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  1. #1
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    Predefinito Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    E' ufficialmente aperto il thread della Gazzetta Ufficiale della Seconda Legislatura di PIR.

  2. #2
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    PROGETTO DI LEGGE SUL FISCO OLIVO



    PRESENTAZIONE

    Tenuto conto che in Italia ci sono 23 milioni di famiglie con attività reali mediamente per 231.000 € allora un'imposta del 6 per mille genera un gettito di 32 miliardi di €. Escludendo le attività reali esenti il gettito supponiamo sia di 28 miliardi di €.
    Le imposte comunali che sostiurebbe l'IMU su tutte l'ICI hanno un gettito di 11 miliardi di €, rimangono 17 miliardi di €.
    Il gettito IRPEF complessivo è stato di 165 miliardi di €. Stimando così la distribuzione dei gettiti per scaglioni (grazie ad una microsimulazione statistica che ovviamente non ho fatto io essendo roba di livello molto avanzato ma che serve perfettamente allo scopo):
    0 - 15.000 € 1% (aliquota 23%, gettito 1,65 miliardi di €)
    15.000 - 28.000 € 16% (aliquota 27%, gettito 26,4 miliardi di €)
    28.000 - 55.000 € 35 % (aliquota 38%, gettito 57,75 miliardi di € )
    55.000 - 75.000 € 15% (aliquota 41%, gettito 24,75 miliardi di €)
    > 75.000 € 33 % (aliquota 43%, gettito 54,45 miliardi di €)
    Possiamo sapere gli effetti della riduzione delle aliquote sul gettito:
    Dal 23 al 17%: -17% pari a 0,4 miliardi di €
    Dal 27 al 23%: -15% pari a 3,9 miliardi di €
    Dal 38 al 33%: -13% pari a 7,6 miliardi di €
    In totale sono 12 miliardi di € di gettito in meno quindi rimangono ancora 5 miliardi di €.
    Il gettito IRES complessivo con aliquota al 27,5% è stato di 37 miliardi di €. Una diminuzione dell'aliquota al 23,5% oltre ad equalizzare la tassazione sugli investimenti finanziari e sugli investimenti sul capitale proprio eliminando così gli effetti distorsivi ha un costo di 5,4 miliardi di €.
    Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui redditi di capitale il gettito complessivo con aliquota al 12,5% è stato di 0,9 miliardi di €. L'aliquota al 23,5% comporta maggiore gettito per 0,76 miliardi di €.
    Tenuto conto delle approssimazioni dell'intera manovra è assicurata la copertura finanziaria. L'aumento dell'imposizione su immobili e plusvalenze finanziarie permette una sostanziale riduzione delle tasse sui redditi delle persone e delle imprese. Inoltre si verifica un sostanziale riequilibrio nei confronti del centro dell'autonomia impositiva locale, realizzando in modo più compiuto il federalismo ora a metà del guado.



    PROPOSTE

    Disposizioni in materia di tributi

    Art. 1 E' abolita l'ICI e sostituita dall'imposta municipale IMU come tributo proprio dei comuni compartecipato dalle regioni e gravante sugli immobili con aliquota del 6 per mille del valore. E' demandato ai comuni il compito di determinare il valore minimo imponibile non superiore a 50.000 € al di sotto del quale praticare l'esenzione totale, e di determinare il valore massimo non inferiore a 400.000 € al di sopra del quale applicare una maggiorazione dell'aliquota fino ad un massimo di 4 punti per mille.

    Art. 2 E' ridotta l'aliquota IRES dal 27,5 al 23,5 per cento. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze è fissata al 23,5 per cento.

    Art. 3 Sono ridotte sui redditi dei lavoratori dipendenti e autonomi le aliquote IRPEF al 23, al 27e al 38 per cento rispettivamente al 17, al 23 e al 33 per cento.

    Art. 4 A copertura delle misure previste agli art. 2, 3 è prevista la riduzione per un pari ammontare dei trasferimenti statali a comuni e regioni.

    Art. 5 A copertura delle misure previste all'art. 4 sono previste le misure di cui all'art. 1.

    Art. 6 L'INPS attraverso un meccanismo di abbattimento progressivo del rendimento dei contributi versati determina un importo massimo mensile delle pensioni di anzianità pari a 2.500 € da rivalutarsi annualmente all'inflazione. Determina inoltre per ottenere un importo dello stesso ammontare una riduzione della aliquote contributive sul lavoro privato dipendente, con eccezione dei lavoratori privati dipendenti qualificati come dirigenti.

    IL PRESIDENTE PROMULGA

    Manfr, Presidente di Politicainrete.

  3. #3
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    PDL Haxel C@scista sul FEDERALISMO

    Presentazione ed enunciazione degli intenti
    Sempre più c'è un bisogno di concedere agli enti locali dei poteri amministrativi e legislativi , per gestire al meglio tutte quelle attività che lo Stato da solo avrebbe difficoltà a gestire, in particolar modo il fedferalismo fiscale può essere davvero un arma che metta in ordine i conti degli enti locali, evitando sprechi e abusi, ma sopratutto che questi soldi possano davvero contribuire a uno sviluppo economico e sociale dei cittadini presenti in una determinata località. Punto fondamentale e base del federalismo deve però essere il comune e solo successivamente la regione perchè in Italia la vera unità politico amministrativa veramente viva perchè realmente sentita dai cittadini non è la regione (in fondo esistente da solo poco piu di un secolo) o l'ancora piu artificiosa provincia ma il comune entità esistente da secoli e in cui davvero il cittadino della strada si riconosce e che sente propria.
    Dal punto di vista legislativo invece potenzierei la competenza delle leggi regionali e limitatamente al territorio comunale anche la competenza dei regolamenti comunali.

    Proposte
    Articolo 1
    lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

    gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
    la cittadinanza federale;
    la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;
    il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
    l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la protezione doganale e dei confini;
    le ferrovie federali e il traffico aereo;
    il sistema postale e le telecomunicazioni;
    lo stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;
    la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;
    la collaborazione dello Stato e delle Regioni nelle questioni relative:
    alla polizia criminale;
    alla difesa dell'ordinamento federale liberal-democratico, e della stabilità e della sicurezza dello Stato o di una Regione (tutela della Costituzione);
    alla difesa contro iniziative nel territorio dello Stato, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa, pregiudichino interessi internazionali dell'Italia, come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale.
    la statistica per scopi federale
    Articolo 2
    La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:

    il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
    lo stato civile;
    il diritto di riunione e di associazione;
    il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
    a) la disciplina in materia di armi ed esplosivi;
    la protezione del patrimonio culturale italiano da ogni trasferimento all'estero;
    i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
    l'assistenza pubblica;
    la cittadinanza nelle Regioni;
    i danni di guerra e il risarcimento;
    l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per i prigionieri di guerra;
    a) le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;
    la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianale, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);
    a) la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione di enti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;
    il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;
    la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
    Articolo 3
    il trasferimento delle proprietà terriere, delle ricchezze naturali, e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
    la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
    il promuovimento della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
    i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi d'insediamento;
    le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
    a) la garanzia economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
    la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali.
    la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
    il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'istituzione e la decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
    le ferrovie secondarie, che non siano ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
    la rimozione dei rifiuti, la lotta all'inquinamento dell'atmosfera e la lotta ai rumori.

    La legislazione concorrente si estende inoltre alle retribuzioni ed all'assistenza degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato

    II
    articolo 4
    le provincie e le comunità montane sono soppresse e tutte le competenze esercitate finora dalle provincie (in particolare in tema di trasporti edilizia scolastica e viabilità) passano alle regioni ed ai comuni.
    La soppressione delle provincie non si applica alle provincie autonome

    Articolo 5
    Per i comuni per i comuni con meno di 10000 abitanti è obbligatorio costituire un consorzio su determinati servizi (polizia locale, nettezza urbana, edilizia pubblica, e riscossione delle imposte)

    Articolo 6
    i comuni assumono la competenza di riscuotere tutte le imposte dello Stato Italiano e il cittadio versa direttamente agli uffici del comune le imposte di ogni tipo

    articolo 7
    il 40% delle imposte raccolte rimane a disposizione del comune che lo ha raccolto e viene utlizzato dal Comune per i servizi del territorio comunale.

    Articolo 8
    il restante 60% viene versato dal Comune alla regione

    Articolo 9
    le regioni trattengono presso di se il 20 per cento delle tasse ricevute dai comuni utilizzandole in parte per perequare le differenze economiche tra i vari comuni della regione (distribuendone una parte ai comuni meno ricchi della regione) e nella restante parte per le finalità (in particolare sanità e strade) perseguibili solo a livello regionale .Il fondo perequativo regionale Viene deciso dalla regione sulla base dei bilanci annuali dei comuni assegnando ai comuni che risulteranno aver raccolto meno fondi rispetto alla media dei comuni della regione una parte delle tasse destinate alla regione.

    Articolo 10
    Il resto delle tasse ricevute dai comuni viene ceduto dalle rgioni allo stato centrale per le finalità nazionali (difesa giustizia politica estera pensioni ecc).

    Articolo 11
    lo stato nazionale creerà con i fondi che gli arrivano in "terza battuta" (dai comuni dopo essere passati dalle regioni) un fondo perequativo nazionale tra le regioni. L'entità del fondo di perequazione interregionale viene decisa ogni tre anni dalla conferenza regionale stato - regioni . La decione puo anche essere presa a maggioranza nella conferenza nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità.il ricorso al fondo di perequazione nazionale interregionale non puo' essere chiesto nella conferenza stato regioni dalle regioni che abbiano superato di oltre il 6% i costi standard della spesa regionale per amministrazione viabilità rifiuti sanità stato sociale gestiti a livello regionale .Tale fondo può essere usato solo per integrare i mancati fondi nei capitolati riguardanti la scuola, la sanità ed i trasporti locali.La sola eccezioni a questo vincolo è prevista per le regioni i cui costi sono addirittura migliori della media nazionale dellle regioni. Tali regioni potranno utilizzare il fondo perequativo nazionale mettendo a bilancio un 1% in più da dedicare alla ricerca scientifica. Accanto al fondo di perequazione (che ha un chiaro scopo extra-ordinario) lo Stato si impegna a stanziare risorse per un fondo parallelo destinato alle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico a quelle Regioni che nel lungo periodo riescono a raggiungere l'obiettivo dei costi standard e i piani di rientro nel bilancio, sotto forma di incentivo verso le classi dirigenti all'impegno per il risanamento, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno
    I costi standard della spesa regionale consistono nella media nazionale annua della spesa di tutte le regioni italiane.

    Articolo 12
    Ove gli importi frutto della tassazione destinata allo Stato Centrale per coprire i costi dello Stato Sociale si rivelassero inferiori alle necessita' stabilite, le eccedenze verranno destinate alla costituzione di due appositi fondi, uno creato per fare da riserva finanziaria per fare fronte alle improvvise necessita' delle istituzioni locali, l'altro invece finalizzato ad abbattere le aliquote di tassazione.
    Articolo 13
    Qualora la tassazione destinata allo Stato Centrale non fosse sufficiente a coprire i costi dello Stato Sociale (in particolar modo Pensioni, Sussidi, Cassa Integrazione, Assegni sociali e familiari ecc...), le percentuali andranno rimodulate al ribasso provocando un minore gettito a Comuni e Regioni e favorendo maggiori entrate allo Stato centrale
    art.14
    Il Presidente della Regione divide la sua regione in Enti per la Sostenibilità Energetica, che possono coprire anche l'intero territorio regionale, di cui nomina i presidenti. Ogni Ente si occupa di garantire l'indipendenza energetica della sua area mediante le energie rinnovabili. Le regioni possono collaborare l'una con l'altra, aprendo tavoli bilaterali o multilaterali nell'ottica di ottimizzare la produzione energetica rinnovabile nel territorio nazionale

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR

  4. #4
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    PROPOSTA DI LEGGE STEDIESSINO - Sicurezza sul Lavoro

    INTRODUZIONE

    Il tema dei morti sul lavoro è uno dei più tristi e più squallidi nella nostra società, e purtroppo è anche uno di quei temi più all'ordine del giorno anche se oscurati dai Media e dall'Informazione se non nei casi clamorosi.
    Siamo in un Paese in cui il Ministro dell'Economia ha sentenziato "la legge 626 è un lusso che non ci possiamo più permettere" senza nessuna replica di condanna vera, forte e bipartisan (figuriamoci), la legge 626 del 1994 è di fatto entrata nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro del 2008, noi riteniamo vada difesa e semmai riformata ed ampliata garantendo maggiore sicurezza, maggiori pene, maggiore responsabilità ed incentivi fiscali per le aziende virtuose, quest'ultimo punto (quello relativo agli incentivi) sarà oggetto di un altro DDL.

    ARTICOLI

    Articolo 1 La pena massima prevista dal sistema sanzionatorio a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro viene elevata dall'attuale periodo di 1 anno e 6 mesi di reclusione ad periodo di 10 anni di reclusione.

    Articolo 2 Le pene erogate a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro non sono in alcun caso commutabili in pene pecuniarie.

    Articolo 3 Viene istituito per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di costituire un Tavolo Per la Sicurezza Interna alla quale dovranno partecipare con sedute semestrali i Rappresentanti della sicurezza (eletti dai lavoratori),i Rappresentanti Sindacali,il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda (RSPP), un ispettore indicato dal Ministero del lavoro (in ambito provinciale) e le Forze dell'Ordine locali. Compito del Tavolo è assicurare un vigile e continuativo controllo della sicurezza strutturale e sanitaria dell'ambito lavorativo.

    Articolo 4 Viene fatto divieto alle imprese che stiano subendo un processo per violazione delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro di partecipare a gare per appalti pubblici statali. A tal proposito sarà quindi necessario presentare un apposito certificato, rilasciato dal ministero del lavoro (necessariamente entro quindici giorni dalla data della richiesta, allo scadere del quale sarà possibile presentare una autocertificazione), per poter partecipare alle gare d'appalto.

    Articolo 5 I sindacati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento che il datore di lavoro consenta loro di visionare e controllare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, per un massimo di 4 volte annuali. Nel caso in cui la richiesta dei sindacati non venga rispettata questi hanno facoltà di rivolgersi al ministero del lavoro che potrà procedere a sospendere l'attività dell'impresa per il tempo necessario al sindacato per svolgere le operazioni di controllo richieste.

    Articolo 6 Un'azienda il cui proprietario abbia precedenti penali a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro che venga rilevata da un nuovo proprietario, anche se incensurato, non potrà riprendere le attività prima che il Tavolo per la Sicurezza Interna o il ministero del lavoro in caso di assenza o impossibilità per il primo, non abbia verificato che la sicurezza e la salubrità dell'ambito lavorativo.

    Articolo 7 Un lavoratore o una lavoratrice che abbiano riscontrato lesioni gravi in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza sul luogo di lavoro e le famiglie di un lavoratore o una lavoratrice che abbiano perso la vita in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza hanno facoltà di chiedere un risarcimento pecuniario all'impresa in questione (che deciderà il Giudice del Lavoro tenendo presente alcuni parametri) come risarcimento del danno prima e durante il processo contro i/il colpevole della violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro.

    Articolo 8 In caso di responsabilità evidenti del Subappaltatore per carenze in materia di sicurezza, la responsabilità giuridica di tali violazioni verrà ripartita in parti uguali tra l'azienda appaltatrice ed il subappaltatore.

    Articolo 9 Il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione mensile nei casi in cui l'assenza dal luogo di lavoro sia causata da un infortunio conseguente a negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza interna per tutto il periodo di convalescenza.

    Articolo 10 Il datore di lavoro che, per aumentare la produttività, impedisca l'utilizzo degli strumenti di sicurezza dei macchinari e delle strutture lavorative, potrà subire il sequestro temporaneo dei macchinari e/o l'erogazione di una multa a seguito di un rapporto dell'ispettore del ministro del lavoro, su segnalazione di uno o più dipendenti dell'impresa.

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR
    Ultima modifica di Manfr; 23-06-11 alle 09:38

  5. #5
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    PROGETTO DI LEGGE SUL LAVORO OLIVO



    PRESENTAZIONE

    Questa proposta prova ad aggredire quella parte dei cronici problemi dell'economia italiana determinati dall'attuale legislazione giuslavoristica attraverso una riforma del rapporto di lavoro e della contrattazione.
    Per quanto riguarda il rapporto di lavoro la riforma ha tre principi ispiratori: primo una maggiore equità di tutele, oggi sbilanciate con la ben nota dualità i cui costi ricadono unicamente sui lavoratori giovani; secondo una maggiore flessibilità dell'impiego del fattore lavoro, la cui rigidità oggi è una delle cause della cronica carenza di investimenti esteri, contemperata da una sufficiente protezione dalla disoccupazione e da efficaci meccanismi di reinserimento; terzo una maggiore produttività, stagnante da un decennio e tra le maggiori cause della stagnazione di crescita e salari, che si cerca di incentivare con la consapevolezza di non essere inamovibili.
    Per quanto riguarda la contrattazione la riforma si basa su due principi: primo il decentramento, come condizione essenziale per l'attrazione degli investimenti; secondo un forte collegamento tra salario e produttività come condizione essenziale di competitività.



    PROPOSTE


    Norme in materia di rapporto di lavoro

    Art. 1 La disciplina degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica a tutte le imprese e a tutti i rapporti di lavoro di nuova stipulazione e in essere purché a termine o parasubordinati, dai quali i lavoratori traggano almeno i due terzi del loro reddito e questo in ogni caso sia inferiore a 40.000 €. Per gli altri rapporti di lavoro di nuova stipulazione è prevista la libera recedibilità salvo diversa disposizione dei contratti individuali.

    Art. 2 Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio o irrogato per motivo disciplinare in difetto di giustificazione può essere impugnato dal lavoratore. E' nullo ed è prevista la reintegrazione o un risarcimento. Il licenziamento dopo il ventesimo anno di anzianità è presunto come discriminatorio per età e il datore di lavoro deve dimostrarne in giudizio la necessità.

    Art. 3 Il licenziamento determinato da motivo economico richiede un preavviso di un mese per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di dodici mesi. Il lavoratore ha diritto ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro pari a un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.

    Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile, subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata, che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.

    Art. 5 Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore licenziato un trattamento complementare mensile subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il trattamento complementare mensile è corrisposto dal datore di lavoro nella misura: del 30% della retribuzione lorda mensile il primo anno, del 20% il secondo e del 20% il terzo.

    Art. 6 La retribuzione minima oraria, da applicare a ogni prestazione di lavoro, è determinata annualmente dal CNEL assumendo come limite inferiore il 40 per cento della retribuzione media.

    Art. 7 Qualunque prestazione di lavoro che ricade nei casi di cui all'art. 1 è assoggettata ad un'aliquota previdenziale pari al 33 per cento.


    Norme in materia di contrattazione

    Art. 8 La disciplina degli articoli 9, 10, 11, 12 riguarda tutte le imprese e tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri disciplinati da contratto collettivo nazionale e o da contratto aziendale.

    Art. 9 Il contratto collettivo nazionale stipulato dal sindacato o coalizione maggioritaria è la disciplina applicabile in tutta la categoria salvo che ad un livello inferiore un sindacato o coalizione maggioritaria abbia stipulato un altro contratto di contenuto diverso purché il sindacato stipulante in deroga sia radicato in almeno quattro regioni.

    Art. 10 Sono determinati a livello nazionale gli incrementi salariali applicati a tutta la struttura retributiva volti a mantenere inalterata la capacità di acquisto, prendendo come riferimento gli obiettivi di inflazione della Bce. Sono determinate a livello nazionale per ogni settore le regole che legano il salario all’andamento della produttività aziendale, da applicare ex-post alle imprese in cui durante il periodo coperto dal contratto nazionale non sia stato possibile sottoscrivere un contratto aziendale.

    Art. 11 I contratti stipulati in deroga al contratto nazionale devono contemplare premi di produttività positivi o negativi definiti ex-ante e immediatamente monetizzati in base ai risultati aziendali.

    Art. 12 Sono detassati totalmente i guadagni di produttività futuri misurati in termini di crescita del valore aggiunto al netto dell’inflazione per un periodo di tempo prestabilito di cinque anni.

    Disposizioni finali

    Art. 13 Ai rapporti di lavoro indicati all'articolo 1 non si applicano le disposizioni della legge n. 2 ma la disciplina di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

    Art. 14 Sono esclusi dai trattamenti di cui agli articoli 4 e 5 i lavoratori che vengono condannati con sentenza definitiva per un reato penale e i lavoratori diventati titolari di un trattamento pensionistico diretto.


    Emendamendo Garat

    Art. 1: E' fatto divieto alle regioni di eccedere la spesa media nazionale calcolata in termini per abitante di oltre il 6% per quanto riguarda il personale pubblico proprio e degli enti sottordinati.
    Art. 2: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
    Art. 3: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nei quali il limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, sia precarie che a tempo indeterminato, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
    Art. 4: Nel caso in cui ci sia uno sforamento è attivata una procedura di mobilità che sia compatibile con l'abilitazione professionale di massima, la classe stipendiale e il livello gerarchico dei dipendenti.
    Art. 5: La procedura di mobilità è attuata su base territoriale, avendo per oggetto le strutture di Pubblica Amministrazione nelle quali siano riscontrate comprovate mancanze di personale, entro i confini della medesima Regione.
    Art. 6: Le strutture verso cui è indirizzata la procedura di mobilità cui sono sottoposti i dipendenti in esubero possono essere sia nazionali, che regionali, che locali, senza che sia fatto alcun riguardo per la struttura di provenienza del dipendente.
    Art. 7: È esperita l'offerta di pensionamento anticipato al personale in sovrannumero.
    Art. 8: Se il sovrannumero non è sostenibile in alcuna maniera, ovvero il personale ha rifiutato il trasferimento, ovvero le procedure di mobilità e di pensionamento anticipato non hanno esaurito il personale in esubero, è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
    Art. 9: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 8 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui l'amministrazione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza del livello a cui è situata l'amministrazione.
    Art. 10: La procedura di inserimento nella categoria di esubero segue i criteri del merito e dell'anzianità di servizio.
    Art. 11: Ai fini di cui all'art. 10, è istituita la procedura di rilevazione del merito. Tale rilevazione è annuale e la sua redazione è in capo al capo dell'unità operativa di appartenenza del dipendente: la sua revisione è in capo al superiore gerarchico di questi.

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR

  6. #6
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    Legge n.4 della Camera - I Legislatura - DDL Costituzionale Ronnie sulla regolazione delle pause istituzionali

    Articolo unico
    1. Ogni termine temporale previsto da fonti del diritto pubblico polliano sospende di diritto il suo decorso alle date del 20 dicembre e del 1 luglio per riprenderlo rispettivamente alle date del 10 gennaio e del 1 settembre.
    2. Se un atto giuridico viene compiuto in un periodo di pausa istituzionale, i termini relativi allo stesso iniziano a decorrere al termine della pausa, ed esso acquista priorità d'efficacia rispetto ad altri secondo la data di presentazione nel periodo di pausa che lo veda precederli.
    3. Non sono mai sospesi quei termini che riguardino la maturazione dell'anzianità forumistica minima per l'esercizio di un diritto individuale previsto dall'ordinamento o che siano previsti da accordi di carattere privato quali ad esempio gli statuti di partiti, associazioni o aziende virtuali.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho

    Il Presidente promulga.

    MANFR

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  7. #7
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    PDL Garat sulla manovra
    Art. 1: La retribuzione mensile dei Parlamentari viene automaticamente stabilita all'inizio di ogni legislatura sulla base di un calcolo della media statistica delle mensilità al momento dell'apertura della legislatura degli aventi ruolo equivalente dei paesi appartenenti all'Unione Europea.
    Art. 1.2: E' inoltre prevista una ulteriore riduzione del 30% del totale sulla retribuzione per quei Parlamentari che abbiano una fonte di reddito esterna superiore ai 10.000 euro mensili.
    Art. 1.3: Vengono dimezzati i membri eletti di ambedue le Camere della Repubblica.
    Art. 1.4: Sono abrogati i finanziamenti pubblici per l'editoria, salvo eccezioni parziali per quei giornali ritenuti meritevoli di supporto pubblico per motivazioni storiche e sociali.
    Art. 1.5: E' instituita la commissione parlamentare per la tutela dell'editoria, il cui primo compito è la selezione di quei giornali di valore storico o sociale e di conseguenza meritevoli di supporto.
    Art. 1.6: E' secondo compito della commissione stabilire per quei giornali ritenuti meritevoli di supporto l'entità dei finanziamenti pubblici, entro parametri di obbiettività e correttezza.
    Art. 1.7: Sono completamente abrogati i finanziamenti pubblici alle emittenti televisive private politiche.
    Art. 1.8: Laddove il Parlamentare ricopra una qualsiasi altra carica pubblica elettiva a qualsiasi livello amministrativo ha l'obbligo di rinunciare alla retribuzione ed ai contributi pensionistici dovuti per l'incarico secondario.
    Art. 1.9: E' abrogato l'accesso al rimborso delle spese elettorali per i partiti che non riescano ad ottenere almeno una percentuale superiore al 2% anche se in coalizioni o ad ottenere per lo meno un seggio alla camera/consiglio comunale/consiglio regionale in qualsiasi competizione elettorale a qualsiasi livello amministrativo.
    Art. 1.10: E' instituita la commissione di controllo del rimborso elettorale, il cui scopo è la verifica della correttezza e della trasparenza delle richieste di rimborso delle spese presentate dai partiti.
    Art. 1.11: laddove la commissione verifichi scorrettezze nella richiesta ha facoltà di rifiutare completamente il rimborso.
    Art. 1.12: Sono aboliti tutti i finanziamenti pubblici ai partiti.
    Art. 1.13: E' fatto l'obbligo ai partiti di dichiarare con massima trasparenza tutti finanziamenti ricevuti, con previa ricevuta fiscale all'inizio di ogni anno, presso la corte dei conti.
    Art. 1.14: E' fatto obbligo di accorpare i giorni di accesso ai seggi elettorali e di votazione per qualsiasi consultazione elettoale laddove non abbiano una distanza maggiore ad un mese tra le due consultazioni.
    Art. 1.15: Viene introdotto un tetto massimo mensile al costo delle consulenze esterne per tutti i compartimenti della PA, da stabilirsi tramite commissione parlamentare.

    Art. 2: Dalla data di approvazione della suddetta legge è abrogato la disciplina speciale di calcolo dell'età pensionabile e dei contributi previsto per i Parlamentari italiani.
    Art. 2.2: E applicata ai Parlamentari la disciplina ordinaria di calcolo dell'età e dei calcolo dei contributi.

    Art. 3: L'utilizzo dei mezzi pubblici a disposizione esclusiva dei parlamentari è strettamente limitato alle funzioni politiche dei parlamentari stessi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare le auto blu per qualsiasi altra motivazione non strettamente legata alle suddette funzioni.
    Art. 3.2: Qualsiasi violazione di quanto previsto in capo all'Art. 3 comporta automaticamente una riduzione del 5% del totale della retribuzione mensile ed il rimborso delle spese.

    Art. 4: E' prevista una riduzione dell'1% sul totale della retribuzione mensile del Parlamentare ogni qualvolta sia assente ad una seduta, salvo l'assenza sia dovuta a motivazioni strettamente legate all'espletazione dei compiti del Parlamentare o motivazioni di particolare importanza.

    Art. 5: Tutti quegli immobili appartenenti al demanio pubblico che non siano utilizzati o immediatamente utilizzabili a fini di utilità pubblica, di ordine pubblico o culturale o privi di un valore storico sono messi all'asta.
    Art.5.2: All'asta sono accettati tutti coloro che possano dimostrare la solvibilità e la capacità economica ed organizzativa di gestire gli immobili.

    Art. 6: le co-partecipazioni di quelle imprese a partecipazione pubblica che abbiano un bilancio negativo vengono messe all'asta. Può partecipare all'asta qualsiasi soggetto che possa dimostrare di possedere:
    - Un patrimonio almeno triplo rispetto al valore dell'impresa in vendita
    - Un piano industriale che tuteli almeno il 75% dei posti di lavoro esistenti sul territorio italiano, almeno fino alla data del pensionamento dei dipendenti al momento dell'asta.
    - Una certificazione legale circa l'assoluta mancanza di rapporti con organizzazioni malavitose, passati procedimenti per falsi in bilancio e fallimenti.
    - Ulteriori parametri di valutazione delle aziendada considerarsi soggette a quanto previsto in capo all'Art. 7 saranno aggiunti tramite apposito DDL.
    Art. 6.1: Sono automaticamente escluse quelle aziende ritenute di interesse strategico per il paese. Tali eccezioni verranno stabilite tramite apposita commissione parlamentare.

    Art. 7: E' abrogato qualsiasi finanziamento pubblico ad istituzioni scolastiche private, salvo quelle ritenute meritevoli di tutela e supporto statale in base a criteri di merito e prestigio.
    Art. 7.2: Al fine di stabilire quali siano le istituzioni scolastiche private meritevoli di tutela e supporto statale è istituita la commissione parlamentare per il supporto all'eccellenza scolastica, che valuterà in base ai parametri espressi in capo all'Art. 9.

    Art. 8: Sono sospesi i finanziamenti per tutte le grandi opere pubbliche.
    Art. 8.1: E' istituita la commissione parlamentare di valutazione dei finanziamenti alle opere pubbliche, il cui scopo è rivalutare le priorità delle opere pubbliche stesse e stabilire a quali vadano indirizzati i finanziamenti e quali non debbano essere finanziate. Tale commissione valuterà entro parametri puramente tecnici.

    Art. 9: E' fatto obbligo per quei comuni rientranti nella cintura urbana di grandi città di unirsi alle sudette città, tenendo conto di parametri di densità abitativa e di collegamenti viari per eventuali eccezioni.

    Art. 10: E' prevista la possibilità per i comuni che ritengano di non poter offrire un servizio pubblico di trasporto cittadino o nettezza urbana la possibilità di appaltare tramite apposita gara il servizio ad enti privati.

    Art. 11: E' prevista la riduzione complessiva delle spese militari entro quanto previsto nel prospetto del ministero competente alla difesa.

    Art. 12: E' istituita l'IGR, Imposta sulle Grandi Ricchezze, di natura Ordinaria, del valore dello 0,7% sui patrimoni complessivi dei nuclei familiari pari o superiori agli 800.000 euro.

    Art. 13: Vengono tagliati gli stipendi della fascia superiore della PA per un totale di 6 miliardi da distribuirsi entro i prossimi 3 anni.

    Art.14: si tassa la finanza speculativa (emendamento Haxel)

    Il totale calcolato è circa di 50 miliardi.

    Il Presidente di Politicainrete promulga

    Manfr

  8. #8
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    PDL italianista sulla politica estera
    Presentazione degli Intenti
    Troppo a lungo si è ignorata la necessità di attuare una seria e coerente politica estera mirante alla difesa degli interessi nazionali. La parola chiave della nostra diplomazia sarà equilibrio e lungimiranza. Equilibrio nei rapporti con i diversi attori del sistema globale e lungimiranza nelle nostre azioni. La difesa degli interessi nazionali verrà ovviamente attuata nel pieno rispetto di tutte le leggi nazionali ed internazionali.
    E’ necessario inoltre rinnovare i rapporti privilegiati con gli alleati "storici" e sostenere in modo convinto l’europeismo nell'ambito di un rapporto paritario tra gli Stati membri. E’ altresì necessario consolidare e costruire rapporti anche con le nuove realtà emergenti come Cina, India, Russia, Brasile e Messico.. Sarebbe un gravissimo errore sottovalutare il peso che questi nuovi attori avranno nel prossimo futuro.

    Proposte del Governo:
    -Ritiro programmato e scaglionato dall'Afghanistan che inizierà nel mese di gennaio 2012 e dovrà concludersi entro e non oltre il gennaio 2013.
    -Riduzione immediata del contingente militare italiano in Libano. Si passerà dagli attuali 1.549 militari delle diverse Forze Armate a 450 uomini dell'Esercito. La Marina metterà a disposizione un’unità per il pattugliamento costiero per un altro anno.
    -Ritiro del contingente italiano dal Kosovo composto da 550 militari. Continuerà invece la partecipazione nazionale alla missione di polizia guidata dall'Unione Europea per l'addestramento delle forze di sicurezza locali (Eulex)
    -Creazione di un unico Tribunale Militare con sede nella Capitale e con autorità su tutti i casi di giustizia militare nazionale. Tutti gli altri tribunali militari sono aboliti. Riduzione del numero di ufficiali delle FFAA fino a raggiungere livelli proporzionali all’effettivo numero di uomini presenti nelle stesse Forze Armate.
    -Vendita di tutte le proprietà non indispensabili appartenenti al Ministero della Difesa.
    Il risparmio totale dei tagli alla difesa ammonterebbe a circa 5 miliardo di euro annui.
    -Vista la scarsità di risorse e la volontà di ridurre i costi ove possibile, il pattugliamento navale del Canale di Sicilia viene affidato esclusivamente alle unità d'altura della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. Alle unità della Guardia Costiera viene inoltre assegnato il compito di soccorrere qualsiasi imbarcazione richieda assistenza in zone di giurisdizione nazionale. La Marina Militare avrà un ruolo di supporto laddove si verificassero incidenti di una certa gravità.
    -Vista l'impossibilità di negare lo status di rifugiato a priori per tutti i clandestini, non vi saranno cambiamenti immediati nell'attuale strategia di accoglienza. Il Ministero degli Esteri intende comunque attuare una più stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno per trovare una soluzione definitiva a questo problema.
    -Attuare una campagna europea per il controllo del flusso migratorio che coinvolga tutti gli Stati dell'Unione che si affacciano sul Mediterraneo (principalmente Malta e Grecia).


    -Creazione di un unico Tribunale Militare Nazionale con sede nella Capitale con autorità su tutti i casi di giustizia militare nazionale. Tutti gli altri tribunali militari sono aboliti. Riduzione del numero di ufficiali delle FFAA fino a raggiungere livelli proporzionali all’effettivo numero di uomini presenti nelle stesse Forze Armate.

    Il Presidente di Politicainrete promulga

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  9. #9
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    PDL Laico sulla Giustizia
    DDL Governo sulla giustizia

    In Italia urge una riforma della giurisdizione che la renda competitiva con quelle degli altri paesi europei. La riforma dovrà prescidere da lotte politiche e ispirazioni vendicative che nulla hanno a che vedere con il diritto e la sua corretta applicazione. Certamente deve essere accorciata la durata complessiva del processo civile , base per una competitività economica seria, e aumentata la certezza della pena soprattutto per chi mira a raggiungere una prescrizione sempre troppo vicina che costringe il Pubblico ministero a non accertare al meglio le responsabilità.

    Per questi motivi proponiamo:

    GIURISDIZIONE CIVILE


    1) Completamento delle riforme del processo civile puntando principalmente sulla riduzione dei tempi e su un maggior numero di riti speciali accelerati rispetto all'ordinario, il piano straordinario di smaltimento degli arretrati, anche attraverso giudici onorari, e il ricorso alla mediazione civile.

    2)Informatizzazione completa del sistema di notifiche alle parti e sperimentazione del processo online per cause con valore inferiore a 10mila Euro.

    3)Inserimento del principio nel proceso civile della libera transazione tra le parti permettendo ad avvocati e magistrati di parlarsi anche privatamente non solo in fase preliminare del processo ma in qualsiasi fase con la possibilità di chiudere immediatamente il processo in caso di accordo.

    4)Le sentenze di ogni grado dovranno statuire, oltre che sull'oggett, se c'è stata lite temeraria da parte di uno dei contendenti.In caso affermativo condanna al pagamento , immediatamente esecutivo, del danno ingiusto causato.

    GIURISDIZIONE PENALE

    1)Triplicamento dei tempi di prescrizione nella materia penale , soprattutto nei reati contro la PA. Abrogazione contestuale della legge Ex-Cirielli sull'accorciamento dei tempi della prescrizione.

    2)Punizione delle evasioni fiscali da 10mila euro in su con sanzioni anche penali.
    Abolizione della depenalizzazione del falso in bilancio con sanzioni raddoppiate.

    3)Aumento dei riti speciali per reati bagatellari e limitazione al ricorso per cassazione con caparra da versare in caso di ricorso e perdita della stessa in caso di ricorso respinto.

    5)Ampliamento degli edifici carcerari per evitare che i detenuti condannati definitivamente siano insieme agli indagati/imputati in custodia cautelare.

    6)Interdizione perpetua dai pubblici uffici ai condannati in II° grado per reati contro la PA, anche se assolti in cassazione. Stessa pena accessoria per i prescritti o beneficiari di indulto.

    7) Limitazione della divulgazione pubblica delle intercettazioni e sanzioni per chi non rispetta la riservatezza degli atti durante le indagini preliminari.

    8)Applicazione totale del principio di parità delle parti. Eguale possibilità di impugnazione della sentenza di primo grado da parte di PM e imputato.


    ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

    1)Possibilità di passaggio da funzioni giudicanti a requirenti, o viceversa, consentito solo 1 volta nell'arco della carriera al massimo entro 5 anni dall'assunzione nell'ordine dei magistrati.

    2)Eliminazione dei limiti al risarcimento per diniego di giustizia e resposabilità dei magistrati.

    MISURE AGGIUNTIVE (EMENDAMENTO HAXEL)

    1) regolamentazione degli gli scatti di carriera e le sanzioni disciplinari. Introduzione di criteri meritocratici nella valutazione dei magistrati. Proposta di sanzioni pecuniarie per giudici e avvocati colpevoli di colpevoli ritardi.
    2) Introduzione responsabilità civile (come da referendum non rispettato) e penale dei giudici
    3) Maggiori investimenti nei mezzi e nel personale per assicuare tempi della giustizia compatibili con quelli delle altre democrazie occidentali, snellimento e informatizzazione delle procedure.
    4) Modifiche del diritto processuale: sospensione dei processi in caso di imputato irreperibile, incentivazione dei tentativi di conciliazione, motivazione della sentenza contestuale alla decisione, divieto del Ricorso in Cassazione in caso di patteggiamento, impugnazione del difensore e accusatore entro 30 giorni, incentivazione uso Giurì per reati diffamazione o perseguibili a querela, riduzione dei tempi per valutare l’incompatibilità

    Il Presidente di Politicainrete promulga

    Manfr

  10. #10
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

    ARTICOLO 1
    L’articolo 1 del Regolamento della Camera dei deputati è così riscritto:

    “I deputati eletti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare, senza necessità di accettare ufficialmente il seggio. Coloro che invece avranno intenzione di rinunciarvi dovranno presentare la loro decisione in forma scritta all’Ufficio di Presidenza.

    L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista o, in mancanza di questo, con il primo dei non eletti della lista con i maggiori resti alle elezioni.

    Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.

    Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.”



    ARTICOLO 2
    È aggiunto al Regolamento della Camera il seguente articolo, che prenderà il nome di “Articolo 2 – La prima seduta”:

    “La prima seduta della Camera dei Deputati deve tenersi entro i termini previsti dall’articolo 10 della Costituzione. Essa sarà presieduta dal deputato che vanti il maggior numero di messaggi all’attivo e viene convocata con tre esclusivi punti all’ordine del giorno:

    * Elezione del Presidente della Camera
    * Elezione dei Vicepresidenti della Camera
    * Adesione ai gruppi parlamentari

    In deroga a quanto previsto dal Regolamento per le normali sedute, la prima prevederà esclusivamente 48 ore di fase dibattimentale, inseguito alle quali il Presidente dovrà aprire la fase di votazione dalla durata di 48 ore. L’elezione del Presidente della Camera e dei Vicepresidenti dovrà essere accorpata e i deputati dovranno votare in un’unica scheda.
    Qualora i termini previsti dall’articolo 13 della Costituzione non dovessero essere raggiunti, si procederà senza ripetere la fase dibattimentale 24 ore dopo la chiusura della prima fase di votazione e così via sino all’elezione dell’interno ufficio di Presidenza.”


    ARTICOLO 3
    Gli articoli 2 e 3 sono interamente abrogati.


    ARTICOLO 4
    L’articolo 4 – Il Presidente della Camera muta la denominazione in "Articolo 3 – Il Presidente della Camera".


    ARTICOLO 5
    È aggiunto al Regolamento della Camera il seguente articolo, che prenderà il nome di Articolo 4 – I Vicepresidenti”:

    “I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.”


    ARTICOLO 6
    L’articolo 6 – I gruppi Parlamentari, è così riformulato:

    “Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. I deputati che non dichiarano l’adesione a nessun gruppo parlamentare o che ne costituiscano uno senza i requisiti richiesti dal Regolamento e delle leggi, costituiscono un unico Gruppo Misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.

    Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.

    ARTICOLO 7
    L’articolo 8 è così riformulato:

    “L'Ordine del Giorno della Camera per la prima seduta, e alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR ed il Presidente della Camera è unico.

    Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL. La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare, il Presidente può superare la soglia prevista.

    Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o sia iniziata la pausa istituzionale individuata dalla legge. Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.”


    Mozione per l'attuazione delle Leggi varate dalla Camera nella I Legislatura


    La Camera dei Deputati di PIR,
    preso atto della costituzione del nuovo esecutivo dopo un lungo periodo di vacanza,
    considerata come necessaria ed improrogabile l'attuazione di tutte le Leggi varate nella I Legislatura,
    impegna il Governo a:

    a) dare luogo alla Conferenza Stampa di fine mese del Presidente del Consiglio, nei termini e nelle modalità previste dalla Legge n. 3 della Camera;

    b) attivare il Ministro dell'Interno od altro Ministro delegato per l'apertura sul Forum Transatlantico di un thread (non in rilievo) per le richieste pubbliche di concessione da parte del Presidente di PIR della "Medaglia d'oro per la presenza storica su PoliticaOnLine-PoliticaInRete", e l'invio di un messaggio privato istituzionale al maggior numero possibile di potenziali richiedenti, secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 6 della Camera;

    c) attivare tutti i ministeri per l'invio al Presidente di PIR, anche tramite thread pubblico, dei nominativi considerati meritevoli per l'assegnazione dell'onorificenza al "Merito del Forum di Politica In Rete", secondo i criteri della Legge n. 7 della Camera, allegando a ciascun nominativo una breve motivazione;

    d) comunicare regolarmente nel corso della Conferenza Stampa di fine mese del Presidente del Consiglio lo stato di attuazione delle leggi citate nella presente mozione, come previsto dalla stessa Legge n. 3 della Camera;

    e) inviare entro il 30 novembre 2011 una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle leggi alla Camera dei Deputati, da porre successivamente ai voti dell'Assemblea.

    Il Presidente di Politicainrete promulga

    Manfr

 

 
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