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    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    In vista della definitiva approvazione della Nuova Costituzione, riposto qui le mie proposte di modifica ai testi delle riforme dei vari Titoli:



    *****



    NUOVA COSTITUZIONE DI POLITICA IN RETE



    TITOLO I - RAPPORTI POLITICI



    Art. 1

    La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

    Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.

    -La prima sezione denominata "Registro dei partiti politici" riguarda i movimenti politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.

    -La seconda sezione denominata "Registro delle libere associazioni" sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.


    Art. 2

    Affinché un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione, è necessario che presenti entro 20 giorni dalla data dell’ elezioni quanto segue:

    * Nome ufficiale del partito
    * sigla ufficiale
    * Simbolo ufficiale
    * Carta dei valori
    * Lista iscritti comprendente almeno 5 iscritti
    * Thread istituzionale.

    Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti.

    Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l' esclusione dalla competizione elettorale e l'iscrizione automatica nel registro delle libere associazioni.

    La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.


    Art. 3

    E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.


    Art. 4

    Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale composta da 5 membri, tra cui il Presidente della Corte Costituzionale e altri 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento.
    Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali da parte dell’ amministrazione. Avrà inoltre il compito di collaborare con l' amministrazione per le operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni.
    Spetta alla commissione elettorale fornire alla amministrazione del forum il conteggio dei voti e il risultato non ufficiale delle votazioni, mentre spetta alla amministrazione ufficializzare e divulgare i dati dipo aver verificato ed eliminato eventuali cloni.
    La commissione elettorale ha il dovere di segnalare presunti cloni alla amministrazione, in via riservata utilizzando un subforum privato aperto per lo scopo, in modo tale da evitare accuse e diffamazioni pubbliche.


    Art. 5

    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, salvo previa autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici, iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito a cui il simbolo appartiene.


    Art. 6

    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di fare attività o propaganda elettorale identificandosi come partito politico concorrente alle elezioni, fino a quando non si sia regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.



    TITOLO II - IL PARLAMENTO


    Sezione I - Il Senato


    Art.7

    Il Senato è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale e diretto, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge elettorale.
    Il numero dei senatori è di ventuno.
    I senatori esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
    La finalità fondamentale del Senato di Politicainrete.net è consentire a dei forumisti eletti democraticamente di riunirsi, proporre, dibattere e infine approvare delle mozioni inerenti iniziative di carattere politico, etico, economico e sociale relative al governo dell'Italia ed al contesto globale.
    Il Regolamento del Senato stabilisce i criteri formali di ammissibilità delle mozioni.


    I cambiamenti riguardano solo un miglioramento della forma; l'unica aggiunta sostanziale è quella dell'ultimo comma. Penso sia un'aggiunta necessaria, perchè altrimenti si rischia di ammettere alla discussione del Senato qualsiasi cosa. Sarà tuttavia il Regolamento del Senato, e non già la Costituzione, a prevedere i requisiti formali di ammissibilità. E' inutile appesantire troppo la Legge fondamentale.



    Art.8

    I senatori rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali previste dalla legge ordinaria. In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi. I senatori assenti ingiustificati per 3 turni di dibattito consecutivi decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Senato. I decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, oppure, nel caso in cui siano esauriti i nominativi dei non eletti, dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti. La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di senatore.

    I cambiamenti tendono solo a migliorare la forma.


    Art.9

    Le elezioni del nuovo Senato hanno luogo entro 30 giorni dalla fine del precedente. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente.


    I cambiamenti tendono solo a migliorare la forma.


    Art. 10

    Il Senato adotta o modifica il proprio regolamento interno con un voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il Regolamento, emanato con decreto del presidente del Senato, deve conformarsi alle norme costituzionali. Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del Regolamento.


    Art. 11 - (già ultimi comma dell'art. 10)

    Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute.

    Propongo di staccare questa parte dall'art. 10 e "creare" un nuovo art. 11.
    Unire Regolamento del Senato e altre disposizioni ha poco senso.
    Naturalmente i successivi articoli sono numerati di conseguenza, ma ci penseremo se sarà approvata questa modifica (che tende solo a un miglioramento della leggibilità e fruibilità della Carta).



    Art. 11

    Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione. Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali. Entro le prime due sedute è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.

    Le correzioni in rosso migliorano solo la forma; l'ultimo comma in viola è un'aggiunta che in realtà era già presente all'art. 10, ma qui sta decisamente meglio. Ho cambiato però "entro la prima seduta" con "entro le prime due sedute": dubito che 21 persone siano tutte presenti i primi 5 giorni; penso che 2 sedute per l'iscrizioni ai Gruppi siano più ragionevoli. Chi non si iscrive in tempo sarà collocato d'imperio del Gruppo Misto (ma lo stabilirà il Regolamento interno del Senato).



    Art. 12

    Il Presidente del Senato può essere destituito dal suo ufficio secondo le stesse modalità di destituzione previste per il Presidente di PIR, ex art. 35 e 36. Una volta decaduto egli non può più ricoprire incarichi pubblici per tutta la durata della Legislatura.

    E' necessario modificare i riferimenti interni ad altri articoli.


    Art. 13

    L’iniziativa legislativa è attribuita a ogni senatore , al Governo e a tutti i forumisti nei i limiti e le forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno del Governo. I forumisti possono presentare in Senato disegni di legge e mozioni solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto. Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione. E’ obbligo del Senato discutere e votare i disegni di legge e le mozioni presentati dai forumisti entro e non oltre 1 mese dalla loro deposizione.

    Ho aggiunto il riferimento alle "mozioni" perchè all'art. 7 (e anche al 14) non si parla di DDL bensì di Mozioni.


    Art. 14

    Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresi competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i disegni di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.



    Art. 15

    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera e/o commissione di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 16

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione. Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato al Senato una nuova deliberazione. Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni. In caso di reiterata inerzia il Presidente del Senato pubblica la legge e il Presidente sarà passibile di censura costituzionale.



    Sezione II - Referenda


    Art. 17

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.
    Il quesito referendario abrogativo deve indicare con chiarezza la legge o le parti di legge da abrogare. In quest'ultimo caso ciò che rimane dell'articolato deve conservare un significato dispositivo coerente.
    Il quesito referendario propositivo deve essere redatto in articoli e riguardare le materie di competenza del legislatore ordinario, nel rispetto delle norme Costituzionali.
    Possono partecipare al referendum tutti gli elettori aventi diritto al voto per il precedente rinnovo del Senato. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    Non sono ammessi referenda abrogativi o propositivi sulla Costituzione e le leggi costituzionali.
    Il Presidente di politicainrete.net indice tutti i referenda validamente proposti nel corso della Legislatura in un massimo di due tornate elettorali referendarie da tenersi rispettivamente entro la fine del terzo mese ed entro la fine del quinto mese di Legislatura, fatte salve le disposizioni sulle pause istituzionali individuate dalla legge.
    Dopo la seconda tornata elettorale referendaria non possono più essere proposti quesiti referendari.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


    Ho aggiunto soltanto la Sezione II - Referenda, giusto per staccarla dalla Sezione I riguardante specificamente il Senato.




    TITOLO III - IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET


    Art. 18

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi al Senato.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Nomina il Vice-Presidente quando questo si dimette o decade secondo le norme previste dalla Costituzione.
    Indice i referenda abrogativi e propositivi.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.


    Art. 19

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede, nel quattordicesimo giorno seguente, al ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati.
    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.


    Mero miglioramento di forma.


    Art. 20

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura.


    Art. 21

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Senato convocato al più presto dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni o del ballottaggio presidenziale da parte dell'Amministrazione Sovrana. Il Senato in tale occasione si riunisce in speciale seduta solenne. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.


    Mero miglioramento di forma.


    Art. 22

    Il Presidente di politicainrete.net di norma nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidente del Senato, i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Altre speciali procedure sono previste all'art. 25.
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.

    Le consultazioni del Presidente devono svolgersi in 4 giorni al massimo.


    Le aggiunte al primo comma servono per coordinare questo art. con i casi speciali previsti all'art. 25 (o quello che sarà dopo l'aggiustamento di tutti gli articoli).
    L'aggiunta del terzo comma riprende le disposizioni dell'art. 27 (che quindi viene assorbito e soppresso).
    L'aggiunta dell'ultimo comma riprende la proposta di Candido di velocizzazione dei tempi già concordata nel corso della X Seduta della Camera.




    Art. 23

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 24

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 25

    Nel caso in cui, ad inizio Legislatura, per due volte consecutive il Governo nominato dal Presidente di PIR a seguito delle consultazioni previste dall'art. 29 non ottenga la fiducia del Senato, vengono convocate immediatamente nuove consultazioni. Se risulta evidente che non è possibile nominare un Primo Ministro in grado di ottenere la fiducia del Senato, il Presidente di PIR forma un Governo presidenziale da lui presieduto e formato da Ministri da lui nominati.
    Il Governo del Presidente ed i suoi Ministri non sono soggetti al voto di fiducia o a mozioni di sfiducia.
    Qualora nel proseguio della Legislatura a seguito di dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari risulti possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato, il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 29, eccezion fatta per quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
    Qualora il Primo Ministro:
    - non ottenga la fiducia del Senato;
    - si dimetta volontariamente;
    - decada per i motivi di cui all'art. 72
    il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 29 e verificare se risulta possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato. Se risulta evidente che non è possibile, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale di cui al periodo precedente.

    Qualora il Primo Ministro sia sfiduciato a seguito dell'approvazione, da parte del Senato, di una mozione di sfiducia costruttiva di cui all'art. 42, il Presidente di PIR ha l'obbligo di nominare direttamente il Primo Ministro indicato nella mozione senza effettuare le consultazioni di rito.
    Non è possibile approvare più di tre mozioni di sfiducia costruttiva nel corso della Legislatura. In seguito all'approvazione da parte del Senato della terza mozione di sfiducia, che in deroga all'art. 42 non deve contenere il nome del nuovo Primo Ministro designato nè un programma di governo, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale con ministri da lui nominati. Questo Governo non può più essere sostituito da altri esecutivi per tutto il resto della Legislatura.

    Bisogna correggere i riferimenti interni agli articoli.
    Ho cambiato "non è possibile presentare più di tre mozioni di sfiducia costruttiva" con "approvare", perchè è chiaro che possono pure essere presentate più mozioni, ma non è detto che queste siano approvate dal Senato. Di fatti subito dopo si parla di "approvazione", quindi è necessario correggere per coordinare la norma.



    Art. 26

    Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni, a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che assumono l'incarico dopo il loro giuramento pubblico.


    Art. 27

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.



    Questo articolo può essere benissimo assorbito dall'art. 22.




    Art. 28

    Il Presidente di Politicainrete, sentito il parere vincolante del presidente del Senato e del Ministro dell'economia, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.


    Art. 29

    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo Vice Presidente.


    Art. 30

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all'attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Costituzionale, se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 3 giudici.
    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.


    Art. 31

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 8 senatori e approvata con una maggioranza speciale dei 2/3 più uno dei componenti.
    La Censura deve essere discussa dal Senato entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    Fra la presentazione di una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.


    Sistemiamo il quorum troppo basso dei 3/5 con quello più alto dei 2/3 più uno dei componenti del Senato (ovvero 15 senatori su 21).



    TITOLO IV - IL GOVERNO


    Art. 32

    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni e senza ritardo, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net in un thread ufficiale appositamente aperto da quest'ultimo.
    Entro 5 giorni dalla nomina il Primo Ministro effettua le sue dichiarazioni programmatiche dinnanzi al Senato, che vota la fiducia al Governo. Qualora venga approvata una mozione di sfiducia costruttiva si tiene conto delle disposizioni speciali di cui all'art. 30, salvo l'obbligo di giuramento dei componenti del nuovo Governo.


    E' necessario modificare i riferimenti interni ad altri articoli.


    Art. 33

    Il Primo Ministro, oltre a quelli previsti dalla legge, istituisce i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.


    Art. 34

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia costruttiva al Governo in carica, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    La mozione di sfiducia costruttiva rivolta all'esecutivo deve obbligatoriamente:
    - recare la firma di almeno 8 senatori;
    - essere motivata;
    - indicare il nome di un nuovo Primo Ministro designato;
    - indicare i nomi dei dicasteri e dei rispettivi Ministri;
    - contenere il programma del Governo sostenuto dalla costituenda maggioranza.
    Si segue quanto previsto dall'art. 30 per la terza mozione di sfiducia consecutivamente posta ai voti e approvata nel corso della Legislatura.

    I singoli ministri possono essere soggetti ad una mozione di sfiducia individuale recante la firma di almeno 8 senatori, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione. Il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte.


    Per quanto riguarda l'aggiunta in viola...
    Ne avevamo già discusso, ma Laico ha di nuovo evidenziato il problema:
    http://forum.politicainrete.net/tran...da-sanare.html

    Evidentemente è meglio far sì che la mozione di sfiducia costruttiva preveda da subito anche i nomi dei Ministri, onde evitare difficoltà successive e tenuto conto che in tal modo l'intero Governo entra da subito in carica (fatto salvo l'obbligo di giuramento).





    Art. 35

    Il voto contrario del Parlamento su una proposta di legge del Governo non implica l’obbligo di dimissioni.


    Art. 36

    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.


    Art. 37

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 38

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.




    TITOLO V - GARANZIE COSTITUZIONALI


    Sezione I - La Corte Costituzionale


    Art. 39

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.


    Art. 40

    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.


    Art. 41

    Finché non sia riunita la nuova Corte Costituzionale sono prorogati i poteri della precedente.



    Art. 42

    Il Senato elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
    Le procedure per la nomina dei Giudici, dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei predecessori.


    Art. 43


    Ciascuno dei Giudici, l'Avvocato Generale e il suo Vice possono essere rimossi con un voto del Senato che esprima la stessa maggioranza numerica che li ha singolarmente eletti.
    Essi decadono altresì per i motivi di cui agli art.li 55 e 74.
    Qualora una di queste cariche si renda vacante, il Senato elegge il sostituto secondo le procedure indicate nell'art. 50.

    E' necessario modificare i riferimenti interni ad altri articoli.


    Art. 44

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza del suo plenum. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.


    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario


    Art. 45

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
    La Corte dichiara anche solo parzialmente inammissibili i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 59.
    Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.

    E' necessario modificare i riferimenti interni ad altri articoli.


    Art. 46

    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.


    Sezione III - Il Presidente della corte


    Art. 47

    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.



    Art. 48

    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.


    Art. 49

    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.


    Art. 50

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.


    Sezione IV - Competenze della corte.


    Art. 51

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :
    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge
    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco
    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato
    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art. 60.


    E' necessario modificare i riferimenti interni ad altri articoli.


    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.


    Art. 52

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.


    Art. 53

    Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.


    Sezione VI - I poteri dell'Avvocato Generale


    Art. 54

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.


    Art. 55

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento, Presidenza della Commissione Affari Costituzionali. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.


    Art. 56

    Nessuna fra le istituzioni elencate all'art. 63, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dal Regolamento della Corte.


    E' necessario modificare i riferimenti interni ad altri articoli.


    Art. 57

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.


    E' necessario modificare i riferimenti interni ad altri articoli.



    Sezione VII - Le sentenze della corte.



    Art. 58

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 59

    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Presidente della Corte entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.



    Sezione VIII - La Commissione Affari Costituzionali, procedure per la revisione della Costituzione e l'approvazione di leggi costituzionali


    Art. 60

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno della Commissione Affari Costituzionali e del Senato.


    Art. 61

    I disegni di legge di revisione costituzionale o di rango costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentati, necessitano della firma di almeno 6 senatori, e devono essere indirizzati in prima istanza alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.


    Art. 62

    La Commissione Affari Costituzionali del Senato è composta da 1 rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura dal Presidente del Gruppo e viene scelto tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di PIR o membri delle Camere già eletti in almeno una legislatura.
    I Gruppi parlamentari che non trovano alcun rappresentante di loro gradimento che presenti i requisiti del comma precedente hanno il diritto di nominare un eletto al Senato nella legislatura in corso.
    Il Gruppo Misto non ha rappresentanti nella Commissione Affari Costituzionali.
    Se il Gruppo parlamentare viene sciolto durante la Legislatura, il suo rappresentante in Commissione decade, ma può essere ri-nominato da un Gruppo di nuova costituzione.


    Art. 63

    Il membro più anziano per numero di messaggi presiede la prima seduta della Commissione, che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.


    Art. 64

    Ogni membro della Commissione, sin dalle votazioni dedicate all'elezione del Presidente e all'adozione del regolamento interno, dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la Commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni Gruppo parlamentare può revocare il proprio rappresentante tramite comunicazione del Presidente del Gruppo stesso inviata al Presidente della Commissione, e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.


    Art. 65

    I disegni di legge costituzionale di cui all'art. 69 sono approvati dalla Commissione Affari Costituzionali in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato, e vengono trasmessi al Presidente del Senato che li incardina per la discussione in assemblea.
    Il Senato non può emendare il disegno di legge costituzionale, ma solo metterlo ai voti oppure decidere, a maggioranza, di rinviarlo alla Commissione Affari Costituzionali, allegando eventualmente alla mozione di rinvio i punti suscettibili di modifica, soppressione o integrazione.
    Un disegno di legge costituzionale può essere rinviato alla Commissione solo una volta, e se torna nuovamente al Senato deve essere posto ai voti.
    Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge costituzionale in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In caso di reiezione da parte del Senato, il disegno di legge costituzionale termina il suo iter.

    E' necessario modificare i riferimenti interni ad altri articoli.


    Sezione IX: Norme di incompatibilità e decadenza dalle cariche pubbliche e sanzioni per la violazione delle regole del Gioco di Transatlantico



    Art. XXX (sulle incompatibilità fra cariche)


    Sono incompatibili fra loro le cariche di:
    - Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica;
    - Vice-Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore. Qualora il Vice-Presidente eserciti momentamente i poteri del Presidente, è sospeso per il tempo necessario dalla carica di senatore, se la ricopre;
    - Presidente del Senato e qualsiasi altra carica pubblica eccezion fatta per quella di senatore;
    - Presidente della Commissione Affari Costituzionali e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore;
    - Giudice della Corte Costituzionale, Avvocato Generale, Vice-Avvocato Generale e qualsiasi altra carica pubblica (ma si veda anche l'art. 47).
    - Governatore della Banca Centrale con qualsiasi altra carica pubblica.

    I membri del Governo possono essere senatori.



    Se ci sono altri casi da regolare, fatemi sapere!


    Art. 66

    Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:
    1- Ban definitivo;
    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
    4- Dimissioni volontarie.
    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.



    Art. 67

    I forumisti che sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato cloni o di aver amministrato droni e di averli quindi utilizzati nelle votazioni alle elezioni politiche o dei congressi di partito, decadranno automaticamente da ogni loro attuale incarico istituzionale e saranno loro sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi per una legislatura ( da scontare a partire dalla legislazione sucessiva ) per ogni clone o drone da loro creato o amministrato.


    Sezione X : Stato di emergenza legislativa


    Art. 68

    In caso di gravissimi bugs costituzionali o gravissime indecisioni sul proseguimento del gioco non risolvibili tramite le procedure ordinarie, tali da creare una situazione di paralisi e di vulnus istituzionale, il Presidente di PIR, il Presidente del Senato e il Presidente della Corte Costituzionale dichiarano congiuntamente lo stato di emergenza legislativa e costituiscono il Comitato di emergenza, integrato con gli altri due giudici della Corte.



    Art. 69

    Lo stato di emergenza legislativa ha una durata tassativa di 15 giorni non rinnovabili ed è dichiarabile al massimo 1 volta nel corso della Legislatura.
    Tutte le prerogative Costituzionali sono sospese per la durata dello stato di emergenza.
    Le riunioni del Comitato sono pubbliche. I membri del Comitato prendono le loro decisioni secondo coscienza e devono astenersi dal discutere privatamente le questioni relative allo stato di emergenza.
    Il Comitato adotta, previa votazione interna a maggioranza qualificata del 4/5 dei componenti, ogni decisione necessaria alla cessazione dell'emergenza, con poteri limitati all'interpretazione delle norme in vigore e alla modifica legislativa, al fine di risolvere la situazione di paralisi e colmare vuoti normativi.
    Le decisioni del Comitato sono pubblicate con urgenza in Gazzetta Ufficiale dal Presidente di PIR.

    L'aggiunta si spiega da sè.

  2. #2
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Posto ora la versione corretta del DDL Costituzionale (ci sono anche le modifiche ai riferimenti interni agli articoli):


    ***


    Art. 1

    La Costituzione di PoliticaInRete è sostituita per intero dalla seguente:




    NUOVA COSTITUZIONE DI POLITICA IN RETE



    TITOLO I - RAPPORTI POLITICI



    Art. 1

    La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

    Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.

    -La prima sezione denominata "Registro dei partiti politici" riguarda i movimenti politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.

    -La seconda sezione denominata "Registro delle libere associazioni" sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.


    Art. 2

    Affinché un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione, è necessario che presenti entro 20 giorni dalla data dell’ elezioni quanto segue:

    * Nome ufficiale del partito
    * sigla ufficiale
    * Simbolo ufficiale
    * Carta dei valori
    * Lista iscritti comprendente almeno 5 iscritti
    * Thread istituzionale.

    Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti.

    Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l' esclusione dalla competizione elettorale e l'iscrizione automatica nel registro delle libere associazioni.

    La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.


    Art. 3

    E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.


    Art. 4

    Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale composta da 5 membri, tra cui il Presidente della Corte Costituzionale e altri 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento.
    Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali da parte dell’ amministrazione. Avrà inoltre il compito di collaborare con l' amministrazione per le operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni.
    Spetta alla commissione elettorale fornire alla amministrazione del forum il conteggio dei voti e il risultato non ufficiale delle votazioni, mentre spetta alla amministrazione ufficializzare e divulgare i dati dipo aver verificato ed eliminato eventuali cloni.
    La commissione elettorale ha il dovere di segnalare presunti cloni alla amministrazione, in via riservata utilizzando un subforum privato aperto per lo scopo, in modo tale da evitare accuse e diffamazioni pubbliche.


    Art. 5

    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, salvo previa autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici, iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito a cui il simbolo appartiene.


    Art. 6

    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di fare attività o propaganda elettorale identificandosi come partito politico concorrente alle elezioni, fino a quando non si sia regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.



    TITOLO II - IL PARLAMENTO


    Sezione I - Il Senato


    Art.7

    Il Senato è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale e diretto, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge elettorale.
    Il numero dei senatori è di ventuno.
    I senatori esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
    La finalità fondamentale del Senato di Politicainrete.net è consentire a dei forumisti eletti democraticamente di riunirsi, proporre, dibattere e infine approvare delle mozioni inerenti iniziative di carattere politico, etico, economico e sociale relative al governo dell'Italia ed al contesto globale.
    Il Regolamento del Senato stabilisce i criteri formali di ammissibilità delle mozioni.


    Art.8

    I senatori rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali previste dalla legge ordinaria. In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi. I senatori assenti ingiustificati per 3 turni di dibattito consecutivi decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Senato. I decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, oppure, nel caso in cui siano esauriti i nominativi dei non eletti, dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti. La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di senatore.


    Art.9

    Le elezioni del nuovo Senato hanno luogo entro 30 giorni dalla fine del precedente. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente.


    Art. 10

    Il Senato adotta o modifica il proprio regolamento interno con un voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il Regolamento, emanato con decreto del presidente del Senato, deve conformarsi alle norme costituzionali. Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del Regolamento.


    Art. 11

    Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 12

    Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione. Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali. Entro le prime due sedute è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.


    Art. 13

    Il Presidente del Senato può essere destituito dal suo ufficio secondo le stesse modalità di destituzione previste per il Presidente di PIR, ex art.li 30 e 31. Una volta decaduto egli non può più ricoprire incarichi pubblici per tutta la durata della Legislatura.


    Art. 14

    L’iniziativa legislativa è attribuita a ogni senatore , al Governo e a tutti i forumisti nei i limiti e le forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno del Governo. I forumisti possono presentare in Senato disegni di legge e mozioni solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto. Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione. E’ obbligo del Senato discutere e votare i disegni di legge e le mozioni presentati dai forumisti entro e non oltre 1 mese dalla loro deposizione.


    Art. 15

    Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresi competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i disegni di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.


    Art. 16

    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera e/o commissione di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 17

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione. Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato al Senato una nuova deliberazione. Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni. In caso di reiterata inerzia il Presidente del Senato pubblica la legge e il Presidente sarà passibile di censura costituzionale.



    Sezione II - Referenda


    Art. 18

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.
    Il quesito referendario abrogativo deve indicare con chiarezza la legge o le parti di legge da abrogare. In quest'ultimo caso ciò che rimane dell'articolato deve conservare un significato dispositivo coerente.
    Il quesito referendario propositivo deve essere redatto in articoli e riguardare le materie di competenza del legislatore ordinario, nel rispetto delle norme Costituzionali.
    Possono partecipare al referendum tutti gli elettori aventi diritto al voto per il precedente rinnovo del Senato. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    Non sono ammessi referenda abrogativi o propositivi sulla Costituzione e le leggi costituzionali.
    Il Presidente di politicainrete.net indice tutti i referenda validamente proposti nel corso della Legislatura in un massimo di due tornate elettorali referendarie da tenersi rispettivamente entro la fine del terzo mese ed entro la fine del quinto mese di Legislatura, fatte salve le disposizioni sulle pause istituzionali individuate dalla legge.
    Dopo la seconda tornata elettorale referendaria non possono più essere proposti quesiti referendari.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.




    TITOLO III - IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET


    Art. 19

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi al Senato.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Nomina il Vice-Presidente quando questo si dimette o decade secondo le norme previste dalla Costituzione.
    Indice i referenda abrogativi e propositivi.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.


    Art. 20

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede, nel quattordicesimo giorno seguente, al ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati.
    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.


    Art. 21

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura.


    Art. 22

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Senato convocato al più presto dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni o del ballottaggio presidenziale da parte dell'Amministrazione Sovrana. Il Senato in tale occasione si riunisce in speciale seduta solenne. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.


    Art. 23

    Il Presidente di politicainrete.net di norma nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidente del Senato, i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Altre speciali procedure sono previste all'art. 26.
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.
    Le consultazioni del Presidente devono svolgersi in 4 giorni al massimo.


    Art. 24

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 25

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 26

    Nel caso in cui, ad inizio Legislatura, per due volte consecutive il Governo nominato dal Presidente di PIR a seguito delle consultazioni previste dall'art. 23 non ottenga la fiducia del Senato, vengono convocate immediatamente nuove consultazioni. Se risulta evidente che non è possibile nominare un Primo Ministro in grado di ottenere la fiducia del Senato, il Presidente di PIR forma un Governo presidenziale da lui presieduto e formato da Ministri da lui nominati.
    Il Governo del Presidente ed i suoi Ministri non sono soggetti al voto di fiducia o a mozioni di sfiducia.
    Qualora nel proseguio della Legislatura a seguito di dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari risulti possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato, il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 23, eccezion fatta per quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
    Qualora il Primo Ministro:
    - non ottenga la fiducia del Senato;
    - si dimetta volontariamente;
    - decada per i motivi di cui all'art. 67
    il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 23 e verificare se risulta possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato. Se risulta evidente che non è possibile, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale di cui al periodo precedente.

    Qualora il Primo Ministro sia sfiduciato a seguito dell'approvazione, da parte del Senato, di una mozione di sfiducia costruttiva di cui all'art. 34, il Presidente di PIR ha l'obbligo di nominare direttamente il Primo Ministro indicato nella mozione senza effettuare le consultazioni di rito.
    Non è possibile approvare più di tre mozioni di sfiducia costruttiva nel corso della Legislatura. In seguito all'approvazione da parte del Senato della terza mozione di sfiducia, che in deroga all'art. 34 non deve contenere il nome del nuovo Primo Ministro designato nè un programma di governo, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale con ministri da lui nominati. Questo Governo non può più essere sostituito da altri esecutivi per tutto il resto della Legislatura.


    Art. 27

    Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni, a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che assumono l'incarico dopo il loro giuramento pubblico.


    Art. 28

    Il Presidente di Politicainrete, sentito il parere vincolante del presidente del Senato e del Ministro dell'economia, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.


    Art. 29

    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo Vice Presidente.


    Art. 30

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all'attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Costituzionale, se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 3 giudici.
    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.


    Art. 31

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 8 senatori e approvata con una maggioranza speciale dei 2/3 più uno dei componenti.
    La Censura deve essere discussa dal Senato entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    Fra la presentazione di una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.



    TITOLO IV - IL GOVERNO


    Art. 32

    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni e senza ritardo, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net in un thread ufficiale appositamente aperto da quest'ultimo.
    Entro 5 giorni dalla nomina il Primo Ministro effettua le sue dichiarazioni programmatiche dinnanzi al Senato, che vota la fiducia al Governo. Qualora venga approvata una mozione di sfiducia costruttiva si tiene conto delle disposizioni speciali di cui all'art. 34, salvo l'obbligo di giuramento dei componenti del nuovo Governo.


    Art. 33

    Il Primo Ministro, oltre a quelli previsti dalla legge, istituisce i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.


    Art. 34

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia costruttiva al Governo in carica, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    La mozione di sfiducia costruttiva rivolta all'esecutivo deve obbligatoriamente:
    - recare la firma di almeno 8 senatori;
    - essere motivata;
    - indicare il nome di un nuovo Primo Ministro designato;
    - indicare i nomi dei dicasteri e dei rispettivi Ministri;
    - contenere il programma del Governo sostenuto dalla costituenda maggioranza.
    Si segue quanto previsto dall'art. 26 per la terza mozione di sfiducia consecutivamente posta ai voti e approvata nel corso della Legislatura.

    I singoli ministri possono essere soggetti ad una mozione di sfiducia individuale recante la firma di almeno 8 senatori, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione. Il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte.


    Art. 35

    Il voto contrario del Parlamento su una proposta di legge del Governo non implica l’obbligo di dimissioni.


    Art. 36

    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.


    Art. 37

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 38

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.



    TITOLO V - GARANZIE COSTITUZIONALI


    Sezione I - La Corte Costituzionale


    Art. 39

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.


    Art. 40

    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.


    Art. 41

    Finché non sia riunita la nuova Corte Costituzionale sono prorogati i poteri della precedente.


    Art. 42

    Il Senato elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
    Le procedure per la nomina dei Giudici, dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei predecessori.


    Art. 43


    Ciascuno dei Giudici, l'Avvocato Generale e il suo Vice possono essere rimossi con un voto del Senato che esprima la stessa maggioranza numerica che li ha singolarmente eletti.
    Essi decadono altresì per i motivi di cui agli art.li 47 e 67.
    Qualora una di queste cariche si renda vacante, il Senato elegge il sostituto secondo le procedure indicate nell'articolo precedente.


    Art. 44

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza del suo plenum. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.


    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario


    Art. 45

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
    La Corte dichiara anche solo parzialmente inammissibili i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 51.
    Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.


    Art. 46

    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.


    Sezione III - Il Presidente della corte


    Art. 47

    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.


    Art. 48

    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.


    Art. 49

    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.


    Art. 50

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.


    Sezione IV - Competenze della corte.


    Art. 51

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :
    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge
    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco
    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato
    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art. 52.



    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.


    Art. 52

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.


    Art. 53

    Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.



    Sezione VI - I poteri dell'Avvocato Generale


    Art. 54

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.


    Art. 55

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento, Presidenza della Commissione Affari Costituzionali. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.


    Art. 56

    Nessuna fra le istituzioni elencate all'art. 55, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dal Regolamento della Corte.


    Art. 57

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.



    Sezione VII - Le sentenze della corte.



    Art. 58

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 59

    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Presidente della Corte entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.



    Sezione VIII - La Commissione Affari Costituzionali, procedure per la revisione della Costituzione e l'approvazione di leggi costituzionali


    Art. 60

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno della Commissione Affari Costituzionali e del Senato.


    Art. 61

    I disegni di legge di revisione costituzionale o di rango costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentati, necessitano della firma di almeno 6 senatori, e devono essere indirizzati in prima istanza alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.


    Art. 62

    La Commissione Affari Costituzionali del Senato è composta da 1 rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura dal Presidente del Gruppo e viene scelto tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di PIR o membri delle Camere già eletti in almeno una legislatura.
    I Gruppi parlamentari che non trovano alcun rappresentante di loro gradimento che presenti i requisiti del comma precedente hanno il diritto di nominare un eletto al Senato nella legislatura in corso.
    Il Gruppo Misto non ha rappresentanti nella Commissione Affari Costituzionali.
    Se il Gruppo parlamentare viene sciolto durante la Legislatura, il suo rappresentante in Commissione decade, ma può essere ri-nominato da un Gruppo di nuova costituzione.


    Art. 63

    Il membro più anziano per numero di messaggi presiede la prima seduta della Commissione, che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.


    Art. 64

    Ogni membro della Commissione, sin dalle votazioni dedicate all'elezione del Presidente e all'adozione del regolamento interno, dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la Commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni Gruppo parlamentare può revocare il proprio rappresentante tramite comunicazione del Presidente del Gruppo stesso inviata al Presidente della Commissione, e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.


    Art. 65

    I disegni di legge costituzionale di cui all'art. 61 sono approvati dalla Commissione Affari Costituzionali in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato, e vengono trasmessi al Presidente del Senato che li incardina per la discussione in assemblea.
    Il Senato non può emendare il disegno di legge costituzionale, ma solo metterlo ai voti oppure decidere, a maggioranza, di rinviarlo alla Commissione Affari Costituzionali, allegando eventualmente alla mozione di rinvio i punti suscettibili di modifica, soppressione o integrazione.
    Un disegno di legge costituzionale può essere rinviato alla Commissione solo una volta, e se torna nuovamente al Senato deve essere posto ai voti.
    Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge costituzionale in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In caso di reiezione da parte del Senato, il disegno di legge costituzionale termina il suo iter.



    Sezione IX: Norme di incompatibilità e decadenza dalle cariche pubbliche e sanzioni per la violazione delle regole del Gioco di Transatlantico



    Art. 66


    Sono incompatibili fra loro le cariche di:
    - Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica;
    - Vice-Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore. Qualora il Vice-Presidente eserciti momentamente i poteri del Presidente, è sospeso per il tempo necessario dalla carica di senatore, se la ricopre;
    - Presidente del Senato e qualsiasi altra carica pubblica eccezion fatta per quella di senatore;
    - Presidente della Commissione Affari Costituzionali e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore;
    - Giudice della Corte Costituzionale, Avvocato Generale, Vice-Avvocato Generale e qualsiasi altra carica pubblica (ma si veda anche l'art. 47).
    - Governatore della Banca Centrale con qualsiasi altra carica pubblica.

    I membri del Governo possono essere senatori.


    Art. 67

    Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:
    1- Ban definitivo;
    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
    4- Dimissioni volontarie.

    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.


    Art. 68

    I forumisti che sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato cloni o di aver amministrato droni e di averli quindi utilizzati nelle votazioni alle elezioni politiche o dei congressi di partito, decadranno automaticamente da ogni loro attuale incarico istituzionale e saranno loro sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi per una legislatura ( da scontare a partire dalla legislazione sucessiva ) per ogni clone o drone da loro creato o amministrato.



    Sezione X : Stato di emergenza legislativa


    Art. 69

    In caso di gravissimi bugs costituzionali o gravissime indecisioni sul proseguimento del gioco non risolvibili tramite le procedure ordinarie, tali da creare una situazione di paralisi e di vulnus istituzionale, il Presidente di PIR, il Presidente del Senato e il Presidente della Corte Costituzionale dichiarano congiuntamente lo stato di emergenza legislativa e costituiscono il Comitato di emergenza, integrato con gli altri due giudici della Corte.


    Art. 70

    Lo stato di emergenza legislativa ha una durata tassativa di 15 giorni non rinnovabili ed è dichiarabile al massimo 1 volta nel corso della Legislatura.
    Tutte le prerogative Costituzionali sono sospese per la durata dello stato di emergenza.
    Le riunioni del Comitato sono pubbliche. I membri del Comitato prendono le loro decisioni secondo coscienza e devono astenersi dal discutere privatamente le questioni relative allo stato di emergenza.
    Il Comitato adotta, previa votazione interna a maggioranza qualificata del 4/5 dei componenti, ogni decisione necessaria alla cessazione dell'emergenza, con poteri limitati all'interpretazione delle norme in vigore e alla modifica legislativa, al fine di risolvere la situazione di paralisi e colmare vuoti normativi.
    Le decisioni del Comitato sono pubblicate con urgenza in Gazzetta Ufficiale dal Presidente di PIR.


    Art. 2

    Sono abrogate le riforme parziali dei Titoli II, III, IV e V, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente il 17/10/11, il 25/10/11, l'8/11/11 e il 27/11/11, in quanto inglobate e modificate dal testo organico di nuova Costituzione di cui al precedente articolo.


    Art. 3

    Successive modifiche alla Costituzione prendono come riferimento il testo organico di cui all'art. 1 della presente legge.


    Art. 4

    Il testo della nuova Costituzione di cui all'art. 1 della presente legge entra in vigore a partire dalle elezioni di avvio della III Legislatura.

  3. #3
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Naturalmente tutti i colleghi sono caldamente invitati a prendere lettura del testo complessivo di riforma (nel primo post con i commenti sulle modifiche, nel secondo post armonizzato e corretto).
    Errare è umano e ci deve essere un controllo da parte di tutti.
    C'è ancora tempo per ragionare su ulteriori correzioni/aggiunte: scrivete qui i vostri dubbi, postate qui le vostre proposte ufficiali.
    Fra qualche giorno, però, vi chiederò di sottoscrivere un DDL formale (servono le firme di 6 deputati per la presentazione).
    In una apposita seduta della Camera ci sarà ancora l'occasione per rivedere i dettagli durante la fase di dibattito.
    Non dimentichiamoci infine che spetterà alla futura Commissione Affari Costituzionali lavorare...noi non possiamo fare tutto. Solo la "pratica" del Gioco consentirà di individuare con precisione i punti suscettibili di riforma.

    Grazie!

  4. #4
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Ecco il testo corretto dopo l'inserimento del DDL di Frankie D.:



    *****


    Art. 1

    La Costituzione di PoliticaInRete è sostituita per intero dalla seguente:



    NUOVA COSTITUZIONE DI POLITICA IN RETE



    TITOLO I - RAPPORTI POLITICI



    Art. 1

    La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

    Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.

    -La prima sezione denominata "Registro dei partiti politici" riguarda i movimenti politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.

    -La seconda sezione denominata "Registro delle libere associazioni" sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.


    Art. 2

    Affinché un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione, è necessario che presenti entro 20 giorni dalla data dell’ elezioni quanto segue:

    * Nome ufficiale del partito
    * sigla ufficiale
    * Simbolo ufficiale
    * Carta dei valori
    * Lista iscritti comprendente almeno 5 iscritti
    * Thread istituzionale.

    Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti.

    Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l' esclusione dalla competizione elettorale e l'iscrizione automatica nel registro delle libere associazioni.

    La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.


    Art. 3

    E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.


    Art. 4

    Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale composta da 5 membri, tra cui il Presidente della Corte Costituzionale e altri 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento.
    Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali da parte dell’ amministrazione. Avrà inoltre il compito di collaborare con l' amministrazione per le operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni.
    Spetta alla commissione elettorale fornire alla amministrazione del forum il conteggio dei voti e il risultato non ufficiale delle votazioni, mentre spetta alla amministrazione ufficializzare e divulgare i dati dipo aver verificato ed eliminato eventuali cloni.
    La commissione elettorale ha il dovere di segnalare presunti cloni alla amministrazione, in via riservata utilizzando un subforum privato aperto per lo scopo, in modo tale da evitare accuse e diffamazioni pubbliche.


    Art. 5

    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, salvo previa autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici, iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito a cui il simbolo appartiene.


    Art. 6

    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di fare attività o propaganda elettorale identificandosi come partito politico concorrente alle elezioni, fino a quando non si sia regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.



    TITOLO II - IL PARLAMENTO


    Sezione I - Il Senato


    Art.7

    Il Senato è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale e diretto, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge elettorale.
    Il numero dei senatori è di ventuno.
    I senatori esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
    La finalità fondamentale del Senato di Politicainrete.net è consentire a dei forumisti eletti democraticamente di riunirsi, proporre, dibattere e infine approvare delle mozioni inerenti iniziative di carattere politico, etico, economico e sociale relative al governo dell'Italia ed al contesto globale.


    Art.8

    I senatori rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali previste dalla legge ordinaria. In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi. I senatori assenti ingiustificati per 3 turni di dibattito consecutivi decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Senato. I decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, oppure, nel caso in cui siano esauriti i nominativi dei non eletti, dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti. La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di senatore.


    Art.9

    Le elezioni del nuovo Senato hanno luogo entro 30 giorni dalla fine del precedente. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente.


    Art. 10

    Il Senato adotta o modifica il proprio regolamento interno con un voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il Regolamento, emanato con decreto del presidente del Senato, deve conformarsi alle norme costituzionali. Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del Regolamento.


    Art. 11

    Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 12

    Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione. Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali. Entro le prime due sedute è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.


    Art. 13

    Il Presidente del Senato può essere destituito dal suo ufficio secondo le stesse modalità di destituzione previste per il Presidente di PIR, ex art.li 32 e 33. Una volta decaduto egli non può più ricoprire incarichi pubblici per tutta la durata della Legislatura.


    Art. 14

    L’iniziativa legislativa e dichiarativa è attribuita a ogni senatore , al Governo e a tutti i forumisti nei i limiti e le forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno del Governo. I forumisti possono presentare in Senato disegni di legge e mozioni solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto. Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione. E’ obbligo del Senato discutere e votare i disegni di legge e le mozioni presentati dai forumisti entro e non oltre 1 mese dalla loro deposizione.


    Art. 15

    Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresi competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i disegni di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    L'insieme dei disegni di legge approvati in Senato, i trattati e gli accordi internazionali e nazionali retificati costituiscono nel loro insieme il corpus legislativo di PoliticaInRete


    Art. 16

    In base alle regole del diritto internazionale, gli accordi e i trattati internazionali di cui risulta cofirmataria l'Italia hanno valore su PoliticaInrete solo ed esclusivamente se integralmente ratificati dal suo parlamento. Ogni riferimento, in termini legislativi e in termini economici ad essi è possibile esclusivamente dopo ratifica del documento di riferimento.


    Art. 17

    Le leggi mutuate dal sistema legislativo italiano non hanno valore su Politicainrete fino ad una loro ratifica. La loro ratifica può avvenire o per via diretta, attraverso la ratifica dell'intera normativa di cui fanno parte, o per via indiretta, richiamandone anche un solo articolo in un DDL votato e approvato dal parlamento di PoliticaInRete. In caso di ratifica indiretta si applica il principio di estensibilità secondo cui la ratifica di un determinato articolo di legge presuppone automaticamente la ratifica dell'intera normativa di cui fa parte.


    Art. 18

    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera e/o commissione di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 19

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione. Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato al Senato una nuova deliberazione. Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni. In caso di reiterata inerzia il Presidente del Senato pubblica la legge e il Presidente sarà passibile di censura costituzionale.



    Sezione II - Referenda


    Art. 20

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.
    Il quesito referendario abrogativo deve indicare con chiarezza la legge o le parti di legge da abrogare. In quest'ultimo caso ciò che rimane dell'articolato deve conservare un significato dispositivo coerente.
    Il quesito referendario propositivo deve essere redatto in articoli e riguardare le materie di competenza del legislatore ordinario, nel rispetto delle norme Costituzionali.
    Possono partecipare al referendum tutti gli elettori aventi diritto al voto per il precedente rinnovo del Senato. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    Non sono ammessi referenda abrogativi o propositivi sulla Costituzione e le leggi costituzionali.
    Il Presidente di politicainrete.net indice tutti i referenda validamente proposti nel corso della Legislatura in un massimo di due tornate elettorali referendarie da tenersi rispettivamente entro la fine del terzo mese ed entro la fine del quinto mese di Legislatura, fatte salve le disposizioni sulle pause istituzionali individuate dalla legge.
    Dopo la seconda tornata elettorale referendaria non possono più essere proposti quesiti referendari.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.




    TITOLO III - IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET


    Art. 21

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi al Senato.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Nomina il Vice-Presidente quando questo si dimette o decade secondo le norme previste dalla Costituzione.
    Indice i referenda abrogativi e propositivi.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.


    Art. 22

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede, nel quattordicesimo giorno seguente, al ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati.
    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.


    Art. 23

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura.


    Art. 24

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Senato convocato al più presto dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni o del ballottaggio presidenziale da parte dell'Amministrazione Sovrana. Il Senato in tale occasione si riunisce in speciale seduta solenne. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.


    Art. 25

    Il Presidente di politicainrete.net di norma nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidente del Senato, i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Altre speciali procedure sono previste all'art. 30.
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.
    Le consultazioni del Presidente devono svolgersi in 4 giorni al massimo.


    Art. 26

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 27

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 28

    Nel caso in cui, ad inizio Legislatura, per due volte consecutive il Governo nominato dal Presidente di PIR a seguito delle consultazioni previste dall'art. 25 non ottenga la fiducia del Senato, vengono convocate immediatamente nuove consultazioni. Se risulta evidente che non è possibile nominare un Primo Ministro in grado di ottenere la fiducia del Senato, il Presidente di PIR forma un Governo presidenziale da lui presieduto e formato da Ministri da lui nominati.
    Il Governo del Presidente ed i suoi Ministri non sono soggetti al voto di fiducia o a mozioni di sfiducia.
    Qualora nel proseguio della Legislatura a seguito di dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari risulti possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato, il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 25, eccezion fatta per quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
    Qualora il Primo Ministro:
    - non ottenga la fiducia del Senato;
    - si dimetta volontariamente;
    - decada per i motivi di cui all'art. 69
    il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 25 e verificare se risulta possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato. Se risulta evidente che non è possibile, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale di cui al periodo precedente.

    Qualora il Primo Ministro sia sfiduciato a seguito dell'approvazione, da parte del Senato, di una mozione di sfiducia costruttiva di cui all'art. 36, il Presidente di PIR ha l'obbligo di nominare direttamente il Primo Ministro indicato nella mozione senza effettuare le consultazioni di rito.
    Non è possibile approvare più di tre mozioni di sfiducia costruttiva nel corso della Legislatura. In seguito all'approvazione da parte del Senato della terza mozione di sfiducia, che in deroga all'art. 36 non deve contenere il nome del nuovo Primo Ministro designato nè un programma di governo, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale con ministri da lui nominati. Questo Governo non può più essere sostituito da altri esecutivi per tutto il resto della Legislatura.


    Art. 29

    Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni, a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che assumono l'incarico dopo il loro giuramento pubblico.


    Art. 30

    Il Presidente di Politicainrete, sentito il parere vincolante del presidente del Senato e del Ministro dell'economia, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.


    Art. 31

    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo Vice Presidente.


    Art. 32

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all'attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Costituzionale, se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 3 giudici.
    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.


    Art. 33

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 8 senatori e approvata con una maggioranza speciale dei 2/3 più uno dei componenti.
    La Censura deve essere discussa dal Senato entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    Fra la presentazione di una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.



    TITOLO IV - IL GOVERNO


    Art. 34

    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni e senza ritardo, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net in un thread ufficiale appositamente aperto da quest'ultimo.
    Entro 5 giorni dalla nomina il Primo Ministro effettua le sue dichiarazioni programmatiche dinnanzi al Senato, che vota la fiducia al Governo. Qualora venga approvata una mozione di sfiducia costruttiva si tiene conto delle disposizioni speciali di cui all'art. 36, salvo l'obbligo di giuramento dei componenti del nuovo Governo.


    Art. 35

    Il Primo Ministro, oltre a quelli previsti dalla legge, istituisce i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.


    Art. 36

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia costruttiva al Governo in carica, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    La mozione di sfiducia costruttiva rivolta all'esecutivo deve obbligatoriamente:
    - recare la firma di almeno 8 senatori;
    - essere motivata;
    - indicare il nome di un nuovo Primo Ministro designato;
    - indicare i nomi dei dicasteri e dei rispettivi Ministri;
    - contenere il programma del Governo sostenuto dalla costituenda maggioranza.
    Si segue quanto previsto dall'art. 28 per la terza mozione di sfiducia consecutivamente posta ai voti e approvata nel corso della Legislatura.

    I singoli ministri possono essere soggetti ad una mozione di sfiducia individuale recante la firma di almeno 8 senatori, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione. Il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte.


    Art. 37

    Il voto contrario del Parlamento su una proposta di legge del Governo non implica l’obbligo di dimissioni.


    Art. 38

    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.


    Art. 39

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 40

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.



    TITOLO V - GARANZIE COSTITUZIONALI


    Sezione I - La Corte Costituzionale


    Art. 41

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.


    Art. 42

    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.


    Art. 43

    Finché non sia riunita la nuova Corte Costituzionale sono prorogati i poteri della precedente.


    Art. 44

    Il Senato elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
    Le procedure per la nomina dei Giudici, dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei predecessori.


    Art. 45


    Ciascuno dei Giudici, l'Avvocato Generale e il suo Vice possono essere rimossi con un voto del Senato che esprima la stessa maggioranza numerica che li ha singolarmente eletti.
    Essi decadono altresì per i motivi di cui agli art.li 49 e 69.
    Qualora una di queste cariche si renda vacante, il Senato elegge il sostituto secondo le procedure indicate nell'articolo precedente.


    Art. 46

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza del suo plenum. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.


    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario


    Art. 47

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
    La Corte dichiara anche solo parzialmente inammissibili i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 53.
    Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.


    Art. 48

    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.


    Sezione III - Il Presidente della corte


    Art. 49

    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.


    Art. 50

    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.


    Art. 51

    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.


    Art. 52

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.


    Sezione IV - Competenze della corte.


    Art. 53

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :
    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge
    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco
    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato
    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art. 54.



    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.


    Art. 54

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.


    Art. 55

    Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.



    Sezione VI - I poteri dell'Avvocato Generale


    Art. 56

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.


    Art. 57

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento, Presidenza della Commissione Affari Costituzionali. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.


    Art. 58

    Nessuna fra le istituzioni elencate all'art. 57, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dal Regolamento della Corte.


    Art. 59

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.



    Sezione VII - Le sentenze della corte.



    Art. 60

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 61

    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Presidente della Corte entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.



    Sezione VIII - La Commissione Affari Costituzionali, procedure per la revisione della Costituzione e l'approvazione di leggi costituzionali


    Art. 62

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno della Commissione Affari Costituzionali e del Senato.


    Art. 63

    I disegni di legge di revisione costituzionale o di rango costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentati, necessitano della firma di almeno 6 senatori, e devono essere indirizzati in prima istanza alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.


    Art. 64

    La Commissione Affari Costituzionali del Senato è composta da 1 rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura dal Presidente del Gruppo e viene scelto tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di PIR o membri delle Camere già eletti in almeno una legislatura.
    I Gruppi parlamentari che non trovano alcun rappresentante di loro gradimento che presenti i requisiti del comma precedente hanno il diritto di nominare un eletto al Senato nella legislatura in corso.
    Il Gruppo Misto non ha rappresentanti nella Commissione Affari Costituzionali.
    Se il Gruppo parlamentare viene sciolto durante la Legislatura, il suo rappresentante in Commissione decade, ma può essere ri-nominato da un Gruppo di nuova costituzione.


    Art. 65

    Il membro più anziano per numero di messaggi presiede la prima seduta della Commissione, che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.


    Art. 66

    Ogni membro della Commissione, sin dalle votazioni dedicate all'elezione del Presidente e all'adozione del regolamento interno, dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la Commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni Gruppo parlamentare può revocare il proprio rappresentante tramite comunicazione del Presidente del Gruppo stesso inviata al Presidente della Commissione, e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.


    Art. 67

    I disegni di legge costituzionale di cui all'art. 63 sono approvati dalla Commissione Affari Costituzionali in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato, e vengono trasmessi al Presidente del Senato che li incardina per la discussione in assemblea.
    Il Senato non può emendare il disegno di legge costituzionale, ma solo metterlo ai voti oppure decidere, a maggioranza, di rinviarlo alla Commissione Affari Costituzionali, allegando eventualmente alla mozione di rinvio i punti suscettibili di modifica, soppressione o integrazione.
    Un disegno di legge costituzionale può essere rinviato alla Commissione solo una volta, e se torna nuovamente al Senato deve essere posto ai voti.
    Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge costituzionale in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In caso di reiezione da parte del Senato, il disegno di legge costituzionale termina il suo iter.



    Sezione IX: Norme di incompatibilità e decadenza dalle cariche pubbliche e sanzioni per la violazione delle regole del Gioco di Transatlantico



    Art. 68


    Sono incompatibili fra loro le cariche di:
    - Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica;
    - Vice-Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore. Qualora il Vice-Presidente eserciti momentamente i poteri del Presidente, è sospeso per il tempo necessario dalla carica di senatore, se la ricopre;
    - Presidente del Senato e qualsiasi altra carica pubblica eccezion fatta per quella di senatore;
    - Presidente della Commissione Affari Costituzionali e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore;
    - Giudice della Corte Costituzionale, Avvocato Generale, Vice-Avvocato Generale e qualsiasi altra carica pubblica (ma si veda anche l'art. 47).
    - Governatore della Banca Centrale con qualsiasi altra carica pubblica.

    I membri del Governo possono essere senatori.


    Art. 69

    Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:
    1- Ban definitivo;
    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
    4- Dimissioni volontarie.

    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.


    Art. 70

    I forumisti che sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato cloni o di aver amministrato droni e di averli quindi utilizzati nelle votazioni alle elezioni politiche o dei congressi di partito, decadranno automaticamente da ogni loro attuale incarico istituzionale e saranno loro sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi per una legislatura ( da scontare a partire dalla legislazione sucessiva ) per ogni clone o drone da loro creato o amministrato.



    Sezione X : Stato di emergenza legislativa


    Art. 71

    In caso di gravissimi bugs costituzionali o gravissime indecisioni sul proseguimento del gioco non risolvibili tramite le procedure ordinarie, tali da creare una situazione di paralisi e di vulnus istituzionale, il Presidente di PIR, il Presidente del Senato e il Presidente della Corte Costituzionale dichiarano congiuntamente lo stato di emergenza legislativa e costituiscono il Comitato di emergenza, integrato con gli altri due giudici della Corte.


    Art. 72

    Lo stato di emergenza legislativa ha una durata tassativa di 15 giorni non rinnovabili ed è dichiarabile al massimo 1 volta nel corso della Legislatura.
    Tutte le prerogative Costituzionali sono sospese per la durata dello stato di emergenza.
    Le riunioni del Comitato sono pubbliche. I membri del Comitato prendono le loro decisioni secondo coscienza e devono astenersi dal discutere privatamente le questioni relative allo stato di emergenza.
    Il Comitato adotta, previa votazione interna a maggioranza qualificata del 4/5 dei componenti, ogni decisione necessaria alla cessazione dell'emergenza, con poteri limitati all'interpretazione delle norme in vigore e alla modifica legislativa, al fine di risolvere la situazione di paralisi e colmare vuoti normativi.
    Le decisioni del Comitato sono pubblicate con urgenza in Gazzetta Ufficiale dal Presidente di PIR.

    Art. 2

    Sono abrogate le riforme parziali dei Titoli II, III, IV e V, pubblicate in Gazzetta Ufficiale rispettivamente il 17/10/11, il 25/10/11, l'8/11/11 e il 27/11/11, in quanto inglobate e modificate dal testo organico di nuova Costituzione di cui al precedente articolo.


    Art. 3

    Successive modifiche alla Costituzione prendono come riferimento il testo organico di cui all'art. 1 della presente legge.


    Art. 4

    Il testo della nuova Costituzione di cui all'art. 1 della presente legge entra in vigore a partire dalle elezioni di avvio della III Legislatura.
    Sono immediatamente applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15 e agli articoli 16 e 17.

  5. #5
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Dal 10 Gennaio partirà la raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione, nella versione presente al secondo post di questo thread. Sarà posto ai voti in contemporanea il DDL di Frankie D..

  6. #6
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Ricevuto.

  7. #7
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Firmo
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  8. #8
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Non so se si era capito ma firmo anche io

  9. #9
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Firmo (come specificato qualche messaggio fa, le firme riguardano la versione presente al secondo post).

  10. #10
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    Predefinito Rif: Ultimi ritocchi e raccolta firme per il DDL Nuova Costituzione

    Firmo
    .
    L'ultimo uomo ad essere entrato in Parlamento con intenzioni oneste.

    Non basta negare le idee degli altri per avere il diritto di dire "Io ho un'idea". (G. Guareschi)

 

 
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