Invito i colleghi a firmare la proposta di modifica della Legge Elettorale, già concordata in altra sede e tendente alla mera regolarizzazione dei cosiddetti "listoni" (liste di coalizione fra più partiti in regola con i requisiti previsti). Se ci sono osservazioni fatele qui; naturalmente in fase di discussione dell'apposita seduta della Camera ci sarà modo per approvare eventuali ritocchi, ma mi pare che la norma sia chiara.
[SPOILER="Legge Elettorale"]
LEGGE ELETTORALE DI POLITICAINRETE.NET
Articolo Primo
Proclamazione delle Elezioni di Politica in Rete
Modalita’ e Tempi
Comma Primo
L' amministrazione del forum politicainrete.net, sentiti i rappresentanti politici, e le massime cariche dello Stato uscenti, proclama entro la fine della legislatura la data ufficiale delle elezioni.
Comma Secondo
L' amministrazione non potrà scegliere una data oltre i trenta giorni dalla fine della legislatura, da calcolare al netto delle festività natalizie, pasquali e estive.
Articolo Secondo
La Campagna Elettorale-Durata
Il periodo nel quale svolgere la campagna elettorale è di venti giorni e terminerà il giorno prima delle elezioni.
Articolo Terzo
Le Liste e La Commissione Elettorale
Comma Primo
Entro tre giorni dal decreto che individua la data delle elezioni il Ministro degli Interni o chi ne fa le veci apre un thread intitolato "Presentazione delle Liste", e viene nominata dall'Amministrazione una Commissione Elettorale di cinque membri, presieduta da un Supermoderatore.
Comma Secondo
Ogni partito registrato nella prima sezione del "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" potra’, attraverso un suo rappresentante ufficiale, depositare una lista di candidati per ognuna delle due camere del parlamento.
Comma Terzo
E’ altresi’ consentita la costituzione di liste di appoggio per un candidato (o piu’ candidati) alla carica di presidente o di membro del parlamento di PIR.
Tali liste dovranno essere presentate con le stesse modalita’ e seguendo le stesse regole delle liste presentate dai partiti.
Comma Quarto
Le liste, siano esse personali o di partito, devono contenere indicati espressamente:
a - il nome del partito
b - il simbolo del partito.
c - l'ordine delle candidature, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
d - l'indicazione dell'eventuale candidato alla Presidenza.
Articolo Quarto
Attribuzioni delle Commissione Elettorale
Comma Primo
Le liste che non siano state regolarmente presentate secondo i criteri di cui all’Articolo Terzo (commi 1,2,3 e 4) o che non rispettino tutte le disposizioni stabilite dalla legge elettorale e/o dalla Costituzione, potranno essere cancellate dai moderatori sulla base di una ordinanza della commissione Elettorale, dietro segnalazione del Ministro degli Interni.
Comma Secondo
La Commissione potra’ altresi’ disporre la cancellazione di una o più candidature ove fossero prive dei requisiti stabiliti dalla legge elettorale o dalla Costituzione.
Comma Terzo
La Commissione Elettorale dovra’ rispettare il termine obbligatorio di 7 giorni nel disporre la cancellazione totale o le modifiche da apportare ad opera dei moderatori.
Comma Quarto
La Commissione Elettorale è l’organo d'appello diretto contro le ordinanze che fossero viziate da violazione di legge, o sospettate di eccesso di potere o incompetenza del Ministero degli Interni in materia di liste.
Comma Quinto
Una volta scaduto il decimo giorno dalla sua apertura il thread di presentazione verra’ chiuso.
Una volta esaurite per sentenza o per decorrenza del termine le pratiche pendenti davanti alla commissione, le liste presenti nel thread di presentazione saranno le sole trasmesse all'Amministrazione per l'apertura delle operazioni elettorali.
Articolo Quinto
Requisiti Elettorali
Comma Primo
Sono chiamati a votare tutti quei cittadini che al momento della proclamazione delle elezioni abbiano raggiunto i seguenti requisiti:
I
Abbiano almeno 500 post all'attivo
II
Siano iscritti da tre mesi al forum
III
Mantengano una media post pari almeno ad 1 post al giorno.
Comma 2
2.L'accertamento dei prerequisiti di media posts viene svolto dall'Amministrazione o dietro sua delega dalla Commissione Elettorale.
Articolo Sesto
Le Operazioni di Voto
Comma Primo
Le operazioni di voto della Camera dei Deputati e del Senato si svolgeranno in due separati thread, allestiti e controllati dalla amministrazione del forum.
Nel primo post in ordine alfabetico del Thread dovranno essere riportati tutte le liste partecipanti alle elezioni.
Per ognuna di esse dovranno essere presenti:
Il simbolo della Lista
Il nome per esteso della Lista
Una breve descrizione (non piu’ di 25 righe di testo) fornita all'amministrazione dai partiti stessi,
L’elenco dei candidati della lista.
Comma Secondo
L' elettore se vorrà votare un partito dovrà indicare, tramite un post, la lista votata e una eventuale preferenza fra i candidati presenti nella lista votata.
Modifiche o correzioni successive annulleranno il voto di preferenza, mentre quello alla lista resterà valido comunque.
Articolo Settimo
Durata delle Elezioni
La durata del voto sarà di quattro giorni e dovrà comprendere obbligatoriamente un weekend.
Farà fede l'ora esatta di apertura del thread.
Articolo Ottavo
Modalita’ di assegnazione, distribuzione e numerazione dei seggi.
Comma Primo
Il numero dei seggi verrà deciso secondo Costituzione e saranno distribuiti fra le liste seguendo un metodo proporzionale e utilizzando per il conteggio dei resti il quoziente "Hare".
Comma Secondo
I seggi saranno distribuiti dando priorita’ ai candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze .
I rimanenti saranno attribuiti in base all’ordine della lista.
Comma Terzo
Sono eleggibili per le Camere tutti quei forumisti che godano del diritto di voto attivo e passivo e abbiano totalizzato al momento della proclamazione delle elezioni 800 posts e una media di almeno 1 post al giorno.
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Disegno di Legge di rango costituzionale per la modifica della Legge Elettorale
Art. 1
All'art. 3 della Legge Elettorale, dopo il Comma Quarto, è aggiunto il Comma Quinto:
E' consentita la costituzione di liste che comprendano unitariamente i candidati di due o più partiti politici in regola con i requisiti previsti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria. Tali liste, in deroga ai punti a) e b) del Comma Quarto, possono presentare un nome identificativo ed un simbolo differenti da quelli dei singoli partiti componenti. Accanto ai nick dei candidati, oltre al numero di post di cui al punto c), è possibile indicare il partito di appartenenza o la qualifica di indipendente. L'elenco dei candidati di cui al Comma Secondo è depositato dal rappresentante ufficiale di uno dei partiti che compongono la lista unitaria.
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.