di convalidare i risultati resi noti dall'Ufficio Elettorale.
Articolo 9
L'assegnazione dei seggi
L'Ufficio Elettorale dichiara eletto il candidato concorrente alla circoscrizione Nazionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità sono convocate entro una settimana nuove consultazioni tra i candidati giunti al pareggio.
L'Ufficio Elettorale dichiara eletto il candidato Presidente che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi. Qualora questa soglia non viene raggiunta è indetto un secondo turno di votazioni entro quattordici giorni dalla chiusura delle urne. Al secondo turno concorrono i due candidati più votati al precedente.
Al secondo turno, che segue le modalità di votazione e scrutinio previste per il turno ordinario sebbene semplificate, è eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validi.
La circoscrizione Social Network elegge due deputati, assegnati alle due liste che ottengono il maggior numero di voti. Tali seggi sono assegnati alla sola lista che ottiene il maggior numero dei voti solo nel caso in cui questa sia stata scelta da un numero di elettori almeno doppio rispetto alla seconda arrivata. Sono eletti i primi dei non eletti nella circoscrizione Transatlantico delle rispettive liste.
La circoscrizione Transatlantico elegge il numero rimanente dei seggi della Camera e la totalità dei seggi del Senato.
I seggi del Senato sono attribuiti interamente seguendo il metodo proporzionale Hare.
I seggi della Camera sono attribuiti per sette decimi tra tutte le liste concorrenti seguendo il metodo proporzionale Hare. I rimanenti tre decimi sono attribuiti alle liste concorrenti che hanno supportato il candidato Presidente risultato eletto.
Nel caso in cui le votazioni per la Presidenza della Repubblica giungono a secondo turno, i tre decimi dei seggi della Camera di cui il comma precedente sono attribuiti al termine del secondo turno tra liste che hanno supportato sin dal primo turno il candidato Presidente risultato eletto.
Nell'assegnazione dei seggi in premio di cui i commi precedenti, è seguito il metodo Hare prendendo sempre in considerazione i voti di lista ottenuti al primo turno nella circoscrizione Transatlantico.
In ciascuna lista sono eletti con priorità i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra candidati della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste.
Qualora una lista esaurisca i candidati, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le liste con i più alti resti.