Legge elettorale
Articolo Terzo
Le Liste e La Commissione Elettorale
Comma Primo
Entro tre giorni dal decreto che individua la data delle elezioni il Ministro degli Interni o chi ne fa le veci apre un thread intitolato "Presentazione delle Liste", e
viene nominata dall'Amministrazione una Commissione Elettorale di cinque membri, presieduta da un Supermoderatore.
Comma Secondo
Ogni partito registrato nella prima sezione del "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" potra’, attraverso un suo rappresentante ufficiale, depositare una lista di candidati per ognuna delle due camere del parlamento.
Comma Terzo
E’ altresi’ consentita la costituzione di liste di appoggio per un candidato (o piu’ candidati) alla carica di presidente o di membro del parlamento di PIR.
Tali liste dovranno essere presentate con le stesse modalita’ e seguendo le stesse regole delle liste presentate dai partiti.
Comma Quarto
Le liste, siano esse personali o di partito, devono contenere indicati espressamente:
a - il nome del partito
b - il simbolo del partito.
c - l'ordine delle candidature, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
d - l'indicazione dell'eventuale candidato alla Presidenza.