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  1. #1
    the dark knight's return
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    Predefinito DDL popolare sulla prostituzione

    Attuale Regolamentazione:

    Legge 20 febbraio 1958, n° 75.
    Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

    Capo I - Chiusura delle case di prostituzione

    Art.1

    E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

    Art.2

    Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

    Art.3

    Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
    1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
    2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
    3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
    4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
    5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
    6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
    7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
    8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio. I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.

    Art.4

    La pena è raddoppiata:
    1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
    2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;
    3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
    4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
    5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
    6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
    7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
    7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

    Art.5

    Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 e con l'ammenda di lire 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
    1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
    2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.
    Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.
    Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.

    Art.6

    I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

    Art.7

    Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici.
    E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

    Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione

    Art.8

    Il Ministro per l'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
    Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

    Art.9

    Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.
    Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.
    Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

    Art.10

    Le persone minori di anni 21 che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
    Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo.
    A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

    Art.11

    All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

    Capo III - Disposizioni finali e transitorie

    Art.12

    E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.
    Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

    Art.13

    Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
    E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

    Art.14

    Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
    E' ammessa la prova contraria.

    Art.15

    Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Proposta:

    Art 1 - Viene abrogata la Legge 75/1958 conosciuta come Legge Merlin

    Art 2 - Vengono riaperte le Case di Tolleranza ove vi sia un controllo medico, legale e fiscale di chi vi esercita la professione.

    Art 3 - Vengono inasprite le pene per chi eserciterà, sfrutterà e usuifrirà la prostituzione nell'illegalità.

    Art. 4- La pena è raddoppiata:
    1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
    2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 18 o di persona in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;
    3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
    4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
    5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
    6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
    7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
    7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente o etilista.
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  2. #2
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    Predefinito Re: DDL popolare sulla prostituzione

    L'attuale regolamentazione PIRriana non ha a che fare con la Legge merlin, bensì con una legge che porta il nome del sottoscritto (che recepisce ed approfondisce i contenuti della tua proposta).

    Legge Cabraizinho n.24 del Senato - Regolamentazione della Prostituzione

    Premessa:
    Attualmente in Italia la prostituzione non è regolamentata. Questo però non vuol dire che questo fenomeno non sia diffuso nel territorio italiano: migliaia di donne attualmente si prostituiscono ogni anno e pian piano si è formato un mercato clandestino molto pericoloso poiché le prostitute spesso sono vittime di abusi e violenza da parte di persone con precedenti penali che rappresentano i capi dell’organizzazione territoriale. Si è formato quindi un vero e proprio “mercato della prostituzione”. Per evitare questa situazione pericolosa che coinvolge anche cittadini e cittadine stranieri, la presente legge propone di legalizzare la prostituzione (come è già avvenuto con ottimi risultati in Olanda e in Germania, ad esempio) per garantire sicurezza alle prostitute e ai clienti oltre ai cittadini del territorio che vivono più sicuri.


    Articolo1: Prestazione di servizi sessuali remunerati
    L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.


    Articolo 2: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati
    1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata da cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno, di età superiore ai 18 anni.
    2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
    3. La stipula dei contratti di cui al comma 2 deve essere accompagnata da una dichiarazione di consenso scritto.
    4. L'esercizio della prostituzione è consentito solo sulla base di controlli sanitari periodici ed obbligatori.
    5. La fruizione delle prestazioni sessuali è consentita solo a persone maggiorenni e comporta l'utilizzo del preservativo.
    6. Le imprese, individuali o collettive, operanti nel settore della prostituzione sono tenute ad osservare la legislazione vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il mancato rispetto della normativa e degli obblighi igienico-sanitari delle prostitute è punito con la revoca della licenza.
    7. Qualora una prostituta fosse messa incinta da un cliente ignoto o che non intende riconoscere il nascituro, lo Stato provvederà ad aiutare economicamente la donna."
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    Articolo 3: Postriboli
    I tenutari predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza. Tali aree non possono essere collocate in prossimità di luoghi di culto, asili e scuole. Gli standard sanitari e di sicurezza di dette aree saranno periodicamente controllate dalle autorità competenti ed eventuali effrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.


    Articolo 4: Reati
    1. E' punito con una pena di reclusione da 1 a 3 mesi l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici. Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.
    2. E' punito con la reclusione fino a 12 anni chi costringe con la violenza le donne a prostituirsi mettendo in piedi una vera e propria tratta degli schiavi
    3. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
    4. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 10 e i 30 anni.




    Articolo 5: Pagamento dei tributi
    E’ fatto obbligo per le prostitute il pagamento dell’IVA con aliquota ordinaria del 20% per tutte le prestazioni sessuali remunerate. Qualora non si adoperi all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale come previsto dalla legge, sono previste sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro.


    Articolo 6
    Le imprese, individuali o collettive, operanti nel campo della prostituzione sono tenute al rispetto del Testo Unico sulla Privacy. I registri dei clienti e l'identità degli stessi può essere consultata solo dall'autorità giudiziaria. La divulgazione di nomi e dati dei clienti da parte di imprese o dipendenti operanti nel campo della prostituzione è punita con una una pena da 1000 a 10000€, sei mesi di reclusione e la perdita della licenza ad operare nel settore.
    Ogni prostituta ha diritto, qualora cessi la sua professione, di non risultare come tale in nessun archivio o elenco pubblico, al fine di preservarne le possibilità di trovare altri impieghi.
    E' diritto delle prostitute o ex-prostitute difendersi qualora qualcuno usi la loro professione o ex-professione a scopo diffamatorio. Tale reato è punito dal 500 ai 20000€ di multa.


    Articolo 7
    Al fine di favorire l'imprenditorialità e l'autonomia delle lavoratrici o lavoratori del ramo della prostituzione lo Stato favorirà con agevolazioni fiscali, incentivi e supporto tecnico la formazione di Cooperative di Lavoro di prostitute.


    Articolo 8
    Il 5% delle entrate fiscali annue provenienti dal settore della prostituzione viene dirottato ad un fondo di solidarietà gestito dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute il cui scopo è il sostegno per quelle prostitute che hanno contratto malattie veneree croniche (AIDS, Epatite, etc) durante il loro lavoro.


    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 30-04-12 alle 01:17
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

  3. #3
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    Predefinito Re: DDL popolare sulla prostituzione

    Citazione Originariamente Scritto da Cabraizinho Visualizza Messaggio
    L'attuale regolamentazione PIRriana non ha a che fare con la Legge merlin, bensì con una legge che porta il nome del sottoscritto (che recepisce ed approfondisce i contenuti della tua proposta).
    ok chiedo scusa per l'errore, potete anche chiudere
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

 

 

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