Vi propongo una riforma dell'Avvocatura Generale con l'obiettivo di superare questa fase di stallo :
Riforma dell’Avvocatura Generale
Art.1
La Costituzione è così modificata:
- La parola “Avvocato” presente nel testo Costituzionale è sostituita dalla parola “Procuratore” ovunque compare;
- All’Art.44 il comma 2 è sostituito dal seguente: “ Le funzioni di Procuratore Generale sono affidate al Ministero della Giustizia, il quale può nominare un Vice facente funzioni la cui attività è separata e incompatibile con quella di membro del Governo o di Senatore. Al comma 3 invece il periodo “dell’Avvocato […] Vice” è abrogato;
- All’Art.45 il periodo “l’Avvocato Generale ed il suo Vice “ è abrogato;
- All’Art.50 il periodo “e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili” è da sostituito da “è incompatibile”;
- La Sezione VI è rubricata “I Poteri del Procuratore Generale”;
Art.2
Il presente disegno di legge entrerà in vigore con efficacia attiva al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.