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  1. #1
    Super Troll
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    Lightbulb Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    E' ufficialmente aperto il thread della Gazzetta Ufficiale della Terza Legislatura di PIR.
    Si prega la moderazione di metterlo in rilevo togliendo dal rilevo il thread della gazzetta ufficiale della seconda legislatura
    Vicepresidente di PIR
    Senatore C@scista
    Ultima modifica di C@scista; 21-04-12 alle 11:58

  2. #2
    Super Troll
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    Legge sul finanziamento della sanità presentata dal Sen. Olivo

    Presentazione
    Si propongono questi interventi per contrastare le inefficienze nel settore sanitario.

    Proposte

    Art. 1
    È fatto divieto di utilizzare fondi del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per ripianare i deficit sanitari degli enti locali.
    Art. 2
    Il ministero della salute elabora indicatori di qualità, efficienza e appropriatezza del servizio definiti a livello regionale, di azienda sanitaria e di singolo ospedale. È fatto obbligo ad ogni livello degli enti pubblici sanitari di implementarli nelle attività di gestione e adottarli per commisurare la spesa.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Ultima modifica di C@scista; 03-05-12 alle 10:30

  3. #3
    Super Troll
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    la LEGGE UNICA SULLE QUESTIONI SANITARIE è modificata dall'emendamento Olivo nelle seguenti modalità:


    LEGGE UNICA SULLE QUESTIONI SANITARIE

    ARTICOLO PRIMO

    Della Forma e Struttura del Sistema Sanitario

    Comma 1
    Il finanziamento della sanità rimane prevalentemente pubblico.

    Comma 2 Unies
    Sono abrogati entro quattro anni dall'approvazione della presente legge i finanziamenti pubblici alle cliniche private.

    Comma 2 Bis
    I fondi ottenuti dal risparmio derivato dall'applicazione del comma precedente saranno assegnati al pubblico per subentrare nell'erogazione dei servizi sanitari che altrimenti non sarebbe in grado di fornire, in precedenza erogati al pubblico da strutture private convenzionate.

    Comma 3
    Il Parlamento si assumerà l'impegno di tutelare il principio che stabilisce la natura universale della sanità pubblica. La legge vigente prevede il divieto alla discussione o alla messa in votazione di leggi o regolamenti contrari al principio stesso.

    ARTICOLO SECONDO

    Comma 1
    Ogni regione dovrà articolare le proprie ASL in numero pari alle province di cui si componeva prima della soppressione delle stesse. In tal modo sarà possibile dare una chiara definizione all’articolazione delle strutture amministrative periferiche della Regione stessa, in campo sanitario. Qualora fossero presenti più ASL per provincia è compito delle regioni valutare il numero necessario.

    Comma 2
    Viene fatto assoluto divieto di creare nuove ASL un numero di ASL superiore a tale limite, eccedenti il numero stabilito nel comma precedente.

    Comma Terzo Unies
    Al SSN farà capo una regia per l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi ospedalieri, con struttura decentrata a livello regionale. Tale organizzazione verrà sottoposta ad un controllo annuale dei rendiconti e delle spese.

    Comma Terzo Bis
    Nel quadro della riorganizzazione delle direzioni amministrative, viene istituito l'archivio globale delle prenotazioni online, organizzato su base regionale.
    Sarà possibile tramite l'apposito sito prenotarsi gratuitamente per qualsiasi tipo di visita.

    Comma Terzo Ter
    Si invitano le regioni a consentire, avviare e finanziare progetti pilota tesi a sostenere nuove terapie sanitarie, sul modello adottato dalle Regioni Toscana e Puglia.

    Comma Terzo Quater
    Nella categoria delle nuove terapie rientra l'uso sanitario della cannabis, per la quale dovrà essere steso un apposito regolamento di somministrazione con adeguata sorveglianza e certificazione.

    ARTICOLO QUARTO - Norme in Materia di Razionalizzazione e Semplificazione delle Strutture Ospedaliere

    Comma 1
    Si innalza a 50mila persone il bacino di utenza minimo delle strutture ospedaliere, è demandato alle regioni individuare eventuali eccezioni, che dovranno essere appositamente autorizzate dal ministero della sanità. Le strutture destinate alla chiusura potranno riconvertirsi in cliniche private o case di riposo.

    Comma Secondo
    È previsto un sistema di incentivi al personale per diminuire i tempi delle liste di attesa. Le regioni definiscono un sistema di premi e penalità da attribuire al personale responsabile delle ASL in caso di miglioramento o peggioramento dei tempi, in misura non inferiore al 2% della retribuzione annua netta.

    Comma Terzo
    Nel quadro delle misure tese a razionalizzare e snellire le procedure di approvvigionamento delle strutture sanitarie pubbliche, viene fatto obbligo alle stesse di utilizzare i farmaci generici.


    Disposizioni Transitorie

    I
    È demandata alle regioni di concerto con le ASL la definizione delle procedure di transizione in caso di chiusura di struttura ospedaliera per insufficienza del bacino di utenza.

    II
    Comma 1
    In conseguenza della legge presentata, tutte le convenzioni e gli accordi presi con strutture private convenzionate, senza differenze specifiche riguardanti la loro ubicazione in regioni a statuto speciale,vengono a trovarsi decadute per rescissione entro il tempo massimo di quattro anni dalla firma della legge.
    Comma 2
    Le eventuali strutture private convenzionate verranno sottoposte agli stessi controlli imposti a quelle inserite nel nuovo Sistema Sanitario Pubblico.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Ultima modifica di C@scista; 03-05-12 alle 10:35

  4. #4
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    Il Disegno di legge Gdem88 per il contrasto di discriminazioni e violenze su base sessuale e di genere è rinviato al Senato per l'incompletezza e inapplicabilità sostanziale dell'articolo 1 in esso contenuto.
    L'articolo 1 infatti prevede la frase "1. La pena comminabile dalla magistratura secondo le disposizioni vigenti per crimini contro la vita, l’incolumità individuale, l’onore è aggravata".La legge Gdem pertanto non quantifica l' "aggravio di pena" da infliggere ai rei dei crimini suindicati. Una legge del genere pertanto sarebbe inapplicabile.Il giudice DEVE sapere qual è l'aggravio (se di un anno, o due anni, etc, o se ad esempio si prevede l'aggiunta di un quarto o di un terzo della condanna originaria...).

    Il VicePresidente rinvia al Senato

    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Ultima modifica di C@scista; 03-05-12 alle 13:46

  5. #5
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    Legge SteCompagno - Cabraizinho - Gdem88 - Cavaliere Nero sulle Unioni Civili

    Art.1
    Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al presente articolo sono definiti “conviventi”.

    Art.2
    In ogni comune è imposto l’obbligo di istituire il Registro delle Unioni civili.
    Mediante l'iscrizione allo stesso i conviventi divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

    Art.3
    Con l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili, i conviventi contraggono i seguenti diritti e doveri:
    - impegno a condurre una vita in comune e sostenersi reciprocamente in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo;
    - facoltà di assistere il proprio partner in ospedale e poter partecipare alle decisioni in materia di salute e per il caso di morte fatte salve le disposizioni di legge in materia e l'autonomia individuale;
    - possibilità per il cittadino extracomunitario che non ha un autonomo diritto di soggiorno, convivente con un cittadino italiano e comunitario, di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza;
    - possibilità di scegliere un cognome comune;
    - diritto al recepimento della pensione di reversibilità;
    - sul piano contributivo ed assistenziale sono estesi diritti e doveri del matrimonio;
    - estensione dei diritti successori del matrimonio al convivente superstite;
    - obbligo di soddisfare i debiti contratti in comune.

    Art.4
    I figli nati da coppie conviventi vengono equiparati in diritti e tutele ai figli avuti da coppie sposate, divenendo dunque soggetti alle stesse norme per quanto riguarda il diritto di famiglia, l'affidamento, i diritti patrimoniali ed ereditari. Non è consentita l'adozione da parte delle coppie conviventi.

    Art.5
    Chiunque al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione o dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è perseguibile penalmente. La falsa dichiarazione produce la nullità degli atti conseguenti.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Ultima modifica di C@scista; 03-05-12 alle 13:47

  6. #6
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    Il disegno di Legge Cavaliere Nero - Cabraizinho - SteCompagno - Gdem88 sul Matrimonio Civile è rinviato al Senato.
    Il Vicepresidente di Pir confermemente al parere del Presidente di PIR Occidentale (consultato riservatamente nei giorni scorsi) ritiene inaccettabile una legge che preveda l'adozione dei bambini per le coppie omosessuali. L'adozione è un istituto la cui finalità è esclusivamente l'interesse del minore e non uno strumento per perseguire finalità di altri soggetti indipendentemente dall'interesse del minore.

    Il VicePresidente rinvia al Senato

    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Ultima modifica di C@scista; 03-05-12 alle 14:12

  7. #7
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    La Legge Laico sulla giustizia è modificata dall'emendamento Newborn Bis nelle seguenti modalità:

    Legge Laico sulla Giustizia


    In Italia urge una riforma della giurisdizione che la renda competitiva con quelle degli altri paesi europei. La riforma dovrà prescidere da lotte politiche e ispirazioni vendicative che nulla hanno a che vedere con il diritto e la sua corretta applicazione. Certamente deve essere accorciata la durata complessiva del processo civile , base per una competitività economica seria, e aumentata la certezza della pena soprattutto per chi mira a raggiungere una prescrizione sempre troppo vicina che costringe il Pubblico ministero a non accertare al meglio le responsabilità.

    Per questi motivi proponiamo:

    GIURISDIZIONE CIVILE


    1) Completamento delle riforme del processo civile puntando principalmente sulla riduzione dei tempi e su un maggior numero di riti speciali accelerati rispetto all'ordinario, il piano straordinario di smaltimento degli arretrati, anche attraverso giudici onorari, e il ricorso alla mediazione civile.

    2)Informatizzazione completa del sistema di notifiche alle parti e sperimentazione del processo online per cause con valore inferiore a 10mila Euro.

    3)Inserimento del principio nel proceso civile della libera transazione tra le parti permettendo ad avvocati e magistrati di parlarsi anche privatamente non solo in fase preliminare del processo ma in qualsiasi fase con la possibilità di chiudere immediatamente il processo in caso di accordo.

    4)Le sentenze di ogni grado dovranno statuire, oltre che sull'oggett, se c'è stata lite temeraria da parte di uno dei contendenti.In caso affermativo condanna al pagamento , immediatamente esecutivo, del danno ingiusto causato.

    GIURISDIZIONE PENALE

    1)Triplicamento dei tempi di prescrizione nella materia penale , soprattutto nei reati contro la PA. Abrogazione contestuale della legge Ex-Cirielli sull'accorciamento dei tempi della prescrizione.

    2)Punizione delle evasioni fiscali da 10mila euro in su con sanzioni anche penali.
    Abolizione della depenalizzazione del falso in bilancio con sanzioni raddoppiate.

    3)Aumento dei riti speciali per reati bagatellari e limitazione al ricorso per cassazione con caparra da versare in caso di ricorso e perdita della stessa in caso di ricorso respinto.

    5)Ampliamento degli edifici carcerari per evitare che i detenuti condannati definitivamente siano insieme agli indagati/imputati in custodia cautelare.

    6)Interdizione perpetua dai pubblici uffici ai condannati in II° grado per reati contro la PA, anche se assolti in cassazione. Stessa pena accessoria per i prescritti o beneficiari di indulto.

    7) Limitazione della divulgazione pubblica delle intercettazioni e sanzioni per chi non rispetta la riservatezza degli atti durante le indagini preliminari.

    8)Applicazione totale del principio di parità delle parti. Eguale possibilità di impugnazione della sentenza di primo grado da parte di PM e imputato.


    ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

    1)Possibilità di passaggio da funzioni giudicanti a requirenti, o viceversa, consentito solo 1 volta nell'arco della carriera al massimo entro 5 anni dall'assunzione nell'ordine dei magistrati.

    2)Eliminazione dei limiti al risarcimento per diniego di giustizia e resposabilità dei magistrati.



    MISURE AGGIUNTIVE

    Articolo 1
    Sono regolamentati gli scatti di carriera e le sanzioni disciplinari della magistatura in funzione dell'efficienza di ciascun magistrato nella conduzione e nella durata dei processi da loro condotti.
    I giudici che in piu di tre processi hanno impiegato piu di 4 anni nel primo grado o nel secondo grado di giudizio o in Cassazione perdono il diritto all'aumento dello stipendio per almeno 5 anni e non possono ottenere nessuno promozione nella carriera per almeno 5 anni
    Articolo 2
    I magistratri che hanno presieduto processi civili o penali la cui durata è piu breve della media nazionale dei processi hanno diritto ad un aumento del 10% dello stipendio
    Articolo 3
    E' prevista la responsabilità civile diretta dei giudici verso chi ha dovuto subire l'ingiusta carcerazione ed è stato successivamente assolto con sentenza definitiva se risultano gravi errori ed abusi nella conduzione del processo da parte del magistrato
    Articolo 4
    Sono previsti finanziamenti adeguati nei mezzi e nel personale per assicuare tempi della giustizia compatibili con quelli delle altre democrazie occidentali, snellimento e informatizzazione delle procedure.
    Articolo 5
    La motivazione della sentenza deve obbligatoriamente essere contestuale alla decisione.
    Articolo 6
    Nelle cause civili prima del processo è obbligatorio il ricorso al tentativo di conciliazione tra le parti ,conciliazione che puo' essere sia giudiziale (adopera dello stesso magistrato) che extragiudiziale ad opera di un tentativo di mediazione di appositi mediatori extragiudiziali iscritti ad un albo.
    Articolo 7
    E' vietato il ricorso in Cassazione in caso di patteggiamento nei processi penali mentre l' impugnazione del difensore e dell'accusatore deve avvenire entro il limite di 30 giorni

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
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    Ultima modifica di C@scista; 25-05-12 alle 19:46

  8. #8
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    Legge Juv sul Diritto della navigazione

    ART. 1 PIR recepisce ed inserisce nel proprio ordinamento le convenzioni marittime internazionali emanate nel tempo dall'International Marittime Organization (IMO) e dall'Unione Europea. Tutte le future leggi e regolamenti statali si conformano ad esso.

    ART. 2 PIR tramite rappresentanti nominati dal ministero della Marina Mercantile, o da chi ha la deleghe analoghe, aderisce all'International Marittime Organization (IMO).

    ART. 3 PIR fa proprio nel suo ordinamento, gli articoli del codice dalla navigazione dello Stato Italiano.

    ART. 4 Il controllo del rispetto dei regolamenti marittimi a bordo dei navigli, può essere effettuato:
    - dalle autorità di polizia giudiziaria delegate alla giurisdizione marittima con i cosidetti controlli di bandiera effettuati
    - dagli ispettori del Registro Marittimo di Certificazione a cui l'armatore del naviglio si rivolge per ottenere l'obbligatoria certificazione di classe.



    Il VicePresidente Promulga
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  9. #9
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    Disegno di legge Gdem88 per il contrasto di discriminazioni e violenze su base sessuale e di genere

    Art. 1
    (Introduzione – finalità del DDL)
    In un momento storico pieno di paure verso il diverso, di sua ghettizzazione e discriminazione, è importante che le istituzioni prendano una posizione chiara e netta contro ogni tipo di discriminazione, contro ogni atto che tenti di trattare il “diverso” come cittadino di serie B. In questa situazione difficile, la condizione sociale dei cittadini LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender ), così come quella delle donne, risulta particolarmente preoccupante, visti i numerosi casi di violenze e atti discriminatori a loro danno che ne impediscono la piena realizzazione come persone, danneggiandone la dignità e i diritti di cittadinanza. Conscio di questa situazione, Il Senato di Pir vuole garantire, attraverso questa legge, che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, preferenze sessuali, di condizioni personali e sociali.
    Proponendosi di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana, il Senato decide di agire per contrastare queste discriminazioni con delle aggravanti di pena per reati fondati su discriminazione sessuale.

    Art. 2
    (Circostanza aggravante di discriminazione sessuale )

    1. La pena comminabile dalla magistratura secondo le disposizioni vigenti per crimini contro la vita, l’incolumità individuale, l’onore è aggravata per una misura di 1/4 della pena complessiva quando i suddetti crimini sono commessi in ragione dell’orientamento sessuale e/o dell'identità di genere della persona offesa, questo in ragione di un crimine fondato su basi discriminatorie, che aggiunge dunque gravità all’atto già illegale commesso.
    L'aggravante di pena indicata nei commi precedenti e prevista in ragione di un crimine fondato su basi discriminatorie può essere applicata solo nel caso in cui queste basi siano provate al di là di ogni legittimo dubbio con prove oggettive che non si limitino a provare il semplice fatto oggettivo del crimine commesso.
    Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

    2. La pena comminabile dalla magistratura secondo le disposizioni vigenti per crimini contro la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, l’inviolabilità del domicilio è aggravata per una misura di 1/4 della pena complessiva quando tali crimini sono commessi in ragione dell’orientamento sessuale e/o dell'identità di genere della persona offesa.
    L'aggravante di pena indicata nel primo comma e prevista in ragione di un crimine fondato su basi discriminatorie può essere applicata solo nel caso in cui queste basi siano provate al di là di ogni legittimo dubbio con prove oggettive che non si limitino a provare il semplice fatto oggettivo del crimine commesso.

    Le circostanze attenuanti, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.


    Art. 3
    (Lavoro di pubblica utilità)

    1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli precedenti, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di lottare contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

    Il VicePresidente Promulga
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  10. #10
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale della III Legislatura di PIR

    Disegno di Legge Cavaliere Nero - Cabraizinho - SteCompagno - Gdem88 sul Matrimonio Civile

    Art.1
    La Legge Supermario n. 17 del Senato (Riforma del Matrimonio Civile) è abrogata


    Art. 2
    Le persone dello stesso sesso possono accedere all'istituto del matrimonio civile con gli stessi diritti e doveri delle persone di sesso diverso.


    Art. 3
    Le norme civili, penali, amministrative, processuali e fiscali che riguardano il matrimonio civile - ivi compreso l'accesso all'istituto dell'adozione e dell'affidamento - come pure quelle sulla sua celebrazione, scioglimento nonché i rapporti fra le parti contraenti e le loro vicende, anche in materia di successione, si applicano indistintamente al matrimonio civile contratto da due persone di sesso uguale o diverso, senza discriminazione.


    Art.4
    Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
    Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
    Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.


    Art.5
    I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
    A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.


    Art.6
    Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

    Il VicePresidente Promulga
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    Ultima modifica di C@scista; 10-06-12 alle 01:07

 

 
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