DDL C@scista Occidentale di Riforma della Scuola media superiore Italiana
Premessa
Occorre valorizziare non solo i licei (ossia il liceo classico e quello scientifico) che puntano sulla formazione matematica o su quella umanistica (ovviamente importante) ma rilanciare anche gli istituti commerciali o tecnico professionali ovvero la formazione che cerca di avvicinare i giovani al mondo delle professioni e dell'artigianato.
Insomma va combattuta la deleteria tendenza dell'ultimo decennio di riforme della scuola in cui si sono svalutati gli istituti tecnici e professionali facendoli quasi passare come scuole di seconda classe per figli di classi disagiate. Questo atteggiamento è assolutamente sbagkiato e va superato.Non solo ma le scuole medie superiori devono anche prevedere periodi (temporanei) di tirocinio formativo scuola lavoro per gli studenti in modo da avvicinarli al mondo del lavoro senza interrompere allo stesso tempo il periodo di studio.
Dispositivo normativo
Articolo 1
L'obbligo legale di frequentare le scuole per i ragazzi va dai sei ai 17 anni
Articolo 2
Dopo le scuole dell'obbligo (scuole elementari e medie ) i ragazzi di 15 anni hanno l'obbligo di iscriversi alle scuole medie superiori.
Articolo 3 le scuole media superiori sono divise in licei classici, licei scientifici e istituti tecnici professionali
Articolo 4
i licei classici sono caratterizzati dall'insegnamento della cultura umanistica (ovvero in cui l'insegnamento con piu ore è quello dell'italiano della storia e della letteratura italiana e della letteratura latina) ma in cui è previsto anche l'insegnamento delle materie scientifiche e delle lingue
Articolo 5
i licei scientifici sono caratterizzati dall'insegnamento della cultura scientifica (ovvero in cui l'insegnamento con piu ore è quello della matematica e delle scienze ) ma in cui è previsto anche l'insegnamento delle materie umanistiche e delle lingue
articolo 6
Gli istituti tecnici professionali sono caratterizzati dall'insegnamento di una formazione professionale tecnica e commerciale (ovvero in cui l'insegnamento con piu ore è quello della ragioneria e della contabilità e del tirocinio professionale pratico) ma in cui è previsto anche l'insegnamento delle materie scientifiche umanistiche e delle lingue
Articolo 7
I licei classici
, scientifici e gli istituti tecnici professionali devono prevedere periodi (temporanei e non suoperiori a tre mesi complessivi per i licei e a quattro per gli istituti tecnici) di tirocinio formativo scuola lavoro per gli studenti presso aziende, botteghe artigianali o enti pubblici locali o nazionali convenzionate con le scuole medie superiori in modo da avvicinarli al mondo del lavoro fornendogli una prima esperienza. al termine del tirocinio formativo lo studente redigerà una relazione della sua esperienza per la scuola.